RETROCESSIONE

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Retrocessione parziale o totale dei beni espropriati per opere pubbliche o di pubblica utilità

La retrocessione sia "parziale" si ha quando, pur essendo stata eseguita l'opera pubblica o di pubblica utilità, emerga che uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione.

Diritti soggettivi e interessi legittimi nei casi di retrocessione totale e parziale del bene espropriato

Mentre nel caso di retrocessione totale il diritto soggettivo alla retrocessione sorge automaticamente per effetto della mancata realizzazione dell'opera, quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'Amministrazione, nel secondo caso esso nasce solo se e in quanto l'Amministrazione, nel compimento di una valutazione discrezionale in ordine alla quale il privato è titolare di un mero interesse legittimo, abbia dichiarato che quei fondi più non servono all'opera pubblica

Retrocessione totale o parziale del bene espropriato

Nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione totale prevista dall’art.63 della Legge n.2359 del 1865, quale si ha quando l'opera pubblica non sia stata eseguita e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati, va distinta dalla retrocessione parziale prevista dagli art. 60 e 61 della medesima legge, che si ha quando dopo l'esecuzione totale o parziale dell'opera alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione.

La retrocessione del bene espropriato per p.u.

L’istituto della retrocessione è coerente con i principi costituzionali alla base dell'espropriazione, in virtù dei quali il bene sottratto al proprietario per il conseguimento di un determinato interesse pubblico non può essere arbitrariamente utilizzato per un fine diverso da quello per il quale fu espropriato e per il quale ha ricevuto la formale e specifica destinazione pubblica per effetto della dichiarazione di pubblica utilità.

Retrocessione del bene espropriato: la dichiarazione di inservibilità

In ipotesi di retrocessione parziale i fondi possono essere restituiti se la pubblica amministrazione ha manifestato la volontà di non utilizzarli per gli scopi cui l’espropriazione era finalizzata e ciò avviene generalmente all’esito di un procedimento che si conclude con una dichiarazione formale di inservibilità del bene espropriato.

Presupposti e limiti della retrocessione del bene espropriato

Con l’esercizio del diritto di retrocessione si realizza a favore dell’espropriato, titolare di un diritto potestativo, un acquisto ex novo a titolo derivativo della proprietà dei beni espropriati e relitti tramite una vera e propria alienazione, senza risolversi la precedente espropriazione, ossia non caducandosi il precedente trasferimento coattivo.

Espropriazione e retrocessione: bene espropriato e interesse generale

L’espropriazione per pubblica utilità quale disciplinata dal t.u. espropri, tipica espressione dell’esercizio dei c.d. poteri ablatori reali, viene definita come il provvedimento che ha l’effetto di costituire un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto (espropriante) previa estinzione del diritto in capo ad altro soggetto (spropriato) al fine di consentire la realizzazione di un’opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di un indennizzo

Espropriazione quale presupposto della retrocessione

In origine i rapporti tra espropriazione e retrocessione erano interpretati come separazione strutturale e funzionale tra i due istituti, individuando nella prima un antecedente storico della seconda. In realtà tale impostazione lascia senza risposte la domanda sul perché la retrocessione debba avere luogo, potendo immaginare, in assenza di qualunque legame sistematico con la precedente espropriazione, che il beneficiario dell’esproprio possa trattenere il bene, e venderlo a condizioni migliori.

Retrocessione: il ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato

L’effetto della retrocessione consiste nel ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato da parte dell’espropriante nei confronti del proprietario a cui tale bene fu coattivamente sottratto, nell’ambito di un procedimento espropriativo. A fronte di tale ritrasferimento, il privato è tenuto a corrispondere un prezzo che prende il nome di corrispettivo della retrocessione. Se non concordato tra le parti è definito con le stesse modalità previste per l'indennità di esproprio.

Natura e prescrizione del diritto di retrocessione

Vi è concordia nell’affermare che la retrocessione è un diritto soggettivo di natura potestativa a contenuto patrimoniale. Se si considera che il diritto potestativo è definito come il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla, si comprende come di fronte a tale diritto l’ente espropriante si trovi in una situazione di soggezione nei confronti dell’iniziativa per ottenere la retrocessione

Soggetti e oggetti della retrocessione

L’individuazione dell’oggetto della retrocessione non pone particolari problemi, essendo identificabile con quei beni che sono stati sottratti coattivamente nell’ambito di un procedimento espropriativo e che successivamente non sono stati utilizzati per eseguire l’opera pubblica o di pubblica utilità alla cui realizzazione furono destinati. Anche l’individuazione del soggetto passivo della retrocessione risulta abbastanza agevole, trattandosi del beneficiario dell’espropriazione.

La tutela giurisdizionale in materia di retrocessione: giurisdizione esclusiva vs. giurisdizione di legittimità

La configurazione della situazione giuridica soggettiva da riconoscersi in capo all’espropriato quale diritto soggettivo alla retrocessione (in caso di retrocessione totale, come pure di retrocessione parziale, se interviene la dichiarazione di inservibilità), oppure quale interesse legittimo a che l’amministrazione valuti se utilizzare o meno i beni relitti in funzione dell’opera realizzata (nell’ipotesi della retrocessione parziale) comporti la tutela giurisdizionale dell’ex proprietario.

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