TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI - TITOLO - CESSIONE VOLONTARIA - NATURA
La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude, eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata.
La cessione volontaria è un contratto cd. ad oggetto pubblico che si inserisce necessariamente nell'ambito del procedimento di espropriazione, che l'espropriando ha il diritto di convenire in seguito ad un subprocedimento predisposto dalla legge e ad un prezzo pur esso predeterminato in base a criteri legali inderogabili.
La cessione volontaria del bene assoggettato alla procedura di espropriazione per pubblica utilità, non costituisce un negozio di diritto privato, ma un negozio di diritto pubblico, diretto a consentire una più sollecita definizione del procedimento relativo al trasferimento coattivo del bene.
La cessione volontaria, in quanto regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico dotato della funzione, propria del decreto di espropriazione, di segnare l’acquisto a titolo originario in favore della P.A. del bene compreso nel piano di esecuzione dell’opera pubblica.
La cessione volontaria degli immobili è definita dalla giurisprudenza un contratto ad oggetto pubblico, che l'espropriando ha il diritto di convenire ad un "prezzo" determinato in base ai criteri fissati dalla legge, e che ha anche l'effetto di porre termine al procedimento, eliminando la necessità dell'emanazione del decreto di espropriazione (richiesto, invece, nel caso di mancata accettazione dell'offerta) e dello svolgimento del subprocedimento di determinazione dell'indennità definitiva.
E' stata riconosciuta alla cessione bonaria, così come prevista dall'art. 12 della L. n. 865/71, la natura di contratto ad oggetto pubblico, il quale se inserito nell’ambito del procedimento espropriativo lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata.
La "cessione volontaria" di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 12 è un contratto cd. ad oggetto pubblico che si inserisce necessariamente nell'ambito del procedimento di espropriazione, comportando il trasferimento a titolo originario della proprietà dell'immobile all'amministrazione espropriante dietro pagamento dell'indennizzo ex art. 42 Cost..
L'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, pur non avendo alcun effetto traslativo della proprietà del bene, si inserisce nel procedimento ablativo – e assume pertanto natura negoziale pubblica - nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso.
La cessione volontaria, in quanto disciplinata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, si configura come negozio di diritto pubblico, dotato della funzione, comune al decreto di espropriazione, di segnare l'acquisto a titolo originario in favore della Pubblica Amministrazione del bene compreso nel piano d'esecuzione dell'opera pubblica.
La cessione volontaria prevista dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 si configura come un contratto ad oggetto pubblico che si innesta sul procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nell'ambito del quale essa si pone quale strumento alternativo all'emissione del provvedimento ablatorio autoritativo, assolvendo la funzione di determinare l'acquisizione della proprietà da parte dell'espropriante, sulla base di un corrispettivo liquidato con riferimento ai parametri inderogabilmente stabiliti dalla legge per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
Il negozio espressamente previsto dalla L. n. 865/1971, art. 12, comma 1, appartiene alla categoria dei contratti c.d. ad oggetto pubblico, caratterizzati dal fatto che essi hanno per oggetto rapporti che soltanto il legislatore può regolare e costituisce una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, mediante la utilizzazione di uno strumento privatistico, rimanendo tuttavia un accordo inserito nell'ambito di questo procedimento.
La cessione volontaria del bene, nel procedimento espropriativo, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, di cui produce i medesimi effetti, non perde la connotazione di atto autoritativo, implicando, più semplicemente la confluenza in un unico testo di provvedimento e negozio e senza che la presenza del secondo snaturi l'attività dell'Amministrazione, dato che il fine pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del contenuto del provvedimento finale.
La cessione volontaria è atto conclusivo del procedimento di espropriazione, comportando l'effetto traslativo della proprietà interessata dalla realizzazione dell'opera pubblica. In questo senso, l'espropriazione può concludersi o con il decreto di espropriazione oppure, su richiesta del proprietario espropriando, con atto negoziale di cessione volontaria del bene. La cessione volontaria, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, di cui produce i medesimi effetti, non perde la sua connotazione di atto autoritario implicando, più semplicemente, la confluenza, in un unico testo, di provvedimento e negozio.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la cessione volontaria dell'immobile espropriando, quale subprocedimento predisposto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 si inserisce nell'ambito di un più ampio procedimento amministrativo da cui trae origine e dal quale è condizionata ed è caratterizzato da un collegamento genetico tra momento autoritativo della procedura ablativa e quello paritetico di incontro delle volontà al fine di acquisire il bene in via alternativa all'espropriazione (costituendo un momento della procedura ablatoria ed inquadrandosi nello schema del negozio di diritto pubblico).
L'accordo di cessione volontaria è negozio giuridico di diritto privato traslativo della proprietà, come tale soggetto alle regole poste dal Codice civile per i contratti in generale e per la vendita in particolare. Al contempo è atto che si inserisce nell’ambito di una procedura espropriativa e tiene luogo del decreto di esproprio: è, dunque, un contratto a oggetto pubblico stipulato nell’esercizio di potestà pubblicistiche.
Secondo la ricostruzione dell’istituto patrocinata dalla giurisprudenza civile di legittimità, la cessione volontaria, regolata dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, è un contratto pubblicistico, siccome originato da un procedimento espropriativo, la cui conclusione provvedimentale mira proprio a prevenire, e si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti, con oggetto il trasferimento del bene.
La cessione volontaria regolata dalla legge n.865 del 1971 (art.12) è un contratto pubblicistico siccome originato da un procedimento espropriativo che si perfeziona con la volontà delle parti con oggetto il trasferimento del bene.
Secondo la ricostruzione dell’istituto patrocinata dalla giurisprudenza civile di legittimità, la cessione volontaria, regolata dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, è un contratto pubblicistico, siccome originato da un procedimento espropriativo, la cui conclusione provvedimentale mira proprio a prevenire; essa cessione si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti, con oggetto il trasferimento del bene.
La cessione volontaria ha natura di contratto di diritto pubblico, avente contestualmente struttura negoziale ed efficacia provvedimentale pari a quella del decreto di esproprio; trattasi pur sempre di un accordo stipulato nell’esercizio di potestà pubblicistica, il quale non rientra né negli accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 L. 241/90 né si atteggia a mero negozio di diritto privato di compravendita.
Per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato la cessione volontaria del bene, nel procedimento espropriativo, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione di cui produce i medesimi effetti, non perde la connotazione di atto autoritativo, implicando più semplicemente la confluenza in un unico testo di provvedimento e negozio, senza che la presenza del secondo snaturi l’attività dell’Amministrazione, dato che il fine pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del contenuto del provvedimento finale.
Il contratto di cessione volontaria dell'immobile si inserisce nell'ambito del procedimento di espropriazione ed ha la funzione di conseguirne il risultato peculiare (acquisizione della proprietà dell'immobile all'espropriante), con uno strumento alternativo di natura privatistica.
La cessione bonaria è istituto diverso dall'accettazione dell'indennità e più conveniente per l'espropriante, che in tal modo evita di emettere un decreto di esproprio e le possibili contestazioni del medesimo, riducendo i rischi di contenzioso giudiziario.
La cessione volontaria delle aree espropriande è un contratto ad oggetto pubblico che si inserisce nell'ambito del procedimento di espropriazione ed assolve la funzione di consentire l'acquisizione del bene da parte dell'espropriante mediante uno strumento di natura privatistica alternativo all'ablazione.
Pur essendo la cessione volontaria un negozio traslativo della proprietà, come tale soggetto alla disciplina stabilita dal codice civile per i contratti in generale e per la vendita in particolare, configura un contratto ad oggetto pubblico, stipulato nell'esercizio di potestà pubblicistiche, che si inserisce necessariamente nell'ambito della procedura espropriativa, avendo l'espropriato il diritto di convenirla a seguito di uno specifico subprocedimento indennitario regolato dalla legge, con l'effetto di porre termine al procedimento, eliminando la necessità del decreto di espropriazione e del subprocedimento di determinazione dell'indennità definitiva.
La cessione volontaria è un contratto pubblicistico siccome originato da un procedimento espropriativo che si perfeziona con la volontà delle parti con oggetto il trasferimento del bene. La causa propria del contratto va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo mediante l’utilizzo dello strumento privatistico, soggetto per taluni aspetti, a norme imperative. Nondimeno è indubbio che la conclusione è soggetta alla disciplina del contratto privatistico, caratterizzata non dalla posizione di preminenza dell’amministrazione espropriante, ma dall’incontro paritetico delle volontà.
La cessione volontaria del bene che può essere convenuta nel procedimento espropriativo produce gli stessi effetti del decreto di esproprio: trattasi dunque di un contratto di compravendita, avente ad oggetto il trasferimento di un bene dietro corrispettivo di un prezzo, anche se determinato in base ai criteri per le indennità.
Può avvenire che, avviatosi il procedimento di espropriazione, le parti, espropriante ed espropriato, decidano di accordarsi per dar vita, in luogo dell'esproprio, a un atto di cessione volontaria, che rappresenta una sorta di contratto di compravendita che va a inserirsi nel procedimento espropriativo.
La cessione volontaria del bene, nel procedimento espropriativo, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, di cui produce i medesimi effetti, non perde la connotazione di atto autoritativo, implicando, più semplicemente la confluenza in un unico testo di provvedimento e negozio e senza che la presenza del secondo snaturi l'attività dell'Amministrazione, dato che il fine pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del contenuto del provvedimento finale.
La cessione volontaria del bene, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione di cui produce i medesimi effetti, non perde la connotazione di atto autoritativo, implicando, più semplicemente, la confluenza in un unico testo del provvedimento e del negozio e senza che la presenza del secondo snaturi l'attività dell'Amministrazione.
La cessione volontaria, siccome regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del decreto di espropriazione di segnare l'acquisto a titolo originario, in favore della Pubblica amministrazione del bene compreso nel piano d'esecuzione dell'opera pubblica.
La cessione volontaria rientra nel genus dei contratti ad oggetto pubblico, inserendosi nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nell’ambito del quale consente di acquisire il bene alternativamente all'ablazione d'autorità mediante decreto di esproprio, facendo seguito ad una dichiarazione di pubblica utilità efficace e ad un subprocedimento di determinazione dell'indennità e delle relative offerte ed accettazione.
La natura negoziale dell'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità deriva dall'inserimento dell'accettazione nel procedimento ablatorio, essendo le relative pattuizioni integrative del procedimento stesso e condizionate alla sua conclusione ovvero alla stipulazione della cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio. Ancora la natura pubblica assume rilievo perchè l'accordo è inserito nella procedura espropriativa ed è successivo all'offerta di un'indennità provvisoria, determinata alla stregua dei criteri inderogabili di liquidazione previsti dal legislatore, cosicchè l'ammontare del corrispettivo deve essere correlato in modo vincolante a tali parametri, non essendo consentito alle parti discostarsene.
La cessione a titolo gratuito da un privato ad un Comune di aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità con la compensazione di diritti edificatori (ancora "in decollo") su aree da individuare (a seguito di "atterraggio") in altro sito, integra una convenzione urbanistica soggetta ad imposta di registro in misura fissa L. 28 gennaio 1977, n. 10, ex art. 20 (e non ad imposta di registro in misura proporzionale il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata tariffa - parte prima, ex art. 1), atteso che non si delinea alcun vincolo di sinallagmaticità e corrispettività tra le contrapposte prestazioni delle parti, che, invece, si integrano e si compongono nella realizzazione di una più complessa funzione di pianificazione urbanistica e di trasformazione edilizia del territorio comunale.
La cessione a titolo gratuito da un privato ad un Comune di aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità con la compensazione di diritti edificatori (ancora "in decollo") su aree da individuare o già individuate (a seguito di "atterraggio") in altro sito, integra una convenzione urbanistica soggetta ad imposta di registro in misura fissa L. 28 gennaio 1977, n. 10, ex art. 20 (e non ad imposta di registro in misura proporzionale al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata tariffa - parte prima, ex art. 1), atteso che non si delinea alcun vincolo di sinallagmaticità e corrispettività tra le contrapposte prestazioni delle parti, che, invece, si integrano e si compongono nella realizzazione di una più complessa funzione di pianificazione urbanistica e di trasformazione edilizia del territorio comunale.
L'atto di cessione volontaria dei beni si qualifica come negozio di diritto pubblico, sostitutivo del decreto di esproprio, che, come tale, diviene elemento di una fattispecie complessa che conduce all'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione.
La cessione volontaria del bene, in quanto sostitutiva del decreto di esproprio di cui produce i medesimi effetti, non perde la connotazione di atto autoritativo implicando, più semplicemente, la confluenza in un unico testo del provvedimento e del negozio e senza che la presenza, del secondo snaturi l'attività dell'Amministrazione, atteso che il fine pubblico può essere perseguito anche mediante la diretta negoziazione del contenuto del provvedimento finale.
La cessione volontaria di immobili oggetto di una procedura espropriativa rientra, secondo l’orientamento interpretativo prevalente, nella categoria dei negozi di diritto pubblico.
La cessione volontaria, in quanto sostitutiva del decreto di espropriazione, di cui produce i medesimi effetti, non perde la sua connotazione di atto autoritativo implicando, più semplicemente, la confluenza, in un unico momento, di provvedimento e negozio. Pertanto, così come per il decreto di esproprio, anche in caso di cessione volontaria del bene l’acquisto di quest’ultimo in capo all’ente pubblico avviene a titolo originario.
La cessione volontaria, lungi dall'essere un contratto di diritto privato, è definita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, come "atto di cessione" a sottolineare la dequotazione del momento contrattuale rispetto a quello pubblicistico, e si inserisce nell'ambito della procedura amministrativa di espropriazione tanto che, come previsto dallo stesso art. 45, comma 3, "L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.", effetti che sono disciplinati e previsti dagli artt. 23 e ss. del medesimo D.P.R.
La cessione volontaria costituisce un contratto di diritto pubblico che si inserisce nella procedura ablatoria quale mezzo alternativo alla realizzazione delle finalità della procedura medesima.
La cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, prevista dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 e successivamente dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45 si configura come un contratto pubblicistico ed il relativo prezzo si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa.
La cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45 si configura come un contratto pubblicistico ed il relativo prezzo si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa.
La cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, prevista dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 e successivamente dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 45, si configura come un contratto pubblicistico ed il relativo prezzo si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa.
La cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, prevista dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12 e successivamente dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 45, si configura c...