LIMITI OGGETTIVI SOGGETTIVI

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I canoni concessori nelle ipotesi di servitù di elettrodotto e per gli impianti di telecomunicazioni

Il canone concessorio per le servitù di elettrodotto o per le condutture elettriche non può che essere quello stabilito dal legislatore statale, anche in considerazione del fatto che l’art. 1 sexies del D.L. 239/2003 afferma testualmente che «la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale», con ciò evitando ogni possibile margine di discrezionalità in capo alle varie P.A.

L'imposizione di canoni concessori per l'utilizzo del demanio idrico

L’imposizione di canoni di concessione per il demanio idrico è prevista dalla legge statale – D.lgs. n. 112 del 1998 – che conferisce alle Regioni non solo le funzioni inerenti alla gestione dello stesso, ma altresì i compiti amministrativi di determinazione e di introito dei canoni.

Le misure a tutela dei beni culturali

L’apposizione di un vincolo in capo ai beni facenti parte del patrimonio culturale comporta pur sempre l’inedificabilità delle aree soggette al predetto vincolo, parimenti culturale ovvero paesaggistico.

L’alienazione dei beni culturali

L’art. 54 del Codice dei b.c. contiene un elenco di beni culturali che non possono essere alienati, salva la possibilità del trasferimento fra enti pubblici territoriali. Previsione, questa, corroborata dalla giurisprudenza: «pur quando sono inalienabili, giacché ricompresi nelle previsioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 54, commi 1 e 2, i beni culturali possono comunque essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali».

La qualificazione dei beni culturali

Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.42/2004, la dichiarazione di interesse culturale è indispensabile al fine di sottoporre il bene ai vincoli di tutela. il giudizio, che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico – scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità.

I vincoli di culturalità diretti ed indiretti

Il c.d. vincolo culturale sorge in capo al bene interessato quale diretta conseguenza della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 42/2004, e ciò comporta una tutela più pregnante del bene medesimo, in termini sia di conservazione che di circolazione. Nell’impianto del codice dei beni culturali esistono due tipi di vincolo: uno diretto e l’altro indiretto, ai sensi dell’art. 45.

Edificabilità legale, le destinazioni controverse: zone F e edilizia scolastica

Il settore in cui la contestazione all’attuale sistema di ricognizione legale ha assunto i toni più accesi e persistenti nel tempo, è sicuramente quello dei vincoli conformativi apposti dagli strumenti urbanistici, ed ha riguardato in particolare le zone F, nelle quali l'art. 2 d.m. 1444/1968 ha ripartito il territorio comunale nella sua integrale estensione, inserendovi quale zona omogenea autonoma “le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale”.

Edificabilità legale, le destinazioni controverse: opere di viabilità e verde pubbblico

Il contrasto di decisioni giurisprudenziali persiste tuttora sulle opere di viabilità, ed in particolar modo sulle strade, per le quali numerosi TAR e molti autori continuano a sostenere che i relativi vincoli di piano rientrano comunque fra quelli preordinati all’espropriazione.

Marginalizzazione del sistema VAM nella giurisprudenza e nella legislazione

Alla progressiva valorizzazione dei terreni inedificabili si è affiancata, a partire dagli stessi anni 90’, tutta una serie di pronunce giurisdizionali, che hanno dimostrato l’incompatibilità proprio sotto il profilo logico giuridico, della loro valutazione mediante un meccanismo indennitario penalizzante (art. 40 T.U.Es.) con il mutato quadro normativo-costituzionale che si era via via determinato.

La declaratoria di incostituzionalità del sistema VAM

Con la fondamentale sentenza 181 del 10 giugno 2011 la Consulta ha formalizzato l'ineludibile principio che non è possibile operare il giusto bilanciamento “del diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare” senza tener conto “per la determinazione dell'indennizzo, del valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge”.

La nuova indennità per le aree inedificabili dopo la sentenza Corte cost. 181/2011

La sentenza 181/2001 ha resistito alla tentazione di fornire suggerimenti al legislatore sulle disposizioni da emanare in luogo di quelle dichiarate incostituzionali, preferendo piuttosto riprodurre anche nel settore indennitario i principi della convenzione europea, entrata di prepotenza nel nostro ordinamento, nonché ricordarne l’inderogabilità comportante l’obbligo, per lo stesso legislatore, di uniformarsi ai criteri di determinazione della riparazione dalla stessa enunciati ed applicati.

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