PUBBLICA UTILIT

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Funzione dei termini della pubblica utilità

I termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, volti ad evitare che la situazione d'incertezza sulla sorte dei beni espropriandi si protragga indefinitamente, sono posti in funzione di garanzia della proprietà privata.

La certezza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità

La fissazione dei quattro termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni ai sensi dell'art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 deve avvenire col primo atto con il quale si manifesta in concreto l'intenzione di esercitare il potere espropriativo, che nella norma è l'approvazione del progetto definitivo, che reca l'indicazione delle opere da realizzare e contiene la dichiarazione di pubblica utilità. Tali termini devono essere chiari e certi fin dall’inizio d ...

I termini della dichiarazione di pubblica utilità: aspetti particolari

La fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori deve intervenire non solo nei casi di dichiarazione esplicita di pubblica utilità, ma anche nelle ipotesi in cui l'approvazione del progetto dell'opera ne comporti la dichiarazione implicita.

I termini della dichiarazione di pubblica utilità negli accordi di programma

Qualora la dichiarazione di pubblica utilità discenda dalla natura di strumento esecutivo dell’accordo di programma stipulato a norma dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, nr. 142 (oggi art. 34 del d.lgs. nr. 267 del 2000), il termine di efficacia di tale strumento in esso stabilito comprende in sé i termini di inizio e conclusione della procedura di esproprio, essendo ex se sufficiente a esternare la serietà della volontà dell’Amministrazione di reali ...

Quale allocazione dei termini di pubblica utilità

Giammai un decreto ex art. 22 bis DPR 327/2001 potrebbe determinare la durata della dichiarazione di p.u., chiaro essendo il precedente art. 13 nel richiedere che la fissazione di tale termine avvenga solo nell’ambito dello stesso provvedimento che dichiara la p.u., soccorrendo, in mancanza, il termine legale.

Pubblica utilità in Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia

La legge reg. Emilia Romagna 19 dicembre 2002 n. 37, all’art. 12 comma 6 prevede che “nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preli ...

Natura (non) recettizia della dichiarazione di pubblica utilità

La mancata notificazione della dichiarazione di pubblica utilità non costituisce vizio di legittimità ma influisce soltanto sul decorso dei termini per l'impugnazione.

La fonte della dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità può configurarsi solo in presenza di uno specifico progetto di un'opera pubblica, non in presenza di accordi aventi ad oggetto mere dichiarazioni di intenti progettuali.

Dichiarazione di pubblica utilità e progetto preliminare

Ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/2001 (in sostanziale continuità con l’art. 14 della l. n. 109/1994), all’approvazione del progetto preliminare non può connettersi il significato di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità

A norma dell'art. 1 L. n. 1/1978 ed art. 12 DPR 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare consegue implicitamente dall'approvazione del progetto definitivo.

Progetto dell'opera e dichiarazione di pubblica utilità

L’art. 97, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 163/2006 (aggiunto dall’art. 52, comma 1, lett. b, D.L. n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012), prevede espressamente che, quando vengono accorpate più fasi progettuali, la dichiarazione di pubblica utilità “può essere disposta anche quando l’Autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità”; tale disposizione non può essere invocata qualo ...

La dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo dal quale deve emergere il potere pubblicistico in relazione al bene immobile e costituisce allo stesso tempo il presupposto per la successiva attività giuridica e materiale di utilizzazione del bene stesso per gli scopi pubblici individuati

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