In tema di risarcimento danni conseguenti all'attività provvedimentale, o all'omissione della stessa, da parte delle pubbliche amministrazioni, devono essere risarciti i danni che ne siano conseguenza diretta e per contro, non sono ristorabili quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando, secondo un criterio di ordinaria diligenza, gli strumenti di tutela appositamente previsti dall'ordinamento.