La declaratoria di incostituzionalità del sistema VAM

In alternativa, si attendeva dalla Corte Costituzionale il risultato minimo del riconoscimento della iniquità del collegamento suoli inedificabili-suoli agricoli ai fini indennitari introdotto dal 4° comma dell’art. 5 bis o, rispettivamente, dell’aggancio anche della prima categoria di aree al parametro dei valori agricoli medi, tenuto conto che il 6° comma dell’art. 16 della legge 865/1971 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota Corte Costit. 5/1980 con riferimento alle aree edificabili, proprio perché non conteneva specifici riferimenti al bene da espropriare ed al valore di esso secondo la sua destinazione economica, ma si fondava su elementi di valutazione del tutto astratti -le colture praticate nella zona- privi di qualsiasi relazione con i terreni destinati ad insediamenti edilizi: rendendo sperequata e del tutto arbitraria la liquidazione dell’indennità rispetto al valore effettivo dell'area da espropriare. ... _OMISSIS_ ... che in situazione identica versavano le numerose subcategorie di aree private dagli strumenti urbanistici (o dalla legge) delle possibilità legali di edificazione, ma nel contempo non destinate “ad usi agricoli”: perciò rendendo sempre più irridente, l’affermazione di Corte Cost. 261/1997, che anche per queste il sistema incentrato sui VAM in base alle tabelle formate dalle commissioni amministrative tiene in considerazione “una serie di elementi”, sì da non pregiudicare “il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato”.

Questa volta, invece, la Consulta con la fondamentale sentenza 181 del 10 giugno 2011, non ha deluso nessuna di dette aspettative: prendendo anzitutto le distanze in modo radicale ed inequivoco dalla propria precedente giurisprudenza sui criteri mediati, e soprattutto proprio dalla ricordata Corte Costit.261/1997; che ha letteralmente cancellato dal mondo giuridico -pur rinuncian... _OMISSIS_ ...i ragioni, ad evidenziarne l’inconsistenza delle argomentazioni- in base al mero rilievo (§ 6.3 sent.) che detta pronuncia “era anteriore alla riforma attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sicché nella fattispecie in essa trattata non poteva essere evocato come parametro costituzionale il nuovo testo dell'art. 117, primo comma Cost., attualmente vigente”. Ha invece prescelto quale necessaria premessa, il riferimento al proprio indirizzo iniziato dalla sentenza 5/1980 e continuato dalle successive, tutte ancorate all’ineludibile principio che non è possibile operare il giusto bilanciamento “del diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare” senza tener conto “per la determinazione dell'indennizzo, del valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge”; ma significativament... _OMISSIS_ ... ripetere il consueto (inopportuno) suggerimento cui non si era sottratta neppure Corte Costit.348/2007, che “ il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato” in quanto “Livelli troppo elevati di spesa per l'espropriazione di aree edificabili destinate ad essere utilizzate per fini di pubblico interesse potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri) e potrebbero essere di freno eccessivo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per un più efficiente esercizio dell'iniziativa economica privata”. Aveva, quindi, privilegiato “la possibilità di arrivare ad un giusto mezzo, che possa rientrare in quel «margine di apprezzamento», all'interno del quale è legittimo, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che il singolo Stato si discosti... _OMISSIS_ ... previsti in via generale dalle norme CEDU, così come interpretate dalle decisioni della stessa Corte”. Suggerimento questo, ricordato, ma subito capovolto dalla sentenza 181 e sostituito dalla regola (assoluta) di segno opposto, che “ in caso di "<espropriazione isolata>, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene” e che “proprio l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore”.



PREVENTIVO RECEPIMENTO DEI PRINCIPI DELLA CEDU.

Tutta la ponderosa e lucida motivazione della Corte, si traduce del resto, in un sistematico, quanto intelligente confronto con i principi al riguardo espressi dall... _OMISSIS_ ...a del tutto consolidata della CEDU ed, in particolar modo, dalla decisione 29 marzo 2006 della Grande Chambre muovendo dalla consapevole (seppur inespressa) presupposizione: a) che le norme della Convenzione, per come vivono nelle decisioni, della Corte Edu, non sono dotate di efficacia meramente programmatica, ma assumono forza privilegiata, in virtù degli artt. 10 e 117, comma 1, Cost. Ed, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, tra cui quello di introdurle nell'ordinamento statale interno; Sicché una volta compiuta tale introduzione divengono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti; b)che ai sensi dell’art. 46 della Convenzione sussiste, quindi, l’obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, nonché di uniformarsi alla stessa entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Ed ove ciò non sia possibile subentra ... _OMISSIS_ ... dello Stato italiano di porre fine al contrasto con la norma della Convenzione attraverso l'adozione di appropriate misure legali, amministrative e finanziarie: anche per evitare il ripetersi della serie di condanne succedutesi a causa della perdurante applicazione dell’art. 5 bis più volte dichiarato incompatibile con l’art. 1 del Protocollo 1 allegato alla Convenzione.

Anzi, la finalità prioritaria della sentenza 181, si è rivelata proprio quella di prevenire un nuovo intervento (dall’esito scontato) della Corte europea -questa volta sulla questione indennitaria per le aree inedificabili sulle quali nessuna pronuncia di condanna dello Stato italiano era sopravvenuta fino a quel momento - e di evitare la mortificante retromarcia che aveva caratterizzato le precedenti decisioni 348 e 349/2007, obbligate a ripudiare la propria precedente giurisprudenza riduttiva (pur inutilmente cercata di giustificare), e nel contempo a sostituirla con q... _OMISSIS_ ...solidata della CEDU. Ed a tal fine la Consulta, anche per eliminare dubbi interpretativi, non ha esitato a ripercorrere e ribadire i passaggi fondamentali che rendono ineludibile l’applicazione dei relativi principi, in qualsiasi genere di espropriazione: I) le tre norme di cui si compone l'art. 1 del protocollo n. 1 sono tra loro collegate, sicché la seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75); II) l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve contemperare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (punto 93); III)il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole rapporto con il loro valore, di norma costituisce un'ingerenza sproporzionata e la totale mancanza d'indennizzo può essere con... _OMISSIS_ ...ficabile, ai sensi dell'art. 1 del protocollo n. 1, soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla Convenzione una riparazione integrale (punto 95); IV) in caso di "espropriazione isolata", pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96); V) solo obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97). Infine, la Corte si è data carico di anticipare anche la possibile obiezione che l’enunciazione di questi principi si riferiva esclusivamente alla disciplina dei suoli edificabili: rispondendo che la loro applicabilità alla categoria contrapposta non è da porre in discussione sia perché l'art. 1 del primo protocollo della CEDU, nelle sue proposizioni -e la... _OMISSIS_ ...che le ha interpretate- si riferiscono con previsione chiaramente generale ai “beni”, senza operare distinzioni in ragione della “qualitas rei”; sia perché non è ravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare un trattamento differenziato, in presenza di un evento ablativo, tra suoli sicuramente non omogenei, ma accomunati dall’esigenza posta per entrambe le categorie dall’art. 42 Costit., che l'indennità si ponga «in rapporto ragionevole con il valore del bene»; sia ancora perché detto punto di riferimento si identifica necessariamente con il suo valore di mercato (o venale, o commerciale) che, appartenendo quale dato ineludibile alla realtà di ogni immobile ablato, non può sussistere, attenuarsi o venir meno in funzione della sua destinazione: senza provocare la violazione del precetto costituzionale valido e cogente per tutte le tipologie di aree.

E tanto è stato sufficiente ad indurre la Consulta -che pur ... _OMISSIS_ ...limitarsi alla declaratoria di incostituzionalità della sola equiparazione voluta dal 4° comma dell’art. 5 bis- a determinare, memore dei precedenti di Strasburgo, il crollo totale e completo dell’intero impianto costruito sui VAM per le medesime ragioni che gli avevano già sottratto i suoli edificatori (sent.5/1980 Corte Costit.), ostinatamente mai estese (almeno) a quelli inedificabili, pur se non destinati all’agricoltura: malgrado l’insistenza di dottrina e giurisprudenza nel segnalare che per tutte indistintamente le categorie interessate “il valore tabellare così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene”. Per tale ragione la sentenza ha finalmente preso atto dopo tanti anni di attesa, dell’astrattezza di detto sistema di stima in vigore da 40 anni, nato per tutte le tipologie di suoli, tale da renderne il ristoro ... _OMISSIS_ ...dquo;meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene”, ancora una volta invocando il conforto della CEDU, richiamata perfino onde giustificare deroghe e meccanismi di correzione consentiti.



CONTENUTO DELLA DECLARATORIA.

A tali argomentazioni è seguita l’inevitabile declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero art. 5 bis, comma 4, della legge 359 del 1992, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 865 del 1971; nonché in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, del T.U appr. con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. E l’incostituzionalità è stata dichiarata (§ 7) , in perfetta aderenza con la motivazione sotto il parametro interposto dell’articolo 117 della Costituzione, con riferimento all’articolo 1 del protocollo aggiuntivo 1 della Convenzione Europea dei Diritt... _OMISSIS_ ...mo, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, che ha ritenuto violata la tutela dei beni privati, accordata da quella clausola della Convenzione da qualsiasi normativa interna che non prevedesse, per le espropriazioni per pubblica utilità non generalizzate e non necessitate dall’attuazione di grandi riforme economiche e sociali, un’indennità corrispondente al valore di mercato: e conseguentemente per la violazione del precetto contenuto nel 3° comma dell’art. 42 Costit.

La pronuncia ha perciò eliminato in radice il meccanismo fondato sui “valori agricoli medi” dai criteri di stima di qualsiasi indennità di espropriazione, ed indistintamente da entrambe le categorie di fondi indicate dal 4° comma dell’art. 5 bis. Ed ha, in particolare, espunto dall’ordinamento il loro collegamento mantenuto dalla norma ai soli fini indennitari e -secondo i nostalgici della centralità dei fondi agricoli- ri... _OMISSIS_ ...inalterato anche nel T.U. per via della sopravvivenza del meccanismo dei VAM e dell’applicazione “alle aree non edificabili” dei diversi coefficienti di stima parametrati dall’art. 40 alla loro “effettiva coltivazione”.

Proprio questo percorso logico-giuridico è stato, infatti, azzerato e travolto dalla sentenza 181 che ha utilizzato per l’ultima volta il collegamento suddetto in un’ottica perfettamente opposta a quella del comma 4° e della pronuncia 261/97, alle quali era servito per attrarre i suoli inedificabili nel parametro riduttivo tabellare:...