L’applicazione del nuovo parametro vale a chiudere e concludere definitivamente l’era dell’ingiusto meccanismo di calcolo-VAM, e, nel contempo, a colmare con il criterio di carattere generale peculiare dell’art. 39 della legge fondamentale, il vuoto normativo creato dalla sua eliminazione: non certo a penalizzare il proprietario di un’azienda agricola, come dimostra proprio il salvataggio, specificamente rimarcato dalla Consulta del ricordato 1° comma dell’art. 40 del T.U.