DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - ONERE DELLA PROVA
La strada aperta al pubblico transito non deve integrare per l'utente una situazione di pericolo occulto, dovendosi, peraltro, ritenere che la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. non pone alcuna limitazione della responsabilità dell'amministrazione per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto; sul danneggiato grava, invero, l'onere di provare la mera anomalia del bene demaniale della strada, fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a., sulla quale ricade, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità.
In tema di responsabilità della p.a. per omessa o difettosa manutenzione di strade pubbliche, quale che debba essere la norma codicistica da applicare al caso di specie (art. 2051 c.c. o 2043 c.c., secondo la diversa impostazione prescelta), è onere prioritario dell'attore fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo e comprovando specificamente l'anomalia del bene, che integrerebbe il fatto colposo dell'ente proprietario.
Incombe all'ente proprietario della strada fornire prova che un evento dannoso fosse a lui non imputabile per non essere le descritte condizioni anomale della strada non tempestivamente evitabili o segnalabili, dovendo la responsabilità di detto ente essere accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
La fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. postula la dimostrazione, a carico della parte istante per il risarcimento, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Anche in caso di inapplicabilità dell'art. 2051 l'amministrazione è comunque tenuta a rispondere dei danni causati secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., nel caso in cui il danneggiato abbia assolto l'onere di provare l'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade anche sotto tale profilo l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità.
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c., della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
In tema di responsabilità da insidia e/o trabocchetto stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Dal momento che non può limitarsi aprioristicamente la responsabilità della P.A. per danni subiti dagli utenti del demanio stradale alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto, una volta ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., il danneggiato avrà l'onere di provare la anomalia del bene demaniale, segnatamente della strada, idoneo a configurare il comportamento colposo dell'amministrazione, la quale avrà invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità.
Non spetta ai danneggiati provare una condotta colposa dell'ente gestore dell'autostrada ed il nesso causale tra quest'ultima ed il danno: al contrario, ai sensi dell'art. 2051 c.c., basta che i danneggiati dimostrino la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno, e spetta al custode di dimostrare il caso fortuito, anche quale sussistenza di una situazione di pericolo, causa del danno, determinata da terzi e che aveva esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode.
In materia di responsabilità per custodia di una strada soggetta all'obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, laddove si assuma che un incidente sia stato ingenerato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori di essa (quale una macchia d'olio) grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra l'alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro.
In materia di responsabilità per custodia di una strada soggetta all'obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, una volta raggiunta la prova del nesso causale tra l'alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro, è onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno.
Nell'ottica della dedotta responsabilità ex articolo 2043 del codice civile, spetta al danneggiato provare che un marciapiede di proprietà privata risulti soggetto a pubblico transito e, dunque, ad un uso indiscriminato della collettività e che, proprio in considerazione di ciò, la P.A. sia tenuta a garantire la circolazione dei pedoni in condizioni di sicurezza.
In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto.
In tema di responsabilità da custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Qualora non dovesse applicarsi la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.
La responsabilità della pubblica amministrazione di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.
La responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Il privato danneggiato che agisce nei confronti dell'Ente proprietario della strada al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla omessa o inidonea manutenzione di essa non deve dimostrare la condotta commissiva o omissiva del custode, ma ha soltanto l'onere di provare che si sia verificato l'evento dannoso e che lo stesso sia riconducibile sul piano causale alla res, mentre grava sulla pubblica amministrazione l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il danno si è verificato per caso fortuito, comprensivo anche della forza maggiore e del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La prova delle circostanze qualificabili come caso fortuito, e quindi idonee ad esimere da responsabilità, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ai fini della prova della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa, non anche l'insidia o il trabocchetto, nè la condotta omissiva o commissiva del custode.
Ai fini della prova liberatoria, ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode deve dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (art. 14 C.d.S.) e del principio generale del neminem laedere.
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., alla stregua di una scelta effettuata dal legislatore, l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata.
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia (id est, una strada), o di suoi accessori e pertinenze, è tenuto a dare la prova che, in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano dalla cosa, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile.
Nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. 2051 c.c., prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'inversione dell'onere della prova, il custode potendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Resta in capo al custode l'onere di fornire la prova dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito, inerente alla dimostrazione dell'esistenza di un fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità.
Nel regime di responsabilità oggettiva disciplinato dall'articolo 2051 c.c., applicabile nel caso di insidia stradale, il danneggiato ha l'onere di dimostrare soltanto il rapporto di custodia e il rapporto di causalità fra la cosa e il danno, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, che in base al principio della regolarità o adeguatezza causale esclude il nesso eziologico fra la cosa e il danno.
Per quanto il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia carattere oggettivo, è comunque necessario, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Nei casi in cui non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.; in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
Vi è l'assenza di responsabilità della P.A. ogniqualvolta un'anomalia della strada (costituita da terriccio che rendeva il fondo stradale liscio e scivoloso) dove è avvenuto un sinistro stradale sia ben visibile e prevedibile, con l'ordinaria diligenza, nonostante la prospettazione del danneggiato come pericolo occulto.
La c.d. insidia stradale, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.
In ordine alla interpretazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, l'accertamento in concreto della responsabilità per sinistro stradale di uno dei conducenti non supera di per sè la presunzione di colpa concorrente di cui alla norma suddetta, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro.
In applicazione dell'art. 2051 c.c., sul danneggiato incombe l'onere di provare l'esistenza del rapporto di custodia (eventualmente anche in base a presunzioni semplici) e la derivazione causale del danno evento dalla cosa, mentre sulla pubblica amministrazione grava l'onere di dare la prova liberatoria costituita da un fattore esterno che spezzi il nesso causale presentando i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In applicazione dell'art. 2051 c.c., sul danneggiato incombe l'onere di provare l'esistenza del rapporto di custodia (eventualmente anche in base a presunzioni semplici) e la derivazione causale del danno evento dalla cosa, mentre sulla pubblica amministrazione grava l'onere di dare la prova liberatoria costituita da un fattore esterno che spezzi il nesso causale presentando i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In caso di mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. in favore dell'applicazione dell'art. 2043 c.c., grava sul ...