ESPROPRIAZIONE PER P U

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42-bis: natura dell'indennizzo

Il passaggio fondamentale della nuova procedura di acquisizione coattiva sanante è costituito dalla determinazione della somma di denaro che deve essere corrisposto al proprietario per acquisire l’area illegittimamente occupata.

42-bis: l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale

La voce principale dell’indennizzo che deve essere corrisposto al privato in occasione dell’acquisizione coattiva sanante è costituita dal pregiudizio patrimoniale da lui subito. Ai sensi del comma 3 dell’art. 42-bis, tale indennizzo corrisponde normalmente al «valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità» .

42-bis: l’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale

La somma di denaro da corrispondere al privato, comprende un ulteriore elemento, dichiaratamente finalizzato a tenerlo indenne dal «pregiudizio [...] non patrimoniale» e di norma «forfettariamente liquidato nella misura del misura del dieci per cento del valore venale del bene» .

Le occupazioni illegittime della p.a.

L’acquisto della proprietà tramite procedimento espropriativo, non necessariamente definitivo se si considera l’eventuale retrocessione del bene espropriato, andando ad incidere su un diritto fondamentale riconosciuto e garantito dalla Costituzione, è ammesso solo nel rispetto dei limiti e delle garanzie imposti dalla Costituzione medesima.

Indennizzo e risarcimento da illegittima occupazione

L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 indica quanto dovuto in termini monetari dall’amministrazione al fine di acquisire non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile l’area illegittimamente occupata, sanando in tal modo l’illecito perpetrato.

L’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio: nozione, classificazione, evoluzione dell’istituto

Per occupazione si intende l’impossessamento di un bene da parte dell’Amministrazione sia per soddisfare esigenze temporanee sia per procedere alla sollecita esecuzione di opere pubbliche. Dalla definizione data è possibile attuare una distinzione tra le diverse tipologie di occupazione. A tale distinzione sono dedicati solo alcuni cenni al fine esclusivo di coglierne i tratti distintivi e definire con precisione i confini dell’istituto della occupazione d’urgenza preespropriativa

Le procedure accelerate: collocazione nell’ambito del procedimento espropriativo

Le peculiarità delle procedure accelerate di cui agli artt. 22 e 22 bis, vanno prioritariamente colte con riferimento alla collocazione delle stesse nell’ambito del procedimento espropriativo considerato nel suo complesso. L’esame pertanto sarà condotto separatamente per ciascuna procedura rispetto al procedimento ordinario.

La scelta “strategica” tra il decreto di esproprio e il decreto di occupazione

Mentre il ricorso alla procedura dell’articolo 20 non è sottoposto a particolari condizioni, tanto che essa può essere definita come la procedura espropriativa “ordinaria” da intraprendere, senza necessità di alcuna motivazione, dopo la dichiarazione di pubblica utilità e il “giusto procedimento” introdotto dall’art. 17.2, il ricorso alle procedure indicate dagli articoli 22 e 22 bis è soggetto a precise condizioni.

Le condizioni per il ricorso alle procedure accelerate. L’urgenza è sempre necessaria ?

L’analisi dei presupposti dei procedimenti accelerati assume particolare interesse non solo ai fini della individuazione delle ipotesi in cui l’Autorità procedente potrà derogare al procedimento ordinario, bensì anche al fine di individuare le peculiarità atte a distinguere i due tipi di procedura, analisi indispensabile per una scelta ponderata da parte della Autorità espropriante.

Numero dei destinatari superiore a 50

Per destinatari dell’espropriazione occorre intendere i soli titolari del diritto di proprietà (ovvero i titolari del diritto minore che fosse eventualmente esclusivo oggetto di ablazione), e non anche i terzi aventi diritto, quali gli usufruttuari, come si evince dall’intero testo unico, laddove l’azione della PA è diretta – quando l’esproprio riguarda la proprietà - solo nei confronti dei proprietari

L’urgenza (apparentemente) “semplice” dell’articolo 22 e “particolare” dell’articolo 22 bis

Ai sensi dell’art. 22.1 la procedura accelerata, ivi prevista, è azionabile nel caso in cui l’avvio dei lavori rivesta carattere di «urgenza», tale da non consentire l’applicazione delle «disposizioni di cui all’art. 20».

Il concetto di urgenza

La versione originaria del DPR 327/2001 si limitava ad affermare che l’art. 22 doveva intendersi applicabile “in caso di particolare urgenza”; il riferimento dell’urgenza all’avvio dei lavori è stato introdotto successivamente dal decreto legislativo 302/2002 (che ha anche introdotto il decreto di occupazione ex art. 22 bis).

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