In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ambito della responsabilità da attività provvedimentale, l'annullamento di un atto amministrativo per vizi formali o per vizi che, comunque, consentono il nuovo esercizio del potere, permettendo all'Amministrazione di ripronunciarsi sulla spettanza del bene della vita preteso, esclude la configurabilità di danni risarcibili, derivanti dal mancato conseguimento dell'utilità finale.