ESPROPRIAZIONE PER P U

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Determinazione e rideterminazione dell’indennità provvisoria

La determinazione provvisoria della indennità dovrà essere effettuata secondo i criteri di cui agli artt. 32 e segg. del DPR 327/2001. Le procedure accelerate non consentono, infatti, alcuna deviazione rispetto ai criteri di quantificazione ivi previsti. La peculiarità della procedura in esame consiste semmai, come già in precedenza evidenziato, nella deroga all’iter procedimentale ordinario di determinazione della indennità, con particolare riferimento ai momenti di contraddittorio.

Gli articoli 22 e 22 bis del DPR 08.06.2001 n. 327

Gli articoli 22 e 22 bis del DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità), introducono procedimenti accelerati derogatori dell’ordinario schema procedimentale, che segue l’approvazione del progetto definitivo o comunque dell’atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità e che si sviluppa attraverso la rigorosa procedura di determinazione dell’indennità, disciplinata dal testo unico (20).

Il contenuto del decreto di occupazione

Il contenuto del decreto di occupazione può essere individuato nei seguenti termini ...

Momento di determinazione della indennità di occupazione

Il decreto d’occupazione d’urgenza non richiede, per la sua legittimità, come affermato ormai da costante indirizzo giurisprudenziale, la contestuale determinazione della relativa indennità, che può essere contenuta in un atto distinto e successivo del procedimento (TAR FI 555/2007, FI 214/2007, PZ 69/2006, CGA 677/2005, SA 2008/2004).

L’indennità d’espropriazione sulla cui base è computabile l’indennità di occupazione

se si aderisce all’interpretazione dell’articolo 50 sopra indicata alla lettera b), si riterrà applicabile anche ai fabbricati l’articolo 50; se si aderisce all’interpretazione di cui alla lettera a), vorrà dire che il criterio di calcolo di cui all’articolo 50 non si applica, e che occorre trovarne un altro, che in assenza di dimostrazione di diverso danno potrà essere ragionevolmente commisurato agli interessi legali.

Periodo di calcolo della indennità di occupazione

Ai sensi dell’art. 22 bis.5 l’indennità d’occupazione è dovuta per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di corresponsione dell’indennità d’espropriazione o del corrispettivo stabilito per l’atto di cessione. Il termine iniziale per il calcolo è costituito pertanto dalla data di immissione nel possesso.

Esecuzione del decreto di occupazione

Il duplice contenuto del provvedimento di cui all’art. 22 bis consente, come già rilevato, da una parte di addivenire attraverso la determinazione dell’indennità e sua notifica, all’emanazione del decreto di esproprio e dall’altra di eseguire la disposta occupazione d’urgenza attraverso l’immissione nel possesso.

L’opposizione del proprietario alla immissione nel possesso in sede di esecuzione del decreto esproprio e del decreto di occupazione

Per espressa previsione del Testo unico, l’immissione in possesso s’intende disposta anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato da chi in precedenza ne aveva la disponibilità (24.4).

Legislazione regionale in materia di procedure accelerate

In Emilia Romagna pertanto il ricorso all’istituto dell’occupazione d’urgenza potrà effettuarsi nei modi e termini di cui al DPR 327/2001, così come anche sarà possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 22 in base alla normativa ivi contenuta.

I valori agricoli medi

I valori agricoli medi, dichiarati incostituzionali con sentenza 181 del 10 giugno 2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 26 del 15 giugno 2011), furono introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 16, integrata da istruzioni tecniche per la loro determinazione mediante particolari medie ponderate [1] contenute nella lettera circolare n.1/827I del 20/11/1971 dell’allora Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, del Ministero delle Finanze.

L'incostituzionalità dei VAM

Con la sentenza 181 in commento la Corte Costituzionale, proseguendo nell’opera di adeguamento del diritto interno alle prescrizioni della CEDU, già intrapresa con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, dichiara incostituzionale il criterio di indennizzo dei suoli agricoli o non edificabili basato sulla determinazione del relativo valore agricolo medio.

Tertium genus e vocazione edificatoria

Fino ad oggi la rigidità del VAM, che attribuiva rilevanza solo alla tipologia di colture praticate sul terreno o nella zona, aveva fatto sì che la predetta categoria di aree, non potendo considerarsi edificabile, fosse indennizzabile solo mediante i criteri tabellari con conseguente soffocamento ai fini indennitari di ogni plusvalore derivante dalle potenzialità di sfruttamento diverse da quelle agricole.

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