PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE
I termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 devono essere apposti nell'atto contenente la dichiarazione implicita di pubblica utilità, la mancata osservanza del termine triennale per l'inizio dei lavori introdotto dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3, comporta la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera (sempreché i primi termini risultino regolarmente apposti e la dichiarazione di p.u. risulti esistente).
Con l'indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13, non va confuso il termine introdotto dalla L. 3 gennaio 1978, n. 1, ...
_OMISSIS_ ...ione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera).
Con l'indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni di cui alla l. n. 2359 del 1865, art. 13, non va confuso il termine introdotto della l. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 3, del tutto autonomo rispetto ai precedenti, che prevede un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziati i lavori (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera).
Se è vero che, nel sistema originario dell’art. 13 L. n. 2359/1865, il mero decorso del termine di avvio dei lavori non comporta la decadenza della dichiarazione di p.u. è pure vero che la norma integrativa di cui all’art....
_OMISSIS_ ...sere fissati dall'amministrazione procedente, a norma della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, a pena d'invalidità ed inefficacia della dichiarazione, ma prevede solo un ulteriore termine di decadenza per il mancato inizio delle opere nel triennio successivo.
Il tempestivo inizio dell’attuazione del progetto su una o più porzioni del suolo in esso coinvolte è sufficiente ad impedire la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità anche relativamente alle restanti entità immobiliari ancora non coinvolte materialmente dall’esecuzione dei lavori.
L’art. 1 comma 3 L. n. 1/1978 prescrive l’inizio dei lavori di realizzazione del progetto nel termine di tre anni; nel caso in cui il progetto sia localizzato su suoli appartenenti a sogg...
_OMISSIS_ ...vamente alle restanti entità immobiliari ancora non coinvolte materialmente dall'esecuzione dei lavori.
L’art. 1, comma 3, della l n. 1/1978 e (nel caso di specie) l’art. 1, comma 3, della l.r. Sicilia n. 35/1978 dispongono che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza cessano se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto o all'emissione del decreto di finanziamento dell opera, intendendosi per “progetto” il “progetto definitivo”.
Il termine triennale di cui alla L. n. 1/1978 riguarda l'efficacia della dichiarazione di p.u., mentre il termine della L. n. 865 del 1971, art. 20, comporta che l'occupazione del terreno privato possa essere aut...
_OMISSIS_ ...torizzata dal titolo suddetto.
Il termine acceleratorio di cui al comma 3 dell'art. 1 L. n. 1/1978, non sostituisce né assorbe alcuno dei termini per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni richiesti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 - che dunque devono essere comunque fissati dall'amministrazione espropriante nello stesso provvedimento di approvazione del progetto, equivalente secondo il comma 1 a dichiarazione di p.u., pena la giuridica inesistenza o radicale nullità del provvedimento.
Il termine triennale di inizio dei lavori ex art. 1 comma L. n. 1/1978, va valutato rispetto all’opera complessiva, non alla singola tratta interessante l’area di alcuni dei proprietari.
Con l'indicazione dei termini di inizio e compimento d...
_OMISSIS_ ...revede un limite massimo (triennale), entro il quale devono essere iniziati i lavori (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera); tale termine ha natura acceleratoria dell'esecuzione delle opere pubbliche, e va raccordato con quelli di cui al citato art. 13.
L’intervallo temporale che deve intercorrere tra la dichiarazione di pubblica utilità e l’inizio dei lavori, va distinto dal termine quinquennale di durata dell’occupazione d’urgenza entro il quale, iniziati i lavori, deve essere emanato il decreto di esproprio.
Il limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziate "le opere" (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di ...
_OMISSIS_ ... che solo ove detti termini siano regolarmente apposti e la dichiarazione di p.u. risulti esistente, si pone il problema (logicamente successivo) di stabilire se la stessa abbia conservato o meno efficacia per l'osservanza (anche) di quest'ultimo termine perentorio.
La prescrizione di cui alla L. n. 1/1978 art. 1, comma 3, che prevede un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziate "le opere" (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera), trova applicazione anche per le espropriazioni rivolte alla realizzazione di opere stradali; ciò in quanto non vi è alcuna disposizione del D.Lgs. n. 143 del 1994, o di altra normativa contenente particolari regole in tale settore, che ...
_OMISSIS_ ...caso in cui il progetto sia localizzato su suoli appartenenti a soggetti diversi, che i lavori inizino entro tale termine su ciascuno di questi suoli; ne consegue che il tempestivo inizio dell’attuazione del progetto su una o più porzioni del suolo coinvolte è sufficiente ad impedire l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità anche relativamente alle restanti entità immobiliari ancora non coinvolte materialmente dall'esecuzione dei lavori.
Il termine triennale previsto dalla legge 3 gennaio 1978 n. 1 per l'inizio dell'opera pubblica assume carattere integrativo e non sostitutivo dei termini iniziali e finali di cui alla normativa fondamentale l. n. 2359/1865.
I termini di cui all’art. 13 L. n. 2359/1865 non vanno confusi con il termi...
_OMISSIS_ ...ere rivolto a velocizzare l'esecuzione delle opere pubbliche e va raccordato con quelli di cui all'art. 13 nel senso che solo ove detti termini siano regolarmente apposti, si pone il problema (logicamente successivo) di stabilire se la P.U. abbia conservato o meno efficacia per l'osservanza (anche) di quest'ultimo termine perentorio richiesto dalla legge per l'inizio dell'opera.
PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE --> ACCORDI DI PROGRAMMA
Va esclusa l’applicabilità dell’art. 34, comma 6 del D.L.vo n. 267 del 2000, in presenza non di un mero accordo di programma ma di uno strumento urbanistico esecutivo al progetto urbanistico particolareggiato approvato dalle autorità proprio con la stipulazione del...
_OMISSIS_ ...icabile alla fattispecie in cui la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori non derivi dall’approvazione del progetto ex art. 1 della L. n. 1/1978, ma dal conferimento della natura di strumento urbanistico esecutivo al progetto urbanistico particolareggiato approvato dalle autorità con la stipulazione di accordo di programma.
In applicazione del principio tempus regit actum, la prescrizione di cui all’art. 27, comma V bis, della L. n. 142/1990, come introdotto dalla L. n. 127/1997, secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche conseguente all’approvazione dell’accordo di programma “…cessa di avere efficacia se le opere non hanno...
_OMISSIS_ ...; DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE --> DIES A QUO
Il termine triennale di cui all'art. 1 comma 3 L. n. 1 /1978 decorre dalla data di approvazione definitiva del progetto e non dalla data di sua prima approvazione, quando il progetto implica la necessità di variante ex art. 1 comma 5 della cit. norma.
Deve escludersi che “l’inizio delle opere” per il quale l’art. 1 comma 3 della L. n. /1978 prevede il termine di 3 anni, possa essere confuso o identificato con tutta la pur necessaria attività preparatoria - burocratica e materiale che precede tale momento (occupazione, consegna aree, installazione del cantiere …), dovendosi viceversa ritenere necessario che la realizzazione dell’opera pubbl...
_OMISSIS_ ...on hanno avuto inizio nel triennio successivo all’approvazione del progetto”; ne consegue che la decorrenza del termine triennale per l’inizio delle opere deve farsi decorrere dell’atto approvativo e dichiarativo del progetto comportante dichiarazione di pubblica utilità.
Nel caso di approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico generale con le modalità di cui alla legge n. 1/1978 art. 1 comma 5, il termine triennale di validità degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori, decorre dalla data della delibera regionale di approvazione della variante, in quanto solo dopo suddetta approvazione regionale diventa attuale l'interesse del privato ad impugnare l'approvazione del pr...
_OMISSIS_ ...ti dall’approvazione dei progetti di opere pubbliche, decorre dalla data della delibera regionale di approvazione della variante, in quanto solo dopo l’approvazione regionale diventa attuale l’interesse del privato ad impugnare l’approvazione del progetto che ne costituisce il presupposto.
PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE --> MANCATO RISPETTO, CONSEGUENZE
Nell'ipotesi di inutile decorso del termine triennale, previsto dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, per l'inizio dei lavori, decorrente dall'approvazione del progetto dell'opera di pubblica utilità, la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace, con la conseguenza che l'occupazione perpetrata oltre tale termine, con trasformazi...
_OMISSIS_ ...ge n. 1/1978, consegue l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità con effetto preclusivo dell’adozione del decreto finale di esproprio; detto provvedimento pertanto, qualora adottato, deve essere annullato siccome illegittimo.
La giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto al termine triennale previsto dalla legge n.1/78 natura meramente sollecitatoria e acceleratoria, senza che la sua inosservanza possa comportare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. n. 1/1978 (applicabile ratione temporis), decorso un triennio dall’approvazione del progetto, la dichiarazione di p.u. perde definitivamente efficacia, qualora le opere non abbiano avuto inizio.
In ipotesi di implicita...
_OMISSIS_ ...a procedura ablatoria e travolge i già emanati provvedimenti di occupazione.
Scaduto il termine triennale dalla dichiarazione di PU per l'inizio dei lavori (nel caso di specie ex art. 1 L.R. Sicilia n. 35/1978), non può ritenersi legittimo il decreto che dispone l’occupazione di urgenza e l’immissione in possesso, senza alcuna riedizione delle fasi iniziali del procedimento ablatorio.
La scadenza del termine triennale dei lavori di cui all’art. 1 L. n. 1/1978 preclude che possa essere emanato il provvedimento di occupazione d’urgenza, comportando tale scadenza, ex art. 1 comma 3 della stessa norma, la cessazione degli effetti della dichiarazione di PU, di urgenza e di indifferibilità delle opere.
Ai sensi dell'art. ...
_OMISSIS_ ...za e indifferibilità dei lavori, con la conseguenza che la procedura espropriativa risulta viziata perché priva del presupposto indefettibile costituito da una valida e perdurante nel tempo dichiarazione di pubblica utilità.
Nel caso di applicazione, ratione temporis, della legge n. 1/78, la vigenza dell’atto approvativo del progetto, è regolata dall’art.1, comma 3, di tale norma secondo cui “gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto”.
Nel caso di deliberazione di approvazione di progetto comportante pubblica utilità, la scadenza del termine per la esecuzione dei lavori ex art. 3 della l. n. 1/1...
_OMISSIS_ ...i fattispecie di occupazione usurpativa.
L'inutile decorso del termine triennale per l'inizio dei lavori determina un’ipotesi di occupazione usurpativa soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
L'art. 1 L. n. 1/1978 prevede solo un limite massimo entro il quale devono essere iniziati i lavori, ma non esclude che ai sensi dell'art. 13 L. n. 2359/1865, con il quale il primo deve essere raccordato, l'amministrazione possa prevedere un termine più breve per l'inizio ed il completamento dei lavori stessi; detto termine deve essere in ogni caso rispettato, pena la perdita di validità della dichiarazione di p.u. e del successivo decreto di espropriazione.
PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMIN...
_OMISSIS_ ...ot;ratione temporis" - non può essere condivisa con riferimento alla durata dell'occupazione nell'ambito della realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi, riferendosi la citata norma alla dichiarazione di pubblica utilità prevista dal primo coma della disposizione in esame, come effetto equivalente dell'approvazione dei progetti di opere pubbliche e non all'"approvazione del piano" di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 3. Tale diversa disciplina, desumibile da una complessiva lettura del quadro normativo, appare giustificata dall'esigenza di attribuire un'efficacia di durata decennale al piano, attesa la complessità degli adempimenti che la sua realizzazione richiede.
In ipotesi di PIP, il termine triennale di cui all'art. 1 comma 3 L....
_OMISSIS_ ...
Il triennio per l’inizio dei lavori opera come termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza e quindi impone, ove non possa essere rispettato, una tempestiva proroga nei modi di legge.
L'inutile decorso del termine triennale per l'inizio dei lavori ex art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1 esclude l'utile prosecuzione della procedura ablatoria, travolgendo il provvedimento di occupazione in via d'urgenza eventualmente già emanato; con l'ulteriore conseguenza che l'istituto della proroga del termine, che per il suo carattere generale deve trovare applicazione anche ai termini stabiliti nelle ipotesi di pubblica utilità "ex lege", potrà operare solo se la proroga venga disposta prima della scadenza del triennio dall'inizio dei lavori.