Momento di determinazione della indennità di occupazione

o;Per il periodo intercorrente tra la data d’immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità d’espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria è dovuta l’indennità d’occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1» (22 bis.5).

Nel caso di ricorso al procedimento d’occupazione d’urgenza, per effetto del richiamato art. 50 è dunque dovuta al proprietario un’indennità pari, per ogni anno d’occupazione, ad un dodicesimo dell’indennità d’esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Il testo unico ribadisce quindi il collegamento, già affermato dal legislatore e dalla giurisprudenza nel sistema previgente, tra indennità d’occupazione e quella d’espropriazione (CASS 13186/2006, CASS 9244/2005, CASS SU 1903/200... _OMISSIS_ ...applicando tuttavia, innovativamente, lo stesso criterio indennitario del dodicesimo a tutte le ipotesi, indipendentemente dal criterio di calcolo della indennità d’espropriazione (area edificabile – area non edificabile).

Il decreto d’occupazione d’urgenza non richiede, per la sua legittimità, come affermato ormai da costante indirizzo giurisprudenziale, la contestuale determinazione della relativa indennità, che può essere contenuta in un atto distinto e successivo del procedimento (TAR FI 555/2007, FI 214/2007, PZ 69/2006, CGA 677/2005, SA 2008/2004). Non vi è ragione di ritenere che tale orientamento, pur delineatosi con riferimento al precedente assetto normativo, non conservi la sua attualità anche nel sistema vigente.

Si può ritenere pertanto che il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 22 bis, possa limitarsi a disporre l’occupazione e richiamare nello stesso tempo il disposto di cui agli artt. ... _OMISSIS_ ... La quantificazione dell’indennità potrà essere effettuata con provvedimento separato e successivo.

L’indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno; il relativo diritto, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, è esigibile dalla scadenza di ciascun anno d’occupazione (CASS SU 10830/2006, CASS 13950/2006, TAR CT 253/2006); tale momento assume così rilevanza sia ai fini della prescrizione (decennale) (CASS 10814/2006, 6274/2005, 1225/2002) che ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento (CASS 13406/2006, 10535/2002).

Anche sotto tale profilo, considerato che la formulazione della norma non è mutata (la disposizione oggi contenuta nell’art. 50.1 TU riproduce quanto disposto dall’art. 20.2 L 865/71 così come modificato dalla L 10/1977), si può ritenere ancora attuale la riferita elaborazione giurisprudenziale.

È ... _OMISSIS_ ...ritto, prescrizione ed interessi nel caso d’occupazione protratta per un periodo inferiore l’anno decorreranno dal giorno in cui ha termine la occupazione stessa.