I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Nel nostro ordinamento, questi «diritti a favore di terzi» devono necessariamente essere oggetto di un provvedimento espresso da parte della P.A. proprietaria del bene demaniale, non essendo possibile un meccanismo di silenzio-assenso, che prende il nome di «concessione».