Risarcimento danni causati da beni demaniali

PATOLOGIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO - DA ILLEGITTIMA AUTOTUTELA DEMANIALE

Nel caso in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di un ordine di rimozione dei cancelli realizzati su suolo asseritamente demaniale poi accertato come di proprietà, la P.A. è tenuta a risarcire il danno consistente nel costo per installare detti cancelli dopo la rimozione, mentre non sono risarcibili se non adeguatamente provati i pregiudizi connessi al maggior traffico, alla difficoltà di parcheggio e ad altri disagi che sarebbero derivati dall’esecuzione dell'ordine di rimozione.

Nel caso in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di un ordine di rimozione dei cancelli realizzati su suolo asseritamente demaniale poi accertato come di proprietà, la P.A. è tenuta a risarcire il danno consistente nel costo per installare detti cancelli dopo la rimozione, mentre non sono risarcibili se non adeguatamente provati i pregiudizi connessi al maggior traffico, alla difficoltà di parcheggio e ad altri disagi che sarebbero derivati dall’esecuzione dell'ordine di rimozione.

L'amministrazione che ordina illegittimamente la rimozione di manufatti asseritamente insistenti sul suolo demaniale è tenuta al risarcimento del danno per un importo pari al costo, debitamente documentato, sostenuto per installare detti manufatti, dopo tale rimozione, ripristinando lo status quo ante.


PATOLOGIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO - DA MANCATO RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE

In caso di illegittimo diniego di ampliamento di concessione demaniale marittima è inammissibile, in quanto generica, la domanda di risarcimento danni in cui il ricorrente si limiti a dedurre di essere stato costretto a svolgere la propria attività in condizioni precarie e di aver fruito solo in parte della superficie concessa.

Il danno sofferto dal privato per il mancato rilascio della concessione di posteggio risulta dai guadagni perduti, individuati mediante il raffronto tra la media dei profitti dell’ultimo anno antecedente la mancata assegnazione e quella dei profitti conseguiti nel periodo successivo, avuto riguardo alla differenza netta tra i ricavi e il costo delle merci.

L’amministrazione che, dopo essersi data una puntuale regolamentazione in ordine al criterio da seguire per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, non vi dia concretamente seguito, disattendendolo nella sostanza senza alcuna plausibile motivazione al riguardo, è tenuta al risarcimento del danno ingiustamente sofferto dal destinatario del provvedimento di diniego.

In assenza di più analitiche allegazioni, il danno sofferto dal privato per illegittimo diniego di concessione demaniale marittima può essere liquidato in misura pari ad una somma che appare equa al giudice.

Ai fini della quantificazione del danno sofferto dal privato per illegittimo diniego di concessione demaniale marittima può essere considerato il fatto notorio della propensione dei bagnanti che frequentano tali località a munirsi di materiali da bagno propri, come a provvedere autonomamente ai pasti durante la giornata in riva al mare.

In caso di annullamento giurisdizionale del diniego di concessione demaniale, l’impossibilità di accedere al risarcimento per esatto equivalente (nella specei, in considerazione della mancata dimostrazione della sussistenza dei costi necessari per la realizzazione del progetto e della certezza della durata della concessione) impone di percorrere la via del risarcimento per perdita di chance.

In caso di annullamento del diniego di concessione demaniale al quale non può seguire il rilascio perché l'area è stata affidata medio tempore ad altro concessionario, sussiste la ragionevole probabilità che il concessionario potesse ottenere il rinnovo annuale della concessione solo fino al momento in cui l'area è stata effettivamente data a terzi.

Il privato che non ha impugnato la concessione rilasciata a terzi non può pretendere il risarcimento del danno (nella specie derivante dalla perdita di un contributo pubblico) sofferto per l'omesso rilascio, in suo favore, dell'area stessa.

La domanda di risarcimento del danno da illegittimo diniego del'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario non può essere accolta ove non risultino allegate delle offerte di soggetti interessati all'installazione illegittimamente denegata.

L'illegittima assegnazione ad altri della concessione demaniale, integrando la definitiva compromissione dell'interesse sostanziale azionabile in giudizio, costituisce dies a quo del termine per richiedere il risarcimento per l'omessa assegnazione a favore di chi ne aveva diritto.

Non sussiste alcun danno risarcibile laddove il diniego all'istanza di concessione demaniale sia motivato dall'incompletezza documentale della domanda.

Laddove la convenzione avente ad oggetto una concessione demaniale abbia ricondotto l’effetto approvativo del progetto direttamente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, il concessionario non ha titolo per dolersi della mancanza del provvedimento autorizzatorio, la cui omissione non le cagiona alcun danno ingiusto risarcibile.


PATOLOGIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO - DA OMESSA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI

L'autorità concedente non è in colpa per il mancato sgombero dell'area concessa (e non ne risponde sul piano risarcitorio) se tale area è stata presa in carico nello stato, in cui si trovava al momento del rilascio del titolo, senza che il concessionario avanzasse nessuna rimostranza in ordine alla presenza di materiali ingombranti, la cui segnalazione formale alla Autorità portuale è avvenuta solo a distanza di mesi.

Non vi è colpa dell'autorità concedente se il concessionario, subentrato nel possesso dell'area, non ha tutelato le proprie pretese avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dalla normativa civilistica.

Il canone di diligenza impone alla Pubblica Amministrazione di approntare un adeguato servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, soprattutto allorquando, a seguito delle comunicazioni inoltrate dal privato, abbia acquisito la specifica conoscenza della grave situazione, sanitaria ed ambientale, venutasi a creare in prossimità dell’esercizio commerciale di titolarità del privato medesimo, tale da precludere l’accesso alla potenziale clientela.


PATOLOGIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO - DA OMESSA MANUTENZIONE BENI DEMANIALI - VEICOLO IN LEASING

All'utilizzatore di un veicolo in leasing non può essere riconosciuto un danno commisurato al valore dell'auto prima del sinistro, come se fosse stato il proprietario che veniva a subire la perdita del bene: egli ha l'onere di dimostrare che la perdita del veicolo aveva per lui determinato la perdita di canoni di locazione già versati, e in che misura, nonché il versamento delle ulteriori rate ancora a scadere alla società di leasing per il danno verificatosi quando il veicolo era nella sua disponibilità, con relativo danno emergente.


PATOLOGIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO - DA RITARDATA RESTITUZIONE BENE DEMANIALE

In caso di ritardata restituzione di bene demaniale concesso in godimento ad un terzo con rapporto di diritto privato per finalità di custodia e conservazione del bene, la liquidazione del pregiudizio subito dalla P.A. per effetto dell'utilizzazione senza titolo del bene non può essere legittimamente fatta con riferimento al parametro costituito dai valori di mercato in applicazione dell'art. 1591 c.c., in difetto di prova circa l'esistenza di effettiva lesione del patrimonio della P.A. in rapporto alla concreta possibilità di riutilizzazione del bene. Pertanto, non spetta alcun risarcimento se il soggetto, dopo la scadenza del contratto, abbia continuato a corrispondere il canone di godimento e la P.A. non abbia provato alcun maggior danno.

Il danno derivante dal mancato rilascio del bene pubblico alla scadenza dovuta, e quindi dalla occupazione senza titolo dello stesso, che ha impedito all'ente proprietario di goderne, va liquidato, in difetto della prova di un maggior danno, in misura pari a quanto convenuto per attribuire il godimento medesimo.

In tema di mancata riconsegna di un’area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1591 c.c., essendo espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, allorché, il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo; alla natura contrattuale della relativa responsabilità consegue altresì che il risarcimento del danno, provocato dal citato inadempimento, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non in quello, quinquennale, di cui agli art. 2947, comma 1, c.c. (non versandosi in materia di fatto illecito extracontrattuale) ovvero 2948, comma 1, n. 3, c.c. (che ha riguardo ai corrispettivi del godimento della cosa).

In ipotesi di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1591 c.c., essendo espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo.

Alla natura contrattuale della responsabilità per la mancata riconsegna del bene demaniale alla scadenza della concessione, consegue che il risarcimento del danno, provocato dal predetto inadempimento, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non in quello, quinquennale, di cui agli art. 2947, comma 1, c.c. (non versandosi in materia di fatto illecito extracontrattuale) ovvero 2948, comma 1,n. 3, c.c. (che ha riguardo ai corrispettivi del godimento della cosa).

In tema di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza ovvero revocata, il danno è da ritenersi sussistente in re ipsa e va commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso.


PATOLOGIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO - DA RITARDO NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

In caso di illegittimo e reiterato rifiuto di trasferire al legittimo acquirente il bene pubblico alienato, l’amministrazione va condannata a risarcire il danno per il mancato godimento del bene, dalla data dell’aggiudicazione al soddisfo.

In mancanza di espressa quantificazione, il danno da ritardo nel trasferimento di beni pubblici fruttiferi alienati è pari agli interessi compensativi al tasso legale sulla somma versata a titolo di prezzo, ai sensi dell’art. 1499 c.c.


PATOLOGIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO - DA RITARDO NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONCESSIONE DEMANIALE

Il risarcimento del danno a carico della P.A. non può ritenersi un semplice effetto automatico dell’illegittimità del diniego di occupazione di suolo pubblico: di conseguenza grava su chi assume di essere stato danneggiato l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la necessaria piena prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., ivi compreso l’evento “danno”.

L'illegittimità del provvedimento di diniego di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico non comporta di per sé l'obbligo di risarcire il danno, se la P.A. non ha riconosciuto con provvedimenti successivi, spontaneamente o a seguito dell'esperimento del giudizio di ottemperanza la spettanza del "bene della vita".

Il soggetto che abbia presentato istanza di concessione demaniale marittima può chiedere il danno da ritardo soltanto nel caso in cui abbia conseguito tardivamente il provvedimento concessorio, non invece nel caso in cui la P.A. abbia emanato, sia pure in ritardo, un provvedimento di rigetto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 3, c.p.a., non può chiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione di decisioni relative al bene demaniale da assegnare in concessione il precedente concessionario che abbia tenuto una condotta che abbia ostacolato l'assegnazione del bene.

Il danno da ritardato rilascio della concessione demaniale marittima non è risarcibile qualora non sia dimostrato il nesso eziologico tra la mancanza di accesso all’acqua e la riduzione dell'attività commerciale.

Il risarcimento del danno connesso al ritardato rilascio della concessione demaniale marittima può essere richiesto soltanto da chi ha sofferto il pregiudizio, e non già da altra società società appartenente al medesimo «gruppo»

Il danno economico subito per l’illegittimo ritardo nel rilascio della concessione demaniale marittima può essere quantificato in via equitativa.

Nessuna responsabilità può configurarsi in capo alla P.A. che, pur non avendo procurato l'alloggio di servizio al comandante di polizia penitenziaria, abbia tempestivamente offerto allo stesso soluzioni abitative alternative, qualora il dipendente abbia rifiutato tali soluzioni e abbia scelto di tornare alla propria abitazione, non ottemperando all'obbligo di residenza imposto dall'art. 18 della legge 395/1990.

La responsabilità della P.A. che non procuri tempestivamente l'alloggio di servizio ha natura contrattuale e non già extracontrattuale, soggiacendo alle relative regole, ivi compresa quella enunciata dall'art. 1218 c.c..

Va condannata al risarcimento del danno da ritardo l’amministrazione comunale che non ha fatto spontaneamente quanto era tenuta in esatta e tempestiva adozione del provvedimento dovuto all’esito dell’assegnazione di gara, vuoi per disfunzione o per non lineare andamento del procedimento di rilascio della concessione demaniale, ovvero per improprio aggravamento delle relative condizioni.

In tema di danno da ritardo, va respinta la pretesa risarcitoria quantificata, oltre agli accessori ed alla restituzione dei canoni, in relazione al business plan di gara (piano di impresa), perchè questi risultati attesi documentano soltanto una probabile opportunità di successo dell’iniziativa e una fattibilità sperata in termini tecnico-economico-finanziario, ma non provano affatto un ulteriore danno rispetto all’effettivo ritardo subito.

Il danno da ritardo rientra nello schema liquidatorio di cui all'art. 2056 cod. civ. in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso in base all’art. 1226 cod. civ., laddove la grandezza equitativa complessiva di € 20.000,00 a stagione balneare non può di certo essere ritenuta somma arbitraria o modesta.

L'ingiustificata violazione del termine per assegnare uno spazio pubblico sostitutivo di quello assegnato è un comportamento oggettivamente idoneo a cagionare pregiudizi economici suscettibili di risarcimento, da identificarsi negli oneri che da sostenere per conservare e custodire i beni, quali le utenze relative agli immobili, le assicurazioni, le eventuali spese di guardiania, ecc.: questo però a condizione che l'interessato quantifichi tali pregiudizi economici, trattandosi di elementi che rientrano agevolmente nella disponibilità dell’esponente.

Nel caso di ritardo nella conclusione del procedimento di rilascio della concessione demaniale, l’interessato può chiedere il risarcimento del danno. Tale danno, evidentemente, va provato e il relativo onere incombe, come è noto, sul danneggiato.

Il mero ritardo (nella specie, con il quale è stata bandita la gara per l'assegnazione della concessione della risorsa terminale) non costituisce di per sé un danno risarcibile, se non viene dimostrata la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostra che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, e accordargli così il bene della vita con essa richiesto.

Ai fini del risarcimento del danno da ritardo nella concessione allo sfruttamento della risorsa termale, va considerato che il bene della vita a cui aspira il privato è costituito dall'aggiudicazione e non dall'indizione della gara, che costituisce, ovviamente, soltanto un "passaggio" strumentale per conseguirla.

Non spetta il risarcimento del danno da ritardo se al tempo della proposizione del ricorso non vi era alcuna prova che la concessione sarebbe stata conseguita dalla società, sicché la domanda avrebbe dovuto essere respinta, ed anzi successivamente all'indizione della gara da parte del Comune si è addirittura conseguita la certezza del mancato conseguimento della concessione di sfruttamento della fonte termale (nella specie, perché la società ha deciso di non prendere parte alla gara).


Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.