Inderogabilità del vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto cimiteriale

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - CIMITERIALE - INDEROGABILITÀ

Il vincolo cimiteriale, espresso dall'art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 -come modificato dapprima dall’art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e quindi dall’art. 28, comma 1, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 166- ha natura assoluta e si impone, in quanto limite legale, anche alle eventuali diverse e contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici, in relazione alle sue finalità di tutela di preminenti esigenze igienico-sanitarie, salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura, conservazione di adeguata area di espansione della cinta cimiteriale, secondo giurisprudenza granitica.

Il vincolo cimite... _OMISSIS_ ...teriale importa inedificabilità assoluta dell’area indipendentemente dalla tipologia di fabbricato e dalla natura pertinenziale dello stesso.

La fascia di rispetto cimiteriale determina un vincolo di inedificabilità ex lege tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie, con conseguente insanabilità delle opere realizzate all'interno della fascia di rispetto cimiteriale a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto della compatibilità del manufatto rispetto al vincolo medesimo.

Il vincolo imposto dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 comporta un divieto assoluto “ex lege” di edificabilità, con la conseguente insanabilità di tutti i manufatti, qualificabili come costruzioni edilizie, realizzati nella fascia di ... _OMISSIS_ ...conservare la delibera che riduce la fascia di rispetto cimiteriale e al contempo disapplicarla, per asserita contrasto con l'art. 338 T.U. leggi sanitarie, in occasione della sua applicabilità concreta: essa può soltanto annullarla in autotutela o, in caso contrario, applicarla senz'altro.

La modifica all’articolo 338 del R.D. 1265/1934, in tema di fascia di rispetto cimiteriale, introdotta con la legge n. 166/2002 prevede solo la possibilità, astratta, che il Consiglio comunale riduca l’ordinaria fascia di rispetto cimiteriale, con la conseguenza che – fintanto che tale facoltà non venga esercitata - il regime di inedificabilità non subisce modifiche.

Il vincolo di rispetto cimiteriale di cui all'art. 338 comma 1 R.D. n. 1265/1934 è un vincolo di i... _OMISSIS_ ... l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili con il vincolo medesimo.

Il vincolo di rispetto cimiteriale determina una situazione di inedificabilità assoluta ex lege, suscettibile di venire esplicitamente rimossa solo in ipotesi eccezionali espressamente previste e, comunque, per considerazioni di prevalente interesse pubblico.

Le zone di rispetto del vincolo cimiteriale hanno la funzione, non solo di garantire l’igiene e salubrità all’interno delle costruzioni, ma anche di preservare la possibilità di effettuare ampliamenti dell’impianto cimiteriale esistente e questo spiega per quale motivo esso deve essere interpretato come un vincolo ad inedificabilità assoluta, compatibile solo con interventi edilizi che abbiano ad oggetto costruzio... _OMISSIS_ ... inedificabilità, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Detto vincolo d'inedificabilità s'impone ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla esistenza o sui limiti dello stesso.

Il vincolo di inedificabilità previsto dalla ... _OMISSIS_ ...egge all'art. 338 cit., commi 1 e 5 (quest'ultimo come modificato dalla L. 17 agosto 1957, n. 983, art. 1) del R.D. n. 1265 del 1934, a tutt'oggi non abrogato, configuranti uno specifico procedimento che, pure in considerazione della tipicità degli atti amministrativi, non si presta ad esser sostituito in via esegetica dal procedimento di adozione e variazione urbanistica.

Il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.

La riduzione della zona di rispetto cimite... _OMISSIS_ ...lla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblici purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona.

La riforma legislativa dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, introdotta dalla legge n. 166/2002, che ha definitivamente fissato in 200 metri l’estensione dell’area vincolata dalla fascia di rispetto cimiteriale, per il suo carattere totalmente innovatorio, non può non aver comportato l’abrogazione delle regolamentazioni comunali in tema di fascia cimiteriale emanate nella vigenza del precedente quadro normativo, con la conseguenza che tali discipline devono intendersi attualmente prive di qualsiasi efficacia ed imperatività.

La circostanza per cui solo una parte dell’edificio ricade in zona vinco... _OMISSIS_ ...e del fatto che si tratta di un vincolo d’inedificabilità assoluta, con conseguente preclusione del rilascio di qualsiasi titolo edificatorio, anche in sanatoria.

Per le le opere private la fascia di rispetto cimiteriale è assolutamente indisponibile perché gravata da un vincolo d’inedificabilità assoluta, mentre a diversa conclusione si perviene per le opere pubbliche rispetto alle quali esso ha natura relativa.

L’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, prevede il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, a tutela sia di intuibili esigenze sanitarie, ma anche della sacralità del luogo, ponendo nell’area interessata un vincolo di... _OMISSIS_ ...tinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare.

Il vincolo stabilito a tutela dei cimiteri dall'art. 338 del RD 1265/1934, è un vincolo assoluto e inderogabile, salve ipotesi tassative, posto a tutela di interessi pubblici rilevanti e sensibili e, come tale, prevalente anche su eventuali previsioni di tipo diverso contenute negli strumenti urbanistici.

Le ipotesi tassative di deroga al vincolo cimiteriale, previste dai commi 3 e 4 dell'art. 338 TULLSS, sono finalizzate al pubblico interesse, in particolare all'esigenza di ampliare il cimitero stesso, e quindi non si considerano utilizzabili per consentire la costruzione di edifici a privati: tale previsione normativ... _OMISSIS_ ...g; agosto 2002, n. 166, nel restringere le ipotesi di derogabilità della fascia di rispetto, ricompresa nei 200 m. dal perimetro dell'impianto funerario, alle sole opere afferenti gli impianti cimiteriali, riconferma la natura assoluta del vincolo di inedificabilità ivi insistente per ogni altra opera.

Il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiterial... _OMISSIS_ ...'esecuzione di un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, con esclusione, quindi, dell'edilizia residenziale privata.

La deroga alle fasce di rispetto cimiteriali è ammissibile soltanto all’esito di un procedimento ad iniziativa pubblica e per la tutela di interessi pubblici, non potendo essere invocata al fine di legittimare la realizzazione di opere private a soddisfazione di un interesse individuale.

Il vincolo stabilito a tutela dei cimiteri dall'art. 338 T.U.L.S. è un vincolo assoluto e inderogabile, salve ipotesi tassative, posto a tutela di interessi pubblici rilevanti e sensibili e, come tale, prevalente anche su eventuali previsioni di tipo diverso contenute negli strumenti urbanistici, mentre le ipotesi tassative di deroga, previs... _OMISSIS_ ...tero stesso o per opere pubbliche e, quindi, non sono utilizzabili per la costruzione di edifici da parte di privati, né consentono un giudizio di concreta compatibilità delle opere da sanare col vincolo stesso (che, essendo d’inedificabilità assoluta, non consente sanatoria).

Il limite di 50 metri, previsto in deroga per la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri dall'art. 338 R.D. 1265/1934, si configura come inderogabile solo nel caso di ampliamento del cimitero ovvero di istituzione di un nuovo cimitero. Tale norma, infatti, realizza un contemperamento tra le esigenze di ampliamento e quelle di coloro i quali già titolari di diritti reali nella zona subiscono la compressione di tali diritti per effetto dell’ampliamento ovvero della installazione del nuovo cimite... _OMISSIS_ ...quelli tutelati dalla normativa di cui all'art. 338 TULS (esecuzione di un’opera pubblica od attuazione di un intervento urbanistico ad iniziativa pubblica) e nel rispetto di una procedura che richiede anche il previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.

Il vincolo imposto dall'art. 338 R.D. n. 1265-1934 e dall'art. 57 d.P.R. n. 285-1990 determina una situazione di inedificabilità ex lege che non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici, ed, anzi, si impone ad essi operando come limite legale nei confronti delle previsioni urbanistiche locali eventualmente incompatibili.

In base all'art. 338, quinto comma, T.U. leggi sanitarie, il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può es... _OMISSIS_ ...teriale conosce una deroga esclusivamente nel caso sussistano le condizioni di cui all’art. 388, comma 5, r.d. n. 1265/34 e la previsione normativa è di stretta interpretazione e la deroga è giustificata esclusivamente dalla sussistenza di un interesse pubblico.

Le modifiche introdotte all’art. 338 T.U.L.S. con la L. 1 agosto 2002, n. 166, non hanno determinato alcun mutamento alla natura intrinsecamente e indefettibilmente assoluta del vincolo cimiteriale.

Il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto, e può essere derogato esclusivamente nel caso sussistano le condizioni di cui all’art. 388, comma 5, del R.D. n. 1265/1234 (“Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ... _OMISSIS_ ...mbientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”).

La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 TULS è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, comma 5.

L’art. 338, comma 5 TULS, derogando alla fascia di rispetto cimiteriale in ipotesi eccezionali e in esso contemplate, non presidia interessi pr... _OMISSIS_ ...miteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici.

La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, comma 5 del R.D. n. 1265/1934.

L’art. 338, quinto comma, R.D.... _OMISSIS_ ...poltura, ed è da intendersi come norma eccezionale e di stretta interpretazione.

In base all'art. 338, quinto comma TULS, il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un'opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

In tema di inedificabilità assoluta, la deroga al divieto di costruzione di nuovi edifici nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri è consentita unicamente con riguardo all'esecuzione di un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, con esclusione, quindi, dell'edilizia residenziale privata.

Non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privat... _OMISSIS_ ...ire rimossa solo in ipotesi eccezionali, e comunque solo per il prevalere di un interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma r. d. n. 1265/1934.

Il vincolo cimiteriale preclude il rilascio di titoli abilitativi, anche in sanatoria: ne deriva che le opere realizzate nella zona di rispetto non possono essere sanate e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato.

Il limite dei 50 metri per la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti è assolutamente inderogabile, ai sensi dell’art. 388, commi quarto e quinto, del R.D. n. 1265 del 1934.

Il limite minimo di 50 metri per la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri è inderogabile sempre, in base ad una interpretazione di ordine logico-sistem... _OMISSIS_ ... 50 metri per la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli esistenti (art. 338, comma quarto T.U.L.S.) a condizioni particolarmente rigorose fissate dallo stesso art. 338, specularmente e a maggior ragione, non lo è – e non può esserlo – per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico (quinto comma), rispondendo detto limite minimo alla medesima ragione – che vale ed è “equidistante”, evidentemente, sia per il cimitero, per un lato, che per l’opera pubblica, dall’altro – e, cioè, quella di garantire uno spatium minimo, anzitutto per ragioni igienico-sanitarie, tra l’area cimiteriale e l’insieme degli edifici o, comunque, altri manufatti che siano indice, e rice... _OMISSIS_ ...edificazione di opere complementari rispetto ai servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 338, quinto comma T.U.L.S.

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Il vincolo cimiteriale, ...

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.