CESSIONE VOLONTARIA

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Disciplina e forma dell’accordo sulla cessione volontaria dei beni assoggettati ad espropriazione

L’accordo sulla cessione dei beni assoggettati ad espropriazione non può derogare a quanto previsto dall’art. 45 TU espropri e quindi non può essere autonomamente determinato dalle parti ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990.

Espropriazione per p.u.: l'accordo di cessione volontaria

L’accordo di cessione volontaria non costituisce un atto conclusivo della procedura espropriativa: al fine del passaggio della proprietà del bene dall'espropriato all'espropriante è necessaria la stipula di un atto di cessione.

Condizioni dell'istituto della «cessione volontaria» ai sensi dell’art. 45 D.P.R. n. 327/2001

L'esercizio del diritto di addivenire alla cessione volontaria disciplinata dall’art. 45 D.P.R. n. 327/2001, è prerogativa implicante la sottoposizione dei fondi a una procedura espropriativa fondata su una dichiarazione di pubblica utilità efficace

Natura giuridica dell'atto di cessione volontaria delle aree nell'ambito del procedimento di espropriazione per p.u.

La cessione volontaria delle aree espropriande è un contratto ad oggetto pubblico che si inserisce nell'ambito del procedimento di espropriazione ed assolve la funzione di consentire l'acquisizione del bene da parte dell'espropriante mediante uno strumento di natura privatistica alternativo all'ablazione.

Natura dell'atto di cessione volontaria

Sia decreto di esproprio che atto di cessione trasferiscono il diritto a titolo originario, e sono equiparabili sotto questo aspetto. Nel sistema della legge generale sull’espropriazione di P.A., giurisprudenza e dottrina hanno attribuito alla cessione volontaria, poiché regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, la natura di negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del decreto di espropriazione di segnare l’acquisto a titolo originario in favore della P.A.

Clausole e quietanze rinunziative contenute negli atti di cessione

Gli atti di cessione contengono generalmente clausole e quietanze satisfattive e rinunziative. Il consiglio di Stato (6239/2004) ha affermato che qualora i termini per il completamento della procedura siano scaduti senza il trasferimento della proprietà, e vi sia stata l’irreversibile trasformazione del bene, la dichiarazione di non avere null’altro a pretendere a qualsiasi titolo, e simili, contenuta nell’accordo sull’indennità, impedisce ai proprietari di far valere future pretese risarcitorie

Le clausole rinunziative nella cessione volontaria: tipologie ed effetti

Le clausole rinunziative con effetti definitivi, espansivi, consolidatori ed irrevocabili trovano più opportuna collocazione nell’atto di cessione volontaria, anziché nell’accordo di cessione o nelle quietanze di pagamento, entro i limiti in cui esse possano avere un senso, venendosi a concludere nel tempestivo atto di cessione la vicenda traslativa del bene, con il risultato che dopo la sua stipula non sia più configurabile l'occupazione illegittima, da cui possono scaturire crediti risarcitori

L’atto di cessione volontaria e l’art.11 legge 241/1990

La riflessione sulla natura giuridica dell’atto di cessione ha coinvolto anche il rapporto con gli accordi procedimentali introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 11 l.241/1990. Il collegamento era inevitabile, anche in considerazione della funzione attribuita dal legislatore e dall’elaborazione giurisprudenziale all’atto di cessione, da sempre individuata nell’intento deflativo del contenzioso, nonché nel perseguimento delle esigenze di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa

Termini entro i quali può essere stipulato l’atto di cessione volontaria

Ai sensi dell’art. 45.1il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene fin da quando è dichiarata la P.U. dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio. Dal richiamato disposto normativo è possibile così individuare un termine iniziale ed uno finale. Il termine iniziale dilatatorio è costituito dalla dichiarazione della pubblica utilità, quello finale dalla data di esecuzione del decreto di esproprio

Mancata stipula dell'atto di cessione entro i termini

Per accordo di cessione si intende l’atto contenente la dichiarazione del proprietario di convenire la cessione volontaria del bene. Ha natura obbligatoria e non traslativa: la ditta si obbliga alla stipula dell’atto di cessione volontaria, pena la caducazione degli effetti giuridici dell’accordo. L’atto di cessione si caratterizza invece proprio per l’effetto traslativo del bene: le parti non si limitano a concordare l'indennità ma stipulano un contratto che attua il trasferimento di proprietà

Forma dell’atto di cessione volontaria

Per il negozio di cessione volontaria, alla pari di tutti i contratti stipulati dalla P.A, è richiesta la forma scritta ad substantiam, e ciò vista la natura costitutiva dell’atto che comporta effetti traslativi del bene. Si ritiene generalmente assolta in presenza della dichiarazione di volontà delle parti, stipulata dal legale rappresentante dell’Amministrazione e dall’espropriato. Non è dunque sufficiente che alla dichiarazione del proprietario segua il provvedimento dell’organo competente

Atto di cessione volontaria: utilità, nullità, annullabilità

L’invalidità dell’atto di cessione può articolarsi in nullità ed annullabilità. Riguardo all’invalidità dell’atto di cessione conseguente a vizi od irregolarità commessi dall’espropriante nella fase antecedente alla conclusione dell’atto, è stata affermata la riconducibilità ad ipotesi di annullabilità relativa, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa PA. È stata ritenuta altresì applicabile la disciplina della convalida del contratto, annullabile se stipulato da organo incompetente

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