Il mancato rinvenimento nell’immobile di qualsiasi indice idoneo a farne prevedere una qualche suscettività edificatoria dava luogo ad un’autonoma e contrapposta categoria di fondi, denominati dagli operatori del settore e dalla giurisprudenza “agricoli” o” rustici”; nel cui ambito vennero via via accomunati tutti quelli che, per una qualsiasi ragione, non potevano farsi rientrare nell’altra, principale e più privilegiata, categoria, quali che ne fossero le caratteristiche.