L'incostituzionalità dei VAM

Con la sentenza 181 in commento la Corte Costituzionale, proseguendo nell’opera di adeguamento del diritto interno alle prescrizioni della CEDU, già intrapresa con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, dichiara incostituzionale il criterio di indennizzo dei suoli agricoli o non edificabili basato sulla determinazione del relativo valore agricolo medio.

La Consulta prende ancora una volta le mosse dai principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo secondo cui il Protocollo n. 1 della Convenzione EDU impone che il ristoro dovuto al proprietario debba, di regola, coincidere con l’intero valore del bene espropriato salvo i casi in cui la procedura espropriativa sia diretta a realizzare obiettivi generali di riforma economica o di giustizia sociale.

Tali principi, a detta della Consulta, valgono tanto per i suoli edificabili che per quelli agricoli o non edificabili.

In entrambi i casi l’indennizz... _OMISSIS_ ...tare un ristoro adeguato all’effettivo valore del bene solo se ne rispecchia tutte le caratteristiche che possono determinarne un apprezzamento.

Il cd. VAM, a detta della Consulta, non realizza tale condizione in quanto si basa su elementi astratti e sganciati dalle effettive qualità del fondo espropriato.

Invero, non è solo il tipo di coltura praticato che, secondo la Corte costituzionale, può valere a determinare il valore di mercato del terreno agricolo, a ciò concorrendo anche altre caratteristiche concrete quali la sua esposizione, l’accessibilità a fonti di irrigazione, la presenza di energia e persino la maggiore o minore perizia del suo coltivatore. Di tutte queste circostanze il criterio indennitario basato sul valore agricolo medio non consente di tenere conto.

L’ancoraggio della indennità di espropriazione alle concrete caratteristiche del bene espropriato non è, peraltro, una novità nella giurispr... _OMISSIS_ ...rte Costituzionale. La stessa sentenza in commento richiama sul punto la pronuncia n. 5 del 1980 con cui fu dichiarata l’incostituzionalità della legge 865 del 1971 nella parte in cui sanciva l’applicazione del criterio del valore agricolo medio ai suoli edificabili sterilizzandone, così, le più importanti qualità economiche[1] .

Successivamente alla pronuncia del 1980 la Consulta si dimostrò, tuttavia, meno rigorosa nella applicazione del predetto principio.

In particolare, essa nel 1997 dichiarò infondata la questione di costituzionalità del VAM come criterio di indennizzo dei suoli agricoli, che i giudici remittenti avevano prospettato in ragione della sua enorme sproporzione rispetto ai valori di mercato, ritenendo che il valore agricolo medio rispecchiasse le caratteristiche essenziali del bene in ragione del suo riferimento alle colture effettivamente praticate o a quelle prevalenti nella zona[2] .

Ogg... _OMISSIS_ ...ituzionale afferma che tale precedente non è più compatibile con i dettami della CEDU così come interpretati dalla Corte Europea chiamata ad applicarla: non è sufficiente, pertanto, che la determinazione dell’indennizzo prenda in considerazione solo alcune delle caratteristiche economicamente rilevanti del fondo, occorrendo invece, tenere in considerazione tutte le qualità che incidono sulla potenziale utilizzazione economica del bene ablato.

Salvo ulteriori interventi del legislatore pare doversi escludere l’automatica applicabilità ai terreni non edificabili della riduzione del 25% dell’indennità prevista dall’art. 37 comma 1 con riguardo a quelli edificabili espropriati in attuazione di riforme politico-sociali.

Infatti, anche al di là del dato letterale della previsione, che in alcun modo può essere riferibile alle aree non edificabili, non appare affatto scontato che il legislatore debba operare un analogo... _OMISSIS_ ...igatore della misura dell’indennizzo per le aree prive di connotati edificatori il cui valore, seppur ora parametrato al prezzo di mercato, rimane, comunque, di gran lunga inferiore a quello relativo ai suoli fabbricativi.