RISARCIMENTO

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Il risarcimento danni per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996 (art.55 D.P.R. 327/2001)

Le modifiche apportate all'art. 55 del DPR n. 327 del 2001 ad opera del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1 (in vigore dal 6.02.2003), con cui era stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", aveva comportato l'inapplicabilità della regolamentata regola risarcitoria riduttiva all'ambito delle c.d. occupazioni usurpative di aree edificabili.

Occupazione illegittima: il risarcimento dei danni morali

Va respinta, nel caso di reintegrazione in forma specifica, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, qualora non sia fornita la prova adeguata del pregiudizio concretamente subito. Ciò, evidentemente, non pregiudica la liquidazione automatica di tale voce di danno nell'ipotesi in cui venga adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001.

La Corte EDU e il risarcimento dovuto a seguito di occupazione acquisitiva

Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU la liquidazione del danno per l’occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale.

Occupazione illegittima e ristoro integrale del danno subito dal proprietario (art.1 Protocollo addizionale alla C.E.D.U.)

L'applicazione della legge n. 662 del 1996 ha avuto l’effetto di privare il titolare del bene della riparazione integrale del pregiudizio subito.

Occupazione illegittima da parte della P.A.: ammissibilità della domanda risarcitoria

A fronte di documentazione (originariamente) presentata dall’interessato, dal cui esame l’Amm.ne poteva trarre conclusioni ostative all’accoglimento della sua istanza, la mancata trasmissione di documentazione più precisa e di segno diverso, tale da rimuovere ogni impedimento alla valutazione positiva della pretesa, non può non rilevare ai fini dell'art. 1227 c.c. in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento.

Risarcimento danni conseguenti all'attività provvedimentale: condizioni

In tema di risarcimento danni conseguenti all'attività provvedimentale, o all'omissione della stessa, da parte delle pubbliche amministrazioni, devono essere risarciti i danni che ne siano conseguenza diretta e per contro, non sono ristorabili quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando, secondo un criterio di ordinaria diligenza, gli strumenti di tutela appositamente previsti dall'ordinamento.

Occupazione illegittima e risarcimento danni: l'elemento della colpa e l'onere della prova

In ipotesi di omessa conclusione del procedimento, non vi sono poi dubbi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all'Amministrazione, nella forma della colpa qualificata, poiché è certamente esigibile dagli enti una corretta conduzione dei procedimenti amministrativi secondo un criterio di diligenza professionale, in particolare per quanto attiene alla procedura espropriativa che massimamente incide sulle posizioni giuridiche dei privati.

Risarcimento per danno da occupazione illegittima: casistica

Non è in colpa l’amministrazione che abbia fatto uso, in tema di DIA, di una delle due possibili ricostruzioni dogmatiche contrapposte (nella specie, peraltro, di quella prevalente al momento dell’emissione del provvedimento), sussistendo comunque la buona fede del Comune alla luce del notorio contrasto giurisprudenziale.

Criteri di calcolo del risarcimento danni per occupazione illegittima da parte della P.A.

I danni, per il periodo in cui si protrae l'occupazione illegittima, in assenza di una specifica prova in ordine alla loro quantificazione, possono essere calcolati in via equitativa nella misura corrispondente all’interesse legale sul valore dei fondi, con aggiunta di interessi e rivalutazione a decorrere dal momento in cui è iniziata la consumazione dell’illecito, ossia da quando è scaduto il termine per l’occupazione legittima.

Liquidazione del danno da «occupazione acquisitiva» e «da occupazione usurpativa»

A norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, il danno da occupazione acquisitiva è liquidato in misura pari al valore venale del bene cui va aggiunto il deprezzamento subito dalla parte residua del terreno e il valore dei manufatti già esistenti sul terreno e distrutti per costruire l'opera pubblica.

Occupazione sine titulo: la liquidazione del danno extracontrattuale

La liquidazione del danno extracontrattuale, quando occorre tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante, dev'essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei; ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.

Risarcimento del danno da occupazione sine titulo: stimare il valore venale del bene

Dagli atti di compravendita (ed ancor più dal loro numero), non dipendendo affatto il valore venale di un immobile, che proprio perché di particolare pregio può non venir alienato dal suo proprietario, nonché da tutti quelli di una medesima zona.

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