PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE --> DISTANZE
La nullità di un accordo tra privati contrario a norme inderogabili in materia di distanze nelle costruzioni contenute in un piano regolatore esclude in radice la risarcibilità del danno per il relativo inadempimento.
In caso di condanna all'arretramento dei manufatti posti a distanza inferiore a quella dettata dall'art. 907 c.c., non ha fondamento la condanna al risarcimento del danno per quanto attiene ad un pregiudizio di carattere permanente, potendosi al più valutare la sussistenza di un danno temporaneo, legato alla ridotta fruibilità del bene attoreo, per il periodo intercorrente tra la data dell'abusiva realizzazione delle opere e quella del lor...
_OMISSIS_ ...sendo queste dirette essenzialmente a soddisfare interessi d'ordine generale, quali quelli inerenti alle esigenze igieniche ed alla tutela estetica dall'edilizia, può conseguire, per il privato, nei confronti dell'altro privato che abbia violato la norma, una tutela limitata alla sola azione del risarcimento del danno.
In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed in...
_OMISSIS_ ...sima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.
In tema di violazione delle norme sulle distanze, una volta che venga disposta la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali, il risarcimento del danno deve essere computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate e non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo il relativo pregiudizio suscettibile di essere eliminato.
La lesione della proprietà per l’altrui violazione delle distanze determina ex se un danno-conseguenza, sub specie di diminuzione del godimento e delle utilità ritraibili dal bene.
L'art. 2...
_OMISSIS_ ...ova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.
In tema di osservanza delle distanze tra costruzioni, prescritte da uno strumento urbanistico integrativo del codice civile, nessuna indagine deve essere svolta per accertare se dalla violazione della norma regolamentare sia derivato o meno un danno al fondo del vicino, in quanto le disposizioni sulle distanze legali non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dette disposizioni si ispirano.
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_OMISSIS_ ...asservimento "de facto" del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività istruttoria.
La realizzazione di un edificio di altezza e volumetria superiori a quelle consentite, in violazione di norme urbanistiche, può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria - ed una connessa diminuzione del valore del proprio edificio - superiori a quelle altrimenti legittime, dando così luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni.
Se sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, mentre è corretto liquidare il danno avendo riguardo al valore di me...
_OMISSIS_ ...el pristino stato poiché le norme violate non sono integrative di quelle del codice civile in tema di distanze.
Nel quantificare il danno da violazione delle distanze legali è illegittimo fare riferimento alla diminuzione del valore commerciale del fabbricato rispetto al quale erano stati violati i limiti di distanza se detto immobile era stato ab origine realizzato abusivamente e solo successivamente sanato, in quanto per un periodo l’edificio era incommerciabile in quanto abusivo.
Tutte le violazioni delle norme edilizie relative a distanze e altezze dei fabbricati costituiscono pacificamente illeciti di natura permanente per risolversi in situazioni di antigiuridicità che, fin quando l'opera abusiva non venga ridotta entro i limiti legali, comprimono ...
_OMISSIS_ ...to laddove risulti provata la sola sussistenza oggettiva dell'illecito (il danneggiato è quindi esonerato dalla prova della sussistenza del dolo o della colpa in capo all'autore dell'illecito) e consente al giudice del merito, dinanzi all'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum, di affidarsi a una serie di criteri ed indici per la liquidazione del danno tra i quali emerge tipicamente il riferimento ad una percentuale del valore venale dell'immobile la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.
Nel caso in cui la sentenza condanni alla rimozione delle opere erette in violazione delle distanze legali, è incongruo quantificare il danno prodotto dalla violazione delle distanze legali in ammontare pari alla perdita del valore commerciale del fabbricato finitimo,...
_OMISSIS_ ...onomico determina per il bene che l'ha subito l'automatico riacquisto del suo valore di mercato.
In caso di violazione delle norme sulle distanze è concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima.
È ammissibile la risarcibilità per equivalente del danno in re ipsa che la violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale, integrative di quelle codicistiche in tema di...
_OMISSIS_ ...o), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.
Nel caso di violazione delle norme sulle distanze il danno è in re ipsa e la sua liquidazione equitativa è giustificata dall'impossibilità della sua precisa determinazione.
La violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, dettate dal codice civile e/o dalle norme locali integrative dell'art. 873 determinando l'assoggettamento del fondo vicino ad un illegittimo asservimento, comporta in re ipsa un danno risarcibile.
Non pu...
_OMISSIS_ ... e integrative di queste relative alle distanze nelle costruzioni si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino al quale, pertanto, compere il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria.
In tema di osservanza delle distanze tra costruzioni, ove le stesse siano prescritte da un regolamento edilizio integrativo del codice civile, nessuna indagine deve essere svolta per accertare se dalla violazione della norma regolamentare sia derivato o meno un danno al fondo del vicino e se questo sia o meno edificabile, in quanto le disposizioni sulle distanze legali non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura...
_OMISSIS_ ...attività edificatoria), ma alla violazione delle norme contenute nei Regolamenti Comunali che disciplinano l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Il danno da violazione delle distanze deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, perché tale violazione determina un asservimento di fatto del fondo confinante.
L'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni costituisce per il vicino una limitazione al godimento del bene, e quindi, all'esercizio di una delle facoltà che si riconnettono al diritto di proprietà: per questo il danno è in re ipsa, perché l'azione risarcitoria è volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto e alla conseguente diminuzione di valore del fondo subita ...
_OMISSIS_ ... prima della riduzione in pristino, non necessita di una specifica attività probatoria, e questa soluzione non determina un eccesso di tutela per il proprietario od uno snaturamento del sistema della responsabilità civile, dal momento che discorrere di danno in re ipsa non significa riconoscere che il risarcimento venga accordato per il solo fatto del comportamento lesivo o si risolva in una pena privata nei confronti di chi violi l'altrui diritto di proprietà; significa, piuttosto, ammettere che, nel caso di violazione di una norma relativa alle distanze tra edifici, il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento, ch...
_OMISSIS_ ...no subito dal proprietario del fondo, rispetto al quale vi sia stata tale inosservanza, non necessita di specifica attività probatoria, essendo in re ipsa e concretandosi nella temporanea compressione di fatto delle facoltà di godimento del bene illegittimamente asservito, perdurando fino all'eliminazione della relativa situazione illegittima.
Il danno subito dal confinante per la realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi "in re ipsa", e non necessita di un...
_OMISSIS_ ...isarcimento del danno sotto il profilo dell'esclusione in concreto di alcun apprezzabile pregiudizio una volta cessata la situazione antigiuridica per effetto dell'accordata tutela ripristinatoria: un tale convincimento invero negherebbe il risarcimento del danno che già si è verificato quale immediata e diretta conseguenza dell'illecito (costituito appunto dalla realizzazione di una costruzione in violazione delle norme sopra richiamate) e che si protrae fino alla effettiva riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
L'art. 2058 co. 2 c.c., il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valer...
_OMISSIS_ ...el diritto leso.
La risarcibilità per equivalente del danno prodotto dalla violazione di norme di edilizia non integrative di disposizioni civili sulle distanze tra costruzioni richiede pur sempre l'allegazione e la prova di una specifica compromissione del proprio diritto di proprietà.
Nei casi di inosservanza delle distanze tra edifici il danno è in re ipsa, essendo costituito dall'asservimento di fatto dell'edificio, rispetto al quale la distanza non è stata osservata, ad una situazione di temporanea soggezione limitante la fruibilità ed il valore del bene, destinata a cessare soltanto con l'esecuzione della condanna all'arretramento.
In casi di obiettiva e palese difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio subito per l'inosservan...
_OMISSIS_ ...o che non risulti palesemente irrazionale o abnorme.
Il risarcimento del danno da violazione delle distanze presuppone che in giudizio siano quantomeno prospettati i parametri in base ai quali il giudice può, anche di ufficio, procedere alla liquidazione del danno secondo criteri equitativi.
Integrano un danno ingiusto risarcibile il mancato utilizzo delle aree abusivamente occupate ed utilizzate a causa di un titolo edilizio illegittimamente, la diminuzione dell’area e luce determinati dalla violazione delle distanze e dalla violazione di limiti massimi di altezza del fabbricato e, in generale la lesione della integrità del proprio immobile.
Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e di quelle integrative relativ...
_OMISSIS_ ...ssità di una specifica attività probatoria.
Il danno sofferto per la violazione dei distacchi può essere quantificato in via equitativa, tenuto conto delle conclamate violazioni, della durata e della natura delle stesse, vista la difficoltà di dimostrarne l'esatto ammontare.
In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa...
_OMISSIS_ ...ina delle distanze, dettata dal codice civile in tema di rapporti di vicinato, dal momento che una tale norma è volta alla soddisfazione di interessi di ordine generale, trascendenti quelli dei singoli proprietari confinanti, quali la soddisfazione di esigenze igieniche, di tutela dell'estetica edilizia, di conservazione di ambienti storici o del paesaggio, ecc, con la conseguenza che in detta ipotesi la tutela accordata al privato, nel caso di violazione della norma stessa, rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito.
La domanda di risarcimento del danno per la violazione di norme non integrative del c.c., postula che l'attore alleghi i danni (prospettando, ad esempio, pregiudizio alla aerazione, soleggiamento, luminosità dei propri ambienti, perdita di p...
_OMISSIS_ ...llo jus aedificandi i quali lo condizionano sul piano del diritto pubblico, nonché la conformità della realizzata costruzione a tali atti.
In ordine ai danni connessi alla violazione di disposizioni codicistiche sulle distanze legali, vero è che la riflessione giurisprudenziale è orientata nel riconoscere un danno in re ipsa, ma si tratta pur sempre di un pregiudizio presunto, superabile da prova contraria, non potendosi trasformare il ristoro di un "danno" subito dal proprietario confinante in una sorta di "sanzione" per il trasgressore, applicabile per il solo fatto che sia stata violata la norma sulle distanze legali.
Nel caso di violazione di una norma relativa alle distanze tra edifici discorrere di danno in re ipsa significa che il da...
_OMISSIS_ ...lativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima.
Il principio della immancabilità del risarcimento del danno non vale là dove si tratti di violazioni di disposizion...