Il mandato di arresto europeo: definizione ed ambito di applicazione

Il mandato di arresto europeo: definizione, ratio ed ambito di applicazione

La ratio del m.a.e. è quella di assicurare la consegna della persona ricercata in tempi minori e con maggiori garanzie rispetto all’estradizione, attraverso l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento fra gli Stati membri dell’Unione europea.
Quanto all’ambito di applicazione il m.a.e. può essere emesso per i fatti sanzionati dallo Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale della durata massima di almeno dodici mesi oppure, se la pena o misura di sicurezza sono state disposte, per condanne di ameno quattro mesi.
Un’ulteriore e fondamentale novità rispetto all’estradizione riguarda il principio della doppia incriminazione: il m.a.e. va infatti eseguito indipendentemente dalla doppia incriminazione per trentadue categorie di reati quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è di almeno tre anni. Per i reati che invece non rientrano nell’elenco, la consegna della persona può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali il m.a.e. è stato emesso «costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso» (art. 2.4). In questo caso la soglia di pena è quella stabilita in via generale.


Le ipotesi di rifiuto obbligatorio e facoltativo

L’esecuzione del m.a.e. deve o può essere rifiutata in alcune ipotesi tassative. I casi di rifiuto obbligatorio sono previsti dall’art.3 della decisione quadro e riguardano:
l’amnistia concessa nello Stato membro di esecuzione, se competente a perseguire il reato secondo il proprio ordinamento penale;
il mancato rispetto del principio del ne bis in idem, se, in base alle informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulta che la persona da consegnare è stata giudicata per gli stessi fatti con sentenza definitiva da uno Stato membro e, nel caso di condanna, si specifica che la sanzione deve essere stata applicata o in fase di esecuzione o non può più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
l’età della persona da consegnare, se questa non può essere considerata penalmente responsabile per i fatti alla base dell’emissione del m.a.e. in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.
L’art. 4 della decisione quadro identifica invece le ipotesi di rifiuto facoltativo. In particolare l’esecuzione del m.a.e. può essere rifiutata quando:
lo Stato membro si è avvalso della facoltà di prevedere la doppia incriminazione per i fatti “fuori lista” e, ai sensi della propria legislazione, il fatto alla base dell’emissione del m.a.e. non costituisce reato. Tuttavia è prevista un’eccezione per i reati fiscali, in quanto il rifiuto non può basarsi sul fatto che l’ordinamento interno non imponga il medesimo tipo di tasse o di imposte o non preveda la stessa normativa per i reati fiscali rispetto all’ordinamento dello Stato che ha emesso il m.a.e.;
contro la persona destinataria del m.a.e. sia pendente un’azione nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti;
l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione non ha esercitato l’azione penale per il reato oggetto del m.a.e. o ha deciso di porvi fine, oppure la persona ricercata è già stata giudicata in uno Stato membro con una sentenza definitiva che preclude l’esercizio di ulteriori azioni;
l’azione penale o la pena sono cadute in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione a condizione che i fatti rientrino nella competenza di tale Stato in virtù del proprio ordinamento penale;
si verifica l’ipotesi di cui all’art. 3 n.2 (ne bis in idem), ma la sentenza definitiva è stata pronunciata in uno Stato terzo, cioè non membro dell’Unione europea;
il m.a.e. è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una misura privativa della libertà personale nei confronti di un cittadino dello Stato membro dell’esecuzione o di una persona che vi che dimori o risieda, se tale Stato membro si impegni a dare esecuzione a tale misura privativa della libertà personale conformemente al suo diritto interno ;
il m.a.e. è stato emesso per reati che, in base alla legge dello Stato membro, sono considerati commessi in tutto in parte nel suo territorio o in un luogo ad essi assimilato, oppure per reati [Omissis - versione integrale presente nel testo].


I casi di esecuzione condizionata a talune garanzie

In alcuni casi l’esecuzione del m.a.e. può essere subordinata dalla legge dello Stato di esecuzione ad alcune garanzie che lo Stato emittente dovrà fornire: si tratta delle decisioni pronunciate in assenza della persona ricercata (c.d. decisioni in absentia ); dei reati punibili con la privazione della libertà personale a vita e del caso in cui il m.a.e. sia emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di un cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione (art.5 ).
Iniziamo dalle decisioni in absentia: ai sensi dell’art.5 n.1 la consegna della persona può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria dello Stato emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire la possibilità di richiedere un nuovo processo in tale Stato e di essere presenti al giudizio. Tali garanzie potranno però essere richieste solo se l’interessato non sia stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione in absentia (art. 5 n.1). Questa disciplina è stata tuttavia modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI sinora recepita da diciotto Stati membri. In particolare l’art.4-bis, che sostituisce l’art.5 n.1, consente all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di rifiutare di eseguire il m.a.e tranne che in quattro casi tassativamente enunciati come alternativi. Si tratta di ipotesi in cui l’interessato:
sia stato citato personalmente o di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo del processo terminato con la decisione in absentia (in modo tale da stabilire inequivocabilmente che fosse al corrente del processo), e della circostanza che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione;
sia al corrente della data fissata, abbia conferito mandato ad un difensore, nominato da lui o dallo Stato, che lo ha effettivamente rappresentato in giudizio;
nonostante abbia ricevuto la notifica della decisione e sia stato espressamente informato del diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso avverso la decisione , abbia espressamente dichiarato di non opporsi alla decisione, oppure non abbia richiesto un nuovo processo o presentato un ricorso;
non abbia ricevuto personalmente la notifica della decisione ma la riceva personalmente e senza indugio una volta avvenuta la sua consegna e sia espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso e dei relativi termini .

Dunque, lo Stato membro richiesto non può rifiutare l’esecuzione del m.a.e. quando si versi in uno di questi quattro casi.
Inoltre, essendo stata armonizzata la disciplina dell’esecuzione del m.a.e. nel caso di condanne in absentia, la Corte di Giustizia ha sancito che l’art. 4-bis vada interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione non possa subordinare l’esecuzione del m.a.e alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente .
Passando al caso in cui il reato per cui è stato emesso il m.a.e sia punibile con l’ergastolo, l’esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che l’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente preveda -su richiesta o al più tardi dopo venti anni- una revisione della pena irrogata oppure l’applicazione di «misure di clemenza» alle quali l’interessato ha diritto in base alla legge o alla prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite (art. 5 n.2 ).
Infine vi è il caso in cui il m.a.e. sia emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di un cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione: la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione al fine di scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente disposte dallo Stato emittente (art.5 n.3).


I reati politici e il principio di specialità

Le disposizioni della decisione quadro non menzionano il divieto di consegna per reati politici né per motivi discriminatori tuttavia il considerando n.12 chiarisce come «nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».
Il principio di specialità viene invece mantenuto: l’art.27.2 dispone infatti che la persona non deve essere sottoposta a un procedimento penale, condannata, o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna e diversi dal reato per il quale è stata consegnata .
Tuttavia ogni Stato membro, notificandolo al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, può dichiarare di non applicare tale principio. Tale dichiarazione ha efficacia solo nei rapporti con quegli Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, tuttavia l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può comunque decidere nel caso concreto di ripristinare l’operatività del principio in questione.
L’art. 27.3 peraltro prevede una serie di casi in cui la regola della specialità non si applica. In particolare quando:
la persona, nei quarantacinque giorni successivi alla scarcerazione ed avendone avuta l’opportunità, non ha lasciato il territorio dello Stato a cui stata consegnata oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
il reato non è punibile con una pena o una misura privativa della libertà oppure il procedimento penale non dà luogo a tale misura. Sono tuttavia ammesse le misure, come le pene pecuniarie, che possono restringere la libertà personale;
la persona abbia consentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso alla regola della specialità;
la persona, dopo essere stata consegnata, abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a specifici reati anteriori alla consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dall’autorità giudiziaria dello Stato emittente e verbalizzata secondo il diritto di tale Stato. In particolare deve risultare che l’interessato ha rinunciato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto all’assistenza di un consulente legale;
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione presenti una richiesta di assenso all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona, riguardo a un reato diverso da quello per cui è stato emesso il m.a.e. ma che comunque che dia luogo a consegna secondo la decisione quadro. La richiesta può essere declinata per i motivi di rifiuto obbligatori e facoltative, per i casi di consegna condizionata, lo Stato emittente deve fornire [Omissis - versione integrale presente nel testo]  .


La procedura di consegna nel m.a.e.

La procedura di consegna inizia con l’emissione del m.a.e. da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro.
Il mandato, ex art. 8, deve contenere una serie di informazioni: innanzitutto quelle necessarie a determinare l’identità e la cittadinanza della persona ricercata nonché l’autorità giudiziaria emittente.
In secondo luogo è richiesta l’indicazione dell’esistenza di una qualsiasi decisione giudiziaria esecutiva che rientri nel campo di applicazione del mandato; la determinazione della natura e della qualificazione giuridica del reato tenendo conto dei reati compresi o meno nella lista delle trentadue categorie; la descrizione delle circostanze della commissione del reato e in particolare il luogo, il momento e il grado di partecipazione del ricercato; la pena inflitta in caso di sentenza definitiva oppure, negli altri casi, il quadro edittale definito dalla legge dello Stato di emissione nonché, se possibile, le altre conseguenze del reato.
E’ interessante notare come, in virtù del principio del mutuo riconoscimento è sufficiente l’«indicazione dell’esistenza» del provvedimento esecutivo alla base del mandato, che viene riconosciuto appunto in quanto l’autorità giudiziaria emittente ne certifica l’esistenza. Si tratta di una significativa differenza rispetto alla procedura di estradizione nella quale deve invece prodursi l’originale o la copia autentica del provvedimento de libertate.
Quanto alle modalità di trasmissione del m.a.e., si distingue a seconda che l’autorità giudiziaria emittente conosca o meno il luogo in cui la persona ricercata si trova: nel primo caso l’autorità giudiziaria emittente comunica il m.a.e. direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ma può comunque segnalare la persona ricercata nel Sistema d’informazione Schengen (c.d. S.I.S.), per far fronte al rischio che la persona cambi nel frattempo dimora o domicilio .
Nel secondo caso, l’autorità giudiziaria emittente può ricercare la persona per localizzarla, specie servendosi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea e, se non è parte del S.I.S., può rivolgersi all’Interpol per comunicare il m.a.e. Tuttavia solo la segnalazione al S.I.S di seconda generazione equivale a un m.a.e. e nella pratica la maggior parte dei mandati viene emessa e ricevuta proprio attraverso il S.I.S. II.
Una volta che la persona ricercata viene arrestata, l’autorità giudiziaria competente lo informa, conformemente al diritto interno, del mandato di arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla consegna all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato. In base all’art.11, la persona arrestata ha il diritto ad essere assistito da un difensore e da un interprete, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione.
Ad eccezione del caso in cui abbia prestato consenso, l’arrestato ha diritto all’audizione da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, che, qualora non ritenga sufficienti le informazioni ricevute dallo Stato membro emittente, richiede con urgenza le informazioni complementari necessarie .
Nell’ipotesi di consenso alla consegna invece, il consenso o l’eventuale rinuncia espressa alla regola della specialità sono raccolti e verbalizzati dall’autorità giudiziaria in conformità al diritto dello Stato membro di esecuzione. Ciò deve avvenire in condizioni tali per cui l’interessato, che ha diritto a un consulente legale, esprima il consenso o la rinuncia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze .
I termini della procedura sono contenuti: la decisione definitiva sulla consegna dovrebbe essere adottata entro dieci giorni dal consenso della persona ricercata, ed entro sessanta giorni dall’arresto del ricercato negli altri casi, con la possibilità di prorogare i predetti termini di trenta giorni (art.17).
Nelle more della decisione definitiva sull’esecuzione del m.a.e. l’autorità giudiziaria competente accerta che le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva siano soddisfatte e decide conformemente al diritto interno se la persona debba rimanere o meno in stato di custodia. La rimessa in libertà provvisoria è possibile in qualsiasi momento a condizione che l’autorità giudiziaria adotti le misure necessarie ad evitare la fuga della persona.
Una disciplina particolare è dettata quando uno Stato membro emette il m.a.e. per esercitare un’azione penale. In questo caso l’autorità giudiziaria deve accettare che si proceda all’audizione del ricercato ai sensi dell’art.19 o alternativamente al trasferimento temporaneo di quest’ultimo .


La consegna

Se la decisione sulla consegna ha avuto esito positivo, il ricercato è consegnato di norma entro dieci giorni dalla decisione definitiva sull’esecuzione del mandato .
La consegna può essere tuttavia rinviata o sottoposta a condizioni: l’autorità giudiziaria di esecuzione può infatti rinviare la consegna del ricercato per sottoporlo a procedimento penale o, se è già intervenuta una condanna, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello per il quale stato emesso il mandato.
In alternativa l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente, secondo condizioni da determinare con l’autorità giudiziaria di emissione.
E’ inoltre previsto che la persona consegnata allo Stato membro emittente possa essere successivamente consegnata ad uno Stato membro diverso da quello di esecuzione a seguito di un m.a.e. emesso per un reato anteriore alla consegna. Ciò può avvenire anche senza il consenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione nei casi in cui il ricercato non abbia lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato entro quarantacinque giorni dalla consegna o vi abbia fatto ritorno; oppure quando il ricercato presti il suo consenso o non benefici del principio di specialità per i motivi n.1, 3, 4 e 5 sopracitati.
Una disposizione di particolare rilievo è costituita dall’obbligo, per lo Stato membro emittente, di dedurre il periodo di custodia dalla durata totale della detenzione . Si tratta di una differenza significativa rispetto alla Convenzione di estradizione del 1957, per cui era sufficiente lo Stato richiedente fosse informato della durata della detenzione subita dall’estradando. 

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