APPRENDISTATO

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Titoli necessari in caso di ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso

Le opere necessitano del permesso di costruire ogni qual volta si verifichi mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora gli interventi debbano essere realizzati nei centri storici. Da ciò deriva che, fuori dai centri storici, il permesso di costruire non sarà invece necessario, e sarà sufficiente la SCIA se il mutamento interviene tra categorie omogenee quanto a parametri urbanistici

Denuncia di inizio attività: la responsabilità del professionista

Il T.U. prevedeva che «per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Oggi la norma non fa più riferimento alla «denuncia di inizio attività» ma alla «segnalazione certificata di inizio attività»

Provvedimenti inibitori l'intervento edilizio

La giurisprudenza sembra essersi consolidata, non senza incertezze, nel senso che il termine per l’esercizio del potere inibitorio sia da qualificarsi come perentorio, sia pure con l’importante specificazione che il suo decorso non rende legittima l’attività oggettivamente abusiva né comporta il venir meno di ogni potere in capo alla P.A.. Essa, infatti, potrà pur sempre esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori che di per sé sono inesauribili e non sottoposti a termine di prescrizione

Esercizio dei poteri di autotutela e dichiarazione certificata di inizio attività (D.I.A.)

Accanto a pronunce che ritengono che l’interesse pubblico sia presente in re ipsa nelle ipotesi di annullamento del titolo edilizio e non sia necessaria una specifica motivazione sul punto, vi sono decisioni che richiedono che la P.A. compia un’adeguata valutazione dell’effettiva utilità per la collettività locale di perseguire l’assetto urbanistico ritenuto astrattamente ottimale nel momento in cui furono posti in essere la norma o il piano

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di super d.i.a. o in totale difformità da essa

L’art. 33 T.U. prevede un regime sanzionatorio speciale per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, ed esso è applicabile anche alla «super d.i.a.». La disposizione si riferisce alla ristrutturazione c.d. «pesante», e contempla le ipotesi dell’assenza del titolo edilizio e della totale difformità, mentre non vi è alcun riferimento alle altre due tipologie di abuso, la «variazione essenziale» e la «difformità parziale»

Interventi edilizi in parziale difformità dalla «super d.i.a.»

La «parziale difformità» costituisce categoria residuale, comprendente tutte le ipotesi non rientranti nei precedenti artt. 31 e 33 T.U. o non individuate dalla normativa regionale come variazioni essenziali, e sembra che la norma in esame possa riferirsi anche agli interventi di ristrutturazione «pesante», proprio per il suo carattere di chiusura. La delimitazione della fattispecie deve inoltre tenere conto della disciplina delle c.d. «varianti minime» definite all'art. 22 co.2 T.U.

Sanzioni previste per interventi edilizi abusivi: casistica

Dal punto di vista oggettivo, la realizzazione su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici di un intervento in assenza di «super d.i.a.» o in totale o in parziale difformità da essa: deve ritenersi ricompresa, anche se non espressamente prevista, l’ipotesi della variazione essenziale, poiché sarebbe privo di senso punire la difformità parziale e lasciare priva di sanzione un’ipotesi più grave come quella dell’art. 32 T.U.

Le sanzioni civili previste in caso di abuso edilizio

L'art. 46 T.U. riprende in contenuti del previgente art.17 L.47/1985 e prevede che siano nulli gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, da cui non risultino gli estremi del permesso di costruire o della sanatoria o non sia allegata prova del pagamento della sanzione pecuniaria

Gli interventi di nuova costruzione

Sono interventi di nuova costruzione quelli che comportano la «trasformazione urbanistica del territorio» e che non rientrano nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo o della ristrutturazione.

La ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. f), T.U. sono quelli «rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

Il mutamento di destinazione d’uso

La modificazione del parametro urbanistico della destinazione d’uso in alcuni interventi è totalmente inibita (manutenzione straordinaria), in altri è permessa entro certi limiti (restauro e risanamento conservativo), mentre per altri ancora può essere il connotato peculiare (ristrutturazione e nuova costruzione).

Onerosità e gratuità degli interventi sottoposti a d.i.a. e s.c.i.a.

Gli interventi oggi assentibili con s.c.i.a. rimangono gratuiti, salvo diversa previsione della legge regionale, mentre quelli previsti dall’art. 22, co. 3, T.U. continuano ad essere sottoposti al pagamento degli oneri concessori.

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