PUBBLICA UTILIT

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Dichiarazione di pubblica utilità ex lege, ex acto

L'affermazione secondo cui, affinché l'approvazione di un progetto di opera pubblica comporti la dichiarazione di pubblica utilità, sarebbe necessario che "l'Amministrazione dichiari espressamente nell'atto deliberativo la propria volontà di avvalersi della disposizione contenuta nella L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1", si pone in antitesi con la natura implicita della dichiarazione di pubblica utilità che detta norma attribuisce all'approvazione del progetto. Ap ...

La pubblica utilità di un'opera privata

Le opere di interesse generale integrano una categoria logico giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle «opere pubbliche», comprendendo quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della p.a., sono idonee a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati. Devono ritenersi di interesse generale le opere realizzabili nelle zone F dei piani regolatori, nelle quali vanno pos ...

Durata della pubblica utilità: l'articolo 13 del dPR 327/2001

La previsione di un termine unico è divenuta la regola nel D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 13 ha unificato i due termini finali fissandone la durata massima in 5 anni, prorogabili dall'autorità preposta per un periodo non superiore ad altri due, ove ricorrano le condizioni stabilite nel comma 5 della norma.

Pubblica utilità: il quinto termine

I termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 devono essere apposti nell'atto contenente la dichiarazione implicita di pubblica utilità, la mancata osservanza del termine triennale per l'inizio dei lavori introdotto dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3, comporta la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera (sempreché i primi termini risultino regolarmente apposti e la dichiarazione di p.u. risulti es ...

La proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità

I termini delle occupazioni d'urgenza e delle dichiarazioni di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore delle L. 1 marzo 1985, n. 42, L. 29 febbraio 1988, n. 47, L. 20 maggio 1991, n. 158 sono stati da dette leggi prorogati automaticamente di cinque anni e con effetto retroattivo, ai sensi della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4.

Cause e motivazione della proroga del termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità

La delimitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non impedisce, dunque, la possibilità, ove sussistano valide ragioni obiettive di pubblico interesse, non riconducibili alla mera inerzia dell'amministrazione, di una sua proroga adeguatamente motivata per un ulteriore arco di tempo, proroga che non può essere fondata genericamente sulla necessità di consentire il completamento delle procedure, quanto piuttosto su obiettive condizioni di dif ...

La durata della dichiarazione di pubblica utilità nei piani urbanistici

Va esclusa la fissazione dei termini ex art. 13 l.n.2359 del 1865 nel caso di dichiarazione di pubblica utilità conseguente alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, nel presupposto che la efficacia di tale dichiarazione di pubblica utilità è indissolubilmente correlata alla efficacia temporale del piano così come disciplinata dalla legge che lo regola; così avviene per i piani di zona per l’edilizia economica e popolare, per i piani per insediament ...

Sospensione del termini di pubblica utilità

Ammesso in tesi, che il termine perentorio scolpito sub art. 13 del DPR 327/2001 possa essere interrotto/sospeso a cagione d'intervenuto sequestro preventivo penale, la circostanza che l'amministrazione neppure abbia disposto (come pur poteva) la proroga del detto termine, impedisce di considerare plausibile la tesi per cui il procedimento possa considerarsi sine die sospeso.

I termini della pubblica utilità in opere particolari

In ipotesi in cui l’espropriazione promossa e finalizzata ex art. 54 L. n. 1089/1939, ad acquisire al Demanio Pubblico i resti di rilevante interesse archeologico riportati in luce nel corso delle campagne di scavo, non sussistono i presupposti per fissare i termini di inizio ed ultimazione lavori, essendo solo necessario il termine di legge per iniziare e completare il procedimento espropriativo, termine fissato nella misura di cinque anni.

L'omissione dei termini nella dichiarazione di pubblica utilità

A seguito dell’entrata in vigore del T.U. del 2001, che prevede che, in caso di mancata indicazione del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio, esso si intende fissato in cinque anni, non è più rilevante la mancata precisazione dei termini nella dichiarazione di pubblica utilità.

La natura dei termini della dichiarazione di pubblica utilità

La natura dei termini (perentori, ordinatori e/o accelleratori), dipende, oltre che dalla loro intrinseca funzione, anche dalla volontà del legislatore e non può essere rimessa all’interpretazione delle parti, tanto più quando non si sia in presenza di un atto negoziale, ma di un provvedimento unilaterale dell’amministrazione (nel caso di specie) dichiarativo della pubblica utilità.

Assolvimento e inosservanza dei termini di dichiarazione di pubblica utilità

La scadenza del termine, cui deve essere riconosciuta natura perentoria, anche con riferimento alla natura giuridica riconosciuta dall’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità con la conseguenza che il provvedimento di espropriazione deve considerarsi emanato in carenza dei relativi poteri.

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