APPRENDISTATO

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La ristrutturazione c.d. «pesante»

Costituiscono interventi di ristrutturazione c.d. «pesante» quelli che, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c), T.U., portino «ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti di destinazione d’uso».

Dalla denuncia alla segnalazione certificata di inizio attività; considerazioni sull’ambito applicativo degli istituti

Il comma 4-bis dell'art. 49 del d.l. n. 78/2010 conv., con modif., in legge n. 122/2010, introdotto in sede di conversione, ha integralmente sostituito l'art. 19 della legge n. 241/1990, eliminando dal nostro sistema l'istituto della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) e introducendo al suo posto la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.). L’istituto della d.i.a. comparve per la prima volta nel nostro ordinamento nell’art. 19 della legge n. 241/1990.

L’evoluzione storica dei titoli edilizi e della semplificazione in materia edilizia: dalla licenza edilizia al permesso di costruire e alla d.i.a..

Il settore dell’edilizia è sempre stato una sorta di «cantiere aperto», in cui gli interventi normativi di semplificazione delle modalità di conseguimento del titolo abilitativo si sono susseguiti in maniera alluvionale, creando molteplici problemi di coordinamento tra le fonti

Il rapporto tra l’art. 19 della legge n. 241/1990 e la d.i.a. edilizia; l’applicabilità della s.c.i.a. al settore dell’edilizia e la sostituibilità con s.c.i.a. del permesso di costruire

nel momento in cui venne introdotta, la d.i.a. edilizia si discostava in modo assai rilevante dal modello generale configurato dall’art. 19 della legge n. 241/1990, così come sostituito dall’art. 2 della legge n. 537/1993, che peraltro escludeva dal suo ambito di applicazione le «concessioni edilizie»

S.c.i.a. e d.i.a. in edilizia: inquadramento generale

Sono sottoposti a permesso di costruire gli interventi espressione dello ius aedificandi, sono assoggettate a s.c.i.a. quelle attività che invece sono manifestazione dello ius utendi. Differenza che si ripercuote sul regime autorizzatorio in ragione del rilievo che gli stessi interventi assumono per la collettività, che ha un interesse a che la P.A. esegua un controllo diretto solo su quelle attività che trasformano in modo rilevante e duraturo il territorio.

La potestà legislativa regionale in tema di interventi sottoposti a s.c.i.a., d.i.a. e permesso di costruire

le Regioni possono individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti a permesso di costruire e che l’art. 22, co. 4, T.U. prevede che le Regioni a statuto ordinario possano ampliare o ridurre l’ambito di applicazione della d.i.a..

L'attività di edilizia libera senza comunicazione preventiva al Comune

Allo scopo di delimitare «in negativo» l’ambito di applicazione della s.c.i.a. è necessario esaminare gli interventi di «attività edilizia libera», previsti dall’art. 6 T.U., così come sostituito dall’art. 5 del d.l. n. 40/2010 , che ha introdotto la distinzione tra le attività di edilizia libera senza comunicazione preventiva al Comune, e quelle assoggettata a comunicazione preventiva.

La s.c.i.a. applicata all’edilizia: come cambia il procedimento con la legge 124/2015

Una diversità rilevante tra s.c.i.a. e d.i.a. edilizia si ha sul piano dei poteri esercitabili dalla P.A., che sono regolati dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990 , così come modificati dall’art. 6, co. 1, lett. a), della legge n. 124/2015.

Le novità del decreto “Sblocca Italia”

Il D.L. 133/2014, con l’introduzione di nuovi strumenti di semplificazione ed incentivazione dell’attività imprenditoriale ed edilizia, si colloca nel quadro delle numerose leggi nazionali che si sono succedute negli ultimi anni, accomunate dalla medesima ratio: agevolazione e snellimento burocratico per il concreto superamento della crisi economica, e in campo urbanistico-edilizio per favorire la riqualificazione e la rigenerazione dell’edificato esistente ed il riuso del suolo.

Nozione, ratio e limiti della cooperazione giudiziaria internazionale in ambito penale

La cooperazione giudiziaria internazionale riguarda le attività compiute dall’autorità giudiziaria di uno Stato nell’ambito di un procedimento pendente o già celebrato in uno Stato terzo. Nel settore penale, l’esigenza di sviluppare un efficace coordinamento fra le autorità giudiziarie di diversi Stati deriva prevalentemente dalla crescente facilità di circolazione delle persone e dei fattori produttivi.

Il mandato di arresto europeo: definizione ed ambito di applicazione

Il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura privative della libertà.

Profili istituzionali della proposta di regolamento istitutiva della Procura europea

La Procura europea è competente per individuare, perseguire, e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i loro complici e a tal fine dirige e controlla le indagini ed esercita l’azione penale, comprensiva dell’archiviazione del caso. La Procura europea esercita l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, comprensiva dell’imputazione e dell’eventuale impugnazione fino a pronuncia del provvedimento definitivo.

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