Demanio pubblico cimiteriale e servizi connessi

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CANONE - DEMANIO CIMITERIALE

Nel caso di trasferimento della salma presso il nuovo cimitero per ricongiungimento al coniuge, risulta ingiusto non restituire agli eredi del concessionario la quota parte del canone concessorio già versato, relativo al periodo di mancato godimento del loculo corrispondente in proporzione al periodo residuo decorrente dalla restituzione fino alla scadenza naturale e contemporaneamente imporre ad essi il pagamento dell’intera concessione, relativa al loculo del nuovo cimitero.

Le Confraternite, espressioni dell’associazionismo laicale, hanno finalità di culto e di beneficenza e attendono all’assistenza dei propri membri e alla cura della sepoltura degli associati (oltre ad altre finalità, quali l’assistenza degli infermi, la promozione del culto, la cura e gestione di una chiesa). Il connotato peculiare di tali finalità è l’assenza di qualsivoglia scopo di lucro, tanto da dover escludere che le stesse possano dirsi titolate ad esigere un canone, corrispondente ad un servizio avente rilevanza economica e rientrante nei compiti assolti dall’Ente pubblico a favore della collettività [nella specie: il servizio di riscossione dei canoni per le lampade votive cimiteriali] che, seppure per il tramite delle Arciconfraternite, è rivolto alla generalità dei cittadini che visitano il cimitero e non esclusivamente ai confratelli e ai loro parenti.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE

Anche prima del c.c. del 1942 i cimiteri erano beni di proprietà comunale.

L'impianto elettrico del cimitero va considerato un unicum col cimitero stesso ed è sottoposto al regime del demanio.

In base al D.L. n. 415 del 1989, art. 26 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 33 del 1990, gli impianti cimiteriali, indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54, sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria.

Gli atti con i quali si procede all’utilizzo di una determinata area interna al cimitero e già destinata a tale uso, fino a quel momento non utilizzata per sepolture, non sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 55 D.P.R. 285/1990, che si applica soltanto quanto un'area venga per la prima volta asservita ad uso cimiteriale.

I cimiteri comunali sono soggetti senz'altro al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili.

Il demanio cimiteriale non è un demanio necessario ma un demanio accidentale e comprende solo l’area cimiteriale e non già tutto ciò che ricade all'esterno di essa.

La casa del custode è assoggettata al regime dei beni demaniali se compresa nell'area cimiteriale mentre non ne condivide la demanialità se è dislocata al di fuori del cimitero.

Con l'entrata in vigore dell’art. 824 Codice Civile il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, derivandone che solo il Comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi o cappelle gentilizie) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).

Gli impianti cimiteriali sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria e sono, pertanto, ubiquitari (art. 26-bis, d.L. n. 415-1989 convertito dalla legge n. 38-1990).

In base all’art. 824, comma secondo, del codice civile, dal 21 aprile 1942, data della sua entrata in vigore, i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell’art. 823, comma primo, c.c. In tal modo il codice ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, come sottratti alla disponibilità dei privati e oggetto invece di concessioni amministrative da parte dell’ente titolare, ovvero del Comune.

In base all’art. 824, comma secondo, del codice civile, dal 21 aprile 1942, data di sua entrata in vigore, i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell’art. 823 c.c., comma primo. In tal modo il codice ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, come sottratti alla disponibilità dei privati e oggetto invece di concessioni amministrative da parte dell’ente titolare, ovvero del Comune.

In base all’art.824 comma 2 del codice civile dal 21 aprile 1942, data di sua entrata in vigore, i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell’art. 823 c.c. comma 1 prima parte. In tal modo il codice ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, come sottratti alla disponibilità dei privati e oggetto invece di concessioni amministrative da parte dell’ente titolare, ovvero del Comune.

Il diritto di proprietà superficiaria insistente su suolo cimiteriale appartenente al demanio comunale è inalienabile: ne discende che le opere che accedono al terreno medesimo, ex adverso realizzate in regime di diritto di superficie, vengono conseguentemente acquisite per accessione dall’Amministrazione proprietaria del suolo. Tale effetto acquisitivo, in quanto connesso alla natura del bene, si realizza anche in caso di concessione a tempo indeterminato, attesa l’appartenenza del cimitero al demanio comunale e l’assoggettamento dello stesso al regime di inalienabilità proprio di tali beni.

L'art. 824,3º comma, c.c. include espressamente i cimiteri nel demanio comunale: è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico.

L'art. 824, 3° comma del cod. civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale: è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE - AMPLIAMENTO

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e quelli di costruzione dei nuovi debbono essere deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 55, D.P.R. n. 285/1990: tale norma ha natura speciale, derogatoria della competenza generale residuale della giunta stabilita dall'art. 35 L. n. 142/1990 (abrogata dall'art. 274 e riprodotta nell'art. 48, D.Lgs. n. 267/1990).

Nel regolamento di polizia mortuaria, la competenza del consiglio comunale nell’individuare nuove aree o ampliare quelle già destinate alla realizzazione di cimiteri non risponde ad alcuna finalità specifica se non quella di devolvere all’organo deliberativo del comune le aree in cui garantire il decoro di un luogo di culto, di permetterne la futura espansione e di assicurare una cintura sanitaria intorno a luoghi per loro natura insalubri.

Può ritenersi sussistente un ampliamento del cimitero solo nel caso in cui sia aumentata l'area cimiteriale, la quale è delimitata dalle mura perimetrali che, pertanto, per correttamente parlarsi di "ampliamento", devono essere spostate.

Non si ha un ampliamento del cimitero ove venga realizzato un campo di inumazione al suo interno, con il mantenimento del muro perimetrale nella stessa collocazione: ne deriva che non vi è alcuna rilevanza sotto il profilo della distanza legale dalle abitazioni.

Un ampliamento di un cimitero non è realizzabile in un'area ove sono stati rinvenuti reperti storico-archeologici, che hanno imposto l’apposizione del vincolo assoluto d’inedificabilità a tutela del patrimonio storico-archeologico (ai sensi del R.D. 1089/1939, come sostituito prima dal d. lgs. n. 490/1999 ed, in seguito, dal vigente d. lgs. n. 42/2004), vincolo che, in considerazione della normativa legislativa di tutela, prevale sulle previsioni del P.R.G. in tema di ampliamento del cimitero.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE - CUSTODIA

Sull’autorità comunale incombe un obbligo di custodia e di controllo del cimitero.

Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 337 e ss.; D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri.

I compiti di vigilanza del cimitero e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri, se non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE - CUSTODIA - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il comune risponde dei danni occorsi alle cappelle edificate nei cimiteri che derivino dall'omessa manutenzione delle aree cimiteriali.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

Sussiste il diritto al risarcimento del danno subito dal privato, proprietario di una cappella gentilizia danneggiata dal crollo di un grosso albero, nei confronti del comune, cui appartiene il bene demaniale " cimitero " con le sue accessioni, quali gli alberi ivi esistenti.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE - DECORO

Qualora il regolamento di polizia mortuaria consenta l’apposizione di un ritratto fotografico e del simbolo della religione del defunto non è consentita il posizionamento sulla lapide di una statua sacra.

In relazione all'apposizione di arredi funerari diversi da quelli elencati nel regolamento di polizia mortuaria, al Comune va riconosciuta di volta in volta la possibilità di limitarne o autorizzarne l’apposizione previa motivata e adeguata valutazione del giusto contemperamento della libera esplicazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del cimitero comunale.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE - POLIZIA MORTUARIA

È illegittimo il provvedimento che delega al legale rappresentante della società affidataria del servizio cimiteriale le funzioni di polizia mortuaria riservate dal D.P.R. n. 285/1990 al Sindaco quale ufficiale di stato civile o al Prefetto, quali le autorizzazioni all'esumazione, all'estumulazione e alla traslazione, alla tumulazione in cappella privata, e il rilascio dei passaporti mortuari.

Appartengono alla competenza del Sindaco, quale ufficiale di stato civile, le suguenti autorizzazioni: a) alla sepoltura, b) all’esumazione, c) all’estumulazione d) alla tumulazione nelle cappelle private. Tali funzioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 396/2000, possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.

È legittima la delega al legale rappresentante della società affidataria del servizio cimiteriale delle funzioni connesse alle autorizzazioni al trasporto della salma di competenza del Comune, delle attività direttamente connesse all’espletamento di servizi cimiteriali (concessioni cimiteriali di aree, loculi, cellette; rilascio di autorizzazioni scrittura lapide; tenuta registro di cremazione) e delle operazioni cimiteriali in cappella privata diverse dall’autorizzazione alla tumulazione (che resta di competenza del Sindaco quale ufficiale di stato civile).

E’ illegittimo il regolamento di polizia mortuaria nella misura in cui riserva al solo comune l’attività di manutenzione delle lapidi così violando i principi di concorrenza del mercato e buon andamento dell’amministrazione.

È possibile ritenere che possano esistere cimiteri, edificati anteriormente al Codice del 1942, di proprietà di soggetti normalmente associati (diocesi, confraternite, confessioni religiose non cattoliche, associazioni laiche, etc), che tali restano anche dopo l’entrata in vigore della normativa codicistica, nei cui confronti il potere pubblicistico di esplicita in un’attività di vigilanza sanitaria e amministrativa, riguardante l’applicazione del regolamento di Polizia Mortuaria.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE - SERVIZI CIMITERIALI

La rimozione di manufatti lapidei, le incisioni e le forniture di arredi e lastre per colombari e cellette, nonché le conseguenti riparazioni manutentive, non configurano lavori che debbano per loro natura essere svolti da un unico soggetto in esclusiva.

La presenza di aree private all'interno del cimitero comunale non incide sulla titolarità dei servizi cimiteriali che spetta esclusivamente all'amministrazione comunale.

Una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell’Unione europea di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE. Tale restrizione infatti non è giustificata da ragioni imperative di interesse generale attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti nello Stato, i quali ostino all’esistenza di attività commerciali connesse alla conservazione delle ceneri dei defunti e, quindi, a che le attività di custodia dei resti mortali perseguano una finalità lucrativa.

Deve ritenersi illegittimo, in quanto contrastante con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, un divieto contenuto in un Regolamento comunale dei servizi cimiteriali che proibisca ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, d. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria): “ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale". L'istituzione del diritto trova il suo fondamento normativo nella succitata disposizione normativa e costituisce legittima espressione dell'autonoma potestà impositiva dell'Ente locale e del suo potere discrezionale di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici.

Dall’esame dell’art. 19, comma 2, d. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, appare evidente che il diritto comunale fisso per il trasporto delle salme, se istituito, grava su chi si occupa di trasportare le salme destinate alla cremazione o alla tumulazione, non essendo, invece, destinatario della pretesa chi gestisce le aree cimiteriali o i forni crematori.

Il diritto comunale per il trasporto delle salme non grava su chi si occupa della cremazione e della tumulazione, ma solo su chi esegue o richiede il trasporto stesso, e la sua istituzione non può incidere sulla economicità o la reddittività dell’attività di cremazione, non rappresentandone un costo.


DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO CIMITERIALE - SERVIZI CIMITERIALI - ATTIVITÀ DI CREMAZIONE

È pacifica la natura del servizio di cremazione quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, la cui gestione spetta ai comuni e, in relazione al quale, non sono applicabili i principi sovranazionali in tema di concorrenza e di libera iniziativa economica privata.

Un'interpretazione volta ad aprire l’attività di cremazione anche ai privati, vanificherebbe la stessa ratio della disposizione contenuta nell’art. 6 comma 2 della L. 130/2001, nella parte in cui attribuisce esclusivamente ai Comuni la gestione dell’attività della cremazione e, ciò, mediante l’espressione di un potere discrezionale alle stesse Amministrazioni di individuare la forma di gestione più idonea, tra quelle previste nell’art. 113 del D.lgs. 267/2000.

L’attività di cremazione delle salme è qualificabile come servizio pubblico: con essa si soddisfano esigenze fondamentali della collettività oltre che di disciplina igienico-sanitaria e di regolazione urbanistica e programmazione dell’offerta dei relativi impianti.

L'attività di cremazione delle salme è un’attività qualificabile come servizio pubblico: a questa definizione depongono le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n.130, che assoggettano la stessa: - ad un sistema di tariffe amministrate (art. 5, comma 2); - al potere di programmazione regionale dei nuovi insediamenti (art. 6, comma 1); - alla gestione ai comuni «attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (art. 6, comma 2); alla normativa tecnica nazionale di matrice ministeriale per quanto riguarda i limiti di emissione, degli impianti...

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.