Pubblica utilità: il quinto termine

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE

I termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 devono essere apposti nell'atto contenente la dichiarazione implicita di pubblica utilità, la mancata osservanza del termine triennale per l'inizio dei lavori introdotto dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3, comporta la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera (sempreché i primi termini risultino regolarmente apposti e la dichiarazione di p.u. risulti esistente).

Con l'indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13, non va confuso il termine introdotto dalla L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 3, del tutto autonomo rispetto ai precedenti, che prevede un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziati i lavori (a pena di cessazione degli effetti ... _OMISSIS_ ...ione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera).

Con l'indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni di cui alla l. n. 2359 del 1865, art. 13, non va confuso il termine introdotto della l. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 3, del tutto autonomo rispetto ai precedenti, che prevede un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziati i lavori (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera).

Se è vero che, nel sistema originario dell’art. 13 L. n. 2359/1865, il mero decorso del termine di avvio dei lavori non comporta la decadenza della dichiarazione di p.u. è pure vero che la norma integrativa di cui all’art. 1, comma 3, l. n. 1/1978, non stabilisce dei termini legali per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori, che - se non desumibili da altre disposizioni di leggi speci... _OMISSIS_ ...sere fissati dall'amministrazione procedente, a norma della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, a pena d'invalidità ed inefficacia della dichiarazione, ma prevede solo un ulteriore termine di decadenza per il mancato inizio delle opere nel triennio successivo.

Il tempestivo inizio dell’attuazione del progetto su una o più porzioni del suolo in esso coinvolte è sufficiente ad impedire la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità anche relativamente alle restanti entità immobiliari ancora non coinvolte materialmente dall’esecuzione dei lavori.

L’art. 1 comma 3 L. n. 1/1978 prescrive l’inizio dei lavori di realizzazione del progetto nel termine di tre anni; nel caso in cui il progetto sia localizzato su suoli appartenenti a soggetti diversi, il tempestivo inizio dell’attuazione del progetto su una o più porzioni del suolo in esso coinvolte è sufficiente ad impedire l'inefficacia della dichiarazione di p.... _OMISSIS_ ...vamente alle restanti entità immobiliari ancora non coinvolte materialmente dall'esecuzione dei lavori.

L’art. 1, comma 3, della l n. 1/1978 e (nel caso di specie) l’art. 1, comma 3, della l.r. Sicilia n. 35/1978 dispongono che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza cessano se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto o all'emissione del decreto di finanziamento dell opera, intendendosi per “progetto” il “progetto definitivo”.

Il termine triennale di cui alla L. n. 1/1978 riguarda l'efficacia della dichiarazione di p.u., mentre il termine della L. n. 865 del 1971, art. 20, comporta che l'occupazione del terreno privato possa essere autorizzata per una durata massima di 5 anni durante la quale conseguentemente l'attività compiuta sull'immobile - ivi compresa la sua irreversibile trasformazione - deve considerarsi legi... _OMISSIS_ ...torizzata dal titolo suddetto.

Il termine acceleratorio di cui al comma 3 dell'art. 1 L. n. 1/1978, non sostituisce né assorbe alcuno dei termini per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni richiesti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 - che dunque devono essere comunque fissati dall'amministrazione espropriante nello stesso provvedimento di approvazione del progetto, equivalente secondo il comma 1 a dichiarazione di p.u., pena la giuridica inesistenza o radicale nullità del provvedimento.

Il termine triennale di inizio dei lavori ex art. 1 comma L. n. 1/1978, va valutato rispetto all’opera complessiva, non alla singola tratta interessante l’area di alcuni dei proprietari.

Con l'indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni, ex art. 13 L. n. 2359 del 1865, non va confuso il termine introdotto della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 3, del tutto autonomo rispetto ai pr... _OMISSIS_ ...revede un limite massimo (triennale), entro il quale devono essere iniziati i lavori (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera); tale termine ha natura acceleratoria dell'esecuzione delle opere pubbliche, e va raccordato con quelli di cui al citato art. 13.

L’intervallo temporale che deve intercorrere tra la dichiarazione di pubblica utilità e l’inizio dei lavori, va distinto dal termine quinquennale di durata dell’occupazione d’urgenza entro il quale, iniziati i lavori, deve essere emanato il decreto di esproprio.

Il limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziate "le opere" (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera) di cui alla L. n. 1/1978 art. 1, comma 3, ha natura acceleratoria e va raccordato con quelli di cui all'art. 13 L. n. 2359/... _OMISSIS_ ... che solo ove detti termini siano regolarmente apposti e la dichiarazione di p.u. risulti esistente, si pone il problema (logicamente successivo) di stabilire se la stessa abbia conservato o meno efficacia per l'osservanza (anche) di quest'ultimo termine perentorio.

La prescrizione di cui alla L. n. 1/1978 art. 1, comma 3, che prevede un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziate "le opere" (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera), trova applicazione anche per le espropriazioni rivolte alla realizzazione di opere stradali; ciò in quanto non vi è alcuna disposizione del D.Lgs. n. 143 del 1994, o di altra normativa contenente particolari regole in tale settore, che modifica o esclude suddetto obbligo.

L'art. 1 comma 3 della L. n. 1/1978 prescrive l’inizio dei lavori di realizzazione del progetto nel termine di tre anni ma non ... _OMISSIS_ ...caso in cui il progetto sia localizzato su suoli appartenenti a soggetti diversi, che i lavori inizino entro tale termine su ciascuno di questi suoli; ne consegue che il tempestivo inizio dell’attuazione del progetto su una o più porzioni del suolo coinvolte è sufficiente ad impedire l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità anche relativamente alle restanti entità immobiliari ancora non coinvolte materialmente dall'esecuzione dei lavori.

Il termine triennale previsto dalla legge 3 gennaio 1978 n. 1 per l'inizio dell'opera pubblica assume carattere integrativo e non sostitutivo dei termini iniziali e finali di cui alla normativa fondamentale l. n. 2359/1865.

I termini di cui all’art. 13 L. n. 2359/1865 non vanno confusi con il termine del tutto indipendente introdotto della L. n. 1/1978 comma 3, che prevede un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziati i lavori; detto termine ha natura accele... _OMISSIS_ ...ere rivolto a velocizzare l'esecuzione delle opere pubbliche e va raccordato con quelli di cui all'art. 13 nel senso che solo ove detti termini siano regolarmente apposti, si pone il problema (logicamente successivo) di stabilire se la P.U. abbia conservato o meno efficacia per l'osservanza (anche) di quest'ultimo termine perentorio richiesto dalla legge per l'inizio dell'opera.

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE --> ACCORDI DI PROGRAMMA

Va esclusa l’applicabilità dell’art. 34, comma 6 del D.L.vo n. 267 del 2000, in presenza non di un mero accordo di programma ma di uno strumento urbanistico esecutivo al progetto urbanistico particolareggiato approvato dalle autorità proprio con la stipulazione del predetto accordo di programma.

Il comma 3 dell’art. 1 della L. n. 1/1978 che prescrive il termine triennale per l'inizio dei lavori, è norma condivisibilmente ri... _OMISSIS_ ...icabile alla fattispecie in cui la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori non derivi dall’approvazione del progetto ex art. 1 della L. n. 1/1978, ma dal conferimento della natura di strumento urbanistico esecutivo al progetto urbanistico particolareggiato approvato dalle autorità con la stipulazione di accordo di programma.

In applicazione del principio tempus regit actum, la prescrizione di cui all’art. 27, comma V bis, della L. n. 142/1990, come introdotto dalla L. n. 127/1997, secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche conseguente all’approvazione dell’accordo di programma “…cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni” è applicabile ai soli accordi di programma approvati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge da ultimo citata.

PU... _OMISSIS_ ...; DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE --> DIES A QUO

Il termine triennale di cui all'art. 1 comma 3 L. n. 1 /1978 decorre dalla data di approvazione definitiva del progetto e non dalla data di sua prima approvazione, quando il progetto implica la necessità di variante ex art. 1 comma 5 della cit. norma.

Deve escludersi che “l’inizio delle opere” per il quale l’art. 1 comma 3 della L. n. /1978 prevede il termine di 3 anni, possa essere confuso o identificato con tutta la pur necessaria attività preparatoria - burocratica e materiale che precede tale momento (occupazione, consegna aree, installazione del cantiere …), dovendosi viceversa ritenere necessario che la realizzazione dell’opera pubblica sia almeno iniziata.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. n. 1/1978 “gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessan... _OMISSIS_ ...on hanno avuto inizio nel triennio successivo all’approvazione del progetto”; ne consegue che la decorrenza del termine triennale per l’inizio delle opere deve farsi decorrere dell’atto approvativo e dichiarativo del progetto comportante dichiarazione di pubblica utilità.

Nel caso di approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico generale con le modalità di cui alla legge n. 1/1978 art. 1 comma 5, il termine triennale di validità degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori, decorre dalla data della delibera regionale di approvazione della variante, in quanto solo dopo suddetta approvazione regionale diventa attuale l'interesse del privato ad impugnare l'approvazione del progetto che ne costituisce il presupposto.

Il termine triennale di validità degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dei ... _OMISSIS_ ...ti dall’approvazione dei progetti di opere pubbliche, decorre dalla data della delibera regionale di approvazione della variante, in quanto solo dopo l’approvazione regionale diventa attuale l’interesse del privato ad impugnare l’approvazione del progetto che ne costituisce il presupposto.

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE --> MANCATO RISPETTO, CONSEGUENZE

Nell'ipotesi di inutile decorso del termine triennale, previsto dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, per l'inizio dei lavori, decorrente dall'approvazione del progetto dell'opera di pubblica utilità, la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace, con la conseguenza che l'occupazione perpetrata oltre tale termine, con trasformazione del fondo, va qualificata come usurpativa.

Dal mancato avvio delle opere nel triennio successivo all’approvazione del progetto prescritto dall’art. 1, com... _OMISSIS_ ...ge n. 1/1978, consegue l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità con effetto preclusivo dell’adozione del decreto finale di esproprio; detto provvedimento pertanto, qualora adottato, deve essere annullato siccome illegittimo.

La giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto al termine triennale previsto dalla legge n.1/78 natura meramente sollecitatoria e acceleratoria, senza che la sua inosservanza possa comportare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Ai...


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