L’atto di citazione nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti

RESPONSABILITÀ CONTABILE - AZIONE - CITAZIONE

Nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, le indicazioni richiamate nell’articolo 163, comma 3, nr. 7, del C.P.C. non possono essere esplicitate nell’atto di citazione emanato dalla Procura Regionale attrice, sul rilievo che la fissazione dell’Udienza di discussione, con le relative formalità da osservare per la valida costituzione in giudizio, compete al Presidente della Sezione Giurisdizionale ai sensi dell’articolo 17 del R.D. nr. 1038 del 1933; soltanto dopo l’individuazione della data dell’Udienza l’Ufficio Requirente provvede alla notifica della citazione e del Decreto adottato dal Presidente della Sezione.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - AZIONE - CITAZIONE - ERRONEA INDICAZIONE P.A. DANNEGGIATA

L'eventuale errore commesso dal Procuratore regionale nell’individuazione dell’amministrazione danneggiata non determina inammissibil... _OMISSIS_ ...da, ma ha come unica conseguenza che la Corte dei Conti, nel pronunciare sentenza, deve indicare la diversa amministrazione a cui favore deve essere disposto il risarcimento a carico dei condannati.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - AZIONE - CITAZIONE - INDETERMINATEZZA

Non può ritenersi nulla la domanda di citazione ex art. 164 c.p.r. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, qualora il relativo contenuto risulti conforme al disposto di cui all’art. 163 c.p.c. per avere compiutamente esplicitato i fatti posti a base della richiesta risarcitoria, i comportamenti commissivi e/o omissivi imputati ai convenuti, l’oggetto della domanda, gli elementi posti a base della domanda stessa, gli elementi di prova da parte attrice depositati in atti.

La nullità della citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 del c.p.c., non ricorre quando il "petitum", ... _OMISSIS_ ... profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

Qualora dal tenore complessivo dell’atto di citazione, emergano, con sufficiente chiarezza, tanto il petitum quanto la causa petendi, con la nitida contestazione agli amministratori comunali, in carica all’epoca dei fatti, di aver omesso i controlli, atti a prevenire l’occupazione sine titulo, nonché di avere successivamente tralasciato di assumere i provvedimenti necessari per ricondurre alla legalità la situazione emersa in via di mero fatto, non sussiste nullità dell'atto medesimo per indetermi... _OMISSIS_ ...
Non può ritenersi affetta da indeterminatezza la citazione in cui risulti determinato sia l’ammontare del danno cagionato al patrimonio dell’Ente sia i criteri con i quali ripartire gli oneri tra tutti i convenuti (ruolo e periodo di incarico), rispetto ai quali ciascun di essi ha potuto svolgere il proprio diritto di difesa.

Nella parte in cui contesta ai convenuti di non aver vigilato e adottato, ciascuno in base al diverso ruolo ricoperto nell’ente, gli atti necessari al tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa, la domanda erariale non è generica né indeterminata, in quanto senz’altro configura, nei termini in cui è formulata, una condotta omissiva rispetto agli obblighi di servizio che gli amministratori e il dirigente avrebbero dovuto rispettare. Altra cosa è se poi l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza miri a far emergere la mancata indicazione degli elementi fondanti la re... _OMISSIS_ ...ministrativa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, giacché in tal caso la questione involgerebbe profili di merito che a loro volta non potrebbero, ovviamente, essere delibati in via pregiudiziale.

Qualora nei diversi gradi di giudizio gli interessati si siano costituiti in giudizio con il patrocinio dei rispettivi difensori ed abbiano formulato adeguate e circostanziate deduzioni difensive, si appalesa infondata la censura in merito alla genericità dell’atto di citazione, dimostrando tali attività che i medesimi hanno avuto contezza della fattispecie dannosa in contestazione e dei comportamenti illeciti che venivano loro addebitati e che sono stati messi entrambi in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.

La nullità della citazione non può che essere ravvisata nell'assoluta incertezza sull'oggetto della domanda, vale a dire, in una carenza talmente grave da rendere impossibile comprendere la ragione della chia... _OMISSIS_ ...o e la pretesa reclamata tanto da non consentire al convenuto l'efficace approntamento dei mezzi di difesa. Non è riscontrabile detta carenza qualora la parte attrice abbia espressamente richiamato i comportamenti illeciti che sono posti a fondamento dell'esercizio della azione contestando ai convenuti i maggiori costi, cui è stato sottoposto l’ente locale ed indicando, con riferimento a documenti precisamente individuati, il rapporto di causalità tra il danno e la condotta illecita.

Nella parte in cui contesta ai convenuti di non aver vigilato sul corretto svolgimento della procedura espropriativa, la domanda erariale si presenta in modo tutt’altro che generica e indeterminata, essendo evidente come con siffatta censura la citazione sia in grado di configurare, nei termini in cui è formulata, una condotta senz’altro omissiva rispetto agli obblighi di servizio che gli amministratori avrebbero dovuto rispettare.


RE... _OMISSIS_ ...NTABILE - AZIONE - CITAZIONE - INDETERMINATEZZA - CAUSA PETENDI

Ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p.c. la nullità della citazione consegue solo alla “omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” mentre non è sanzionata “l’assoluta incertezza” il cui rilievo è circoscritto al requisito del petitum. Ciò comporta che ai fini della valida introduzione del giudizio ed a garanzia del diritto alla difesa alla cui tutela la sanzione è finalizzata, è sufficiente che parte convenuta sia posta nelle condizioni di capire le ragioni del suo coinvolgimento nel processo tanto che non sussiste la nullità quando essa si sia costituita e difesa nel merito con ciò dimostrando di aver capito le ragioni della chiamata.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - AZIONE - CITAZIONE - INDETERMINATEZZA - INDICAZIONE DEL RIPARTO TRA CORRESPONSABILI

Spetta al giudice contabile, tenuto conto di ogni apporto causat... _OMISSIS_ ...anche se riconducibile a concorrenti mai chiamati in giudizio, determinare le singole quote e somme da attribuire ai responsabili dell’indebito esborso subito dalla pubblica amministrazione. Ammissibile pertanto la domanda introduttiva anche se mancante della ripartizione, tra i convenuti, del danno addebitato dalla Procura indiscriminatamente agli stessi.

La mancata ripartizione del pregiudizio erariale tra i presunti responsabili non è causa di nullità/inammissibilità della citazione, costituendo la predetta ripartizione un’attribuzione del Collegio, che vi provvede indipendentemente dalle richieste esposte nella domanda, la quale potrebbe anche non contenere alcuna indicazione al riguardo.

La giurisprudenza contabile è ormai unanime nel ritenere che la mancata ripartizione del danno non costituisce una causa di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa allorquando sia possibile evincere, dal tenore dell’a... _OMISSIS_ ...ione del requirente in ordine all’apporto di ciascun convenuto nella determinazione causale.

Qualora l'organo requirente abbia puntualmente circostanziato i motivi dell'accusa e le condotte illecite a ciascuno attribuite, a nulla rileva la rimessione al Collegio del compito di ripartire l'entità del pregiudizio in capo ai singoli, dopo aver valutato la misura del concorso di ciascuno nella produzione delle conseguenze dannose dell'illecito.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - AZIONE - CITAZIONE - INDICAZIONE MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell’art. 163, comma 3, n.5, c.p.c., “l’atto di citazione deve contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”. Per costante giurisprudenza il lamentato vizio non risulta assistito da alcuna sanzione e ciò si pone, del resto, in piena armonia con regola, propria del giu... _OMISSIS_ ... erariale, per cui, quando il convenuto riceve la notifica dell’atto di citazione, gli atti ed i documenti a sostegno della domanda sono già depositati presso la Segreteria della medesima Sezione e, dunque, acquisibili dal convenuto secondo il principio di ordinaria diligenza.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - AZIONE - CITAZIONE - MOTIVAZIONE

Va escluso l’obbligo di motivazione da parte del procuratore in ordine alle deduzioni ed eventuali documenti presentati dal soggetto invitato a fornire deduzioni, in quanto non può configurarsi un improprio contraddittorio che vede contrapporre il Pubblico Ministero al soggetto, che potrà essere convenuto in giudizio, al di fuori delle regole e delle garanzie proprie di un processo innanzi ad un giudice terzo.

RESPONSABILITÀ CONTABILE - AZIONE - CITAZIONE - NULLITÀ

Il contenuto dell'atto di citazione innanzi al giudice contabile è compiutamente regolato dagli art. 1 e... _OMISSIS_ ...ento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti (R.D. 13.8.1933 n. 1038), che non prevedono l'inserimento nell'atto introduttivo dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.; la disciplina delle nullità è tassativamente stabilita dall'art. 3 del medesimo regolamento, il quale configura un sistema autonomamente compiuto, che si presenta come modificativo rispetto a quello del processo civile.

La citazione è nulla solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto.

Non è possibile individuare carenze nel petitum a fronte di una puntuale indicazione dell’ammontare del danno corredata da una proposta - essendo il relativo potere rimesso al collegio ex art 1 comma 1 quater legge n. 20/94 – di ripartizione dello stesso tra i diversi convenuti.

Laddove risultino chiaramente esposti i fatti da cui scaturisce l’azionata responsabilità e l’oggetto della domanda risarcito... _OMISSIS_ ...carenze di tipo probatorio in ordine alla sussistenza dei suoi elementi costitutivi come pure la mancata indicazione delle singole quote del danno da ascrivere a ciascun convenuto, non possono assurgere a vizio di nullità dell'atto di citazione.

La giurisprudenza contabile è concorde nel ritenere che la mancata ripartizione del danno non costituisce causa di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa allorquando sia possibile evincere, dal tenore dell’atto, il convincimento del requirente in ordine all’apporto di ciascun convenuto nella determinazione causale del danno. Per costante giurisprudenza, spetta al giudice ripartire le quote di danno a carico dei corresponsabili accertati, indipendentemente dalle richieste esposte nella domanda, che potrebbe anche non indicare alcuna ripartizione.

Nei giudizi dinanzi la Corte dei conti la nullità è disciplinata dalle disposizioni procedurali contenute nel R.D. 13 agosto ... _OMISSIS_ ...il cui art. 3 espressamente prevede che le domande provenienti dalla Procura regionale “sono nulle quando non siano sottoscritte o quando siavi assoluta incertezza sull’oggetto”. Tale circostanza non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

Laddove risultino chiaramente esposti i fatti da cui scaturisce l'azione di responsabilità, con contestuale precisa individuazione dell'oggetto della domanda risarcitoria, la mancata indicazione delle singole quote del danno da ascrivere a ciascun convenuto, non configura vizio di nullità preclusivo dell'esame nel merito. Ciò in quanto, viceversa, l'ipotesi sanzionata dagli art. 163, comma 3, e 164, comma 4 c.p... _OMISSIS_ ...ussistente soltanto qualora manchino, o siano assolutamente indecifrabili i contenuti della pretesa azionata, ovvero detti elementi - ancorché presenti - risultino contraddittori o insufficienti, al punto da non consentire di evincere, secondo il libero apprezzamento del giudice, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

La nullità, in un sistema processuale fondato sul principio della conservazione degli atti, ai sensi dell’art 3 reg proc e dell’art 164 comma 4...


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