ERARIALE O CONTABILE

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L’atto di citazione nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti

Nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, le indicazioni richiamate nell’articolo 163, comma 3, nr. 7, del C.P.C. non possono essere esplicitate nell’atto di citazione emanato dalla Procura Regionale attrice, sul rilievo che la fissazione dell’Udienza di discussione, con le relative formalità da osservare per la valida costituzione in giudizio, compete al Presidente della Sezione Giurisdizionale ai sensi dell’articolo 17 del R.D. nr. 1038 del 1933.

La decorrenza della prescrizione nell'azione di responsabilità contabile-amministrativa

Ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione per responsabilità amministrativa assume rilievo il momento in cui si verifica e si perfeziona l’evento dannoso, che si identifica nell’emergere del danno erariale, da individuarsi, secondo la giurisprudenza, o nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero nel momento del pagamento da parte dell'Ente.

Le voci di danno erariale nel sistema di responsabilità amministrativa di cui è chiamata a conoscere la Corte dei Conti

Nell’attuale sistema della responsabilità amministrativa di cui è chiamata a conoscere la Corte dei Conti, l'intero danno subito dalla P.A. accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del P.M. dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile.

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

La possibilità del convenuto di far valere un rapporto di garanzia nell'azione di responsabilità deve essere rapportata alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, che si pronuncia sull'azione proposta dalla competente Procura per il ristoro del pregiudizio erariale cagionato da soggetti che esercitano funzioni pubbliche.

La ripartizione del danno erariale tra più soggetti di cui è accertata la responsabilità

L’addebito del danno erariale in ipotesi in cui sia accertata la responsabilità di più soggetti, va effettuato sulla base della diversità dei ruoli funzionali ricoperti da ciascuno dei responsabili e durata dei relativi mandati.

Attenuanti ed esimenti a favore dei soggetti di cui è accertata la responsabilità per danno erariale

In ipotesi di danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento, pur raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del nesso causale, tuttavia la condotta omissiva dei soggetti responsabili, non può essere ritenuta come la causa unica ed esclusiva dell’evento di danno, qualora nella fattispecie concorrano altri fattori incidenti sul nesso eziologico correlato al descritto pregiudizio.

Responsabilità contabili ed amministrative in capo al Sindaco ed al Presidente della Provincia

In ipotesi di danno conseguente ad omessa conclusione della procedura, nella condotta omissiva del Sindaco cui, in qualità di vertice dell’apparato burocratico comunale, compete impartire direttive ed il compito di guidare, regolare, predisporre ed indirizzare i diversi uffici ed istituti pubblici, deve ravvisarsi quella negligenza, configurabile alla stregua della colpa grave.

Responsabilità per danno erariale a carico di amministratori, funzionari e tecnici

In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, non appare connotata da colpa grave la condotta del Sindaco che abbia dato agli uffici le necessarie direttive sugli atti da compiersi, qualora l'inerzia si riduca sostanzialmente al mancato compimento di atti, rispetto ai quali appare indubbia la responsabilità della componente burocratica considerate sia le direttive ricevute che gli obblighi su di essa gravante di cooperazione con gli organi politici.

I soggetti passivi all'interno della p.a. che incorrono in casi di responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile

La responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in cui potenzialmente incorre un funzionario comunale per l’adozione di atti illegittimi o per l’omessa adozione di atti dell’ufficio non implica la rottura del rapporto di immedesimazione organica che esiste fra il funzionario e l’ente.

Configurabilità della colpa grave e del dolo ai fini della responsabilità per danno erariale

Ai fini della responsabilità erariale è richiesto un determinato livello di gravità della colpa, concretantesi non nella semplice negligenza, trascuratezza ed imperizia, ma in un’avventatezza ed irrazionalità tali da potersi qualificare come “grave” violazione dei parametri della diligenza richiesti dal rapporto di impiego o di servizio, delle regole della corretta amministrazione, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il danno all’immagine della pubblica amministrazione

Il danno all’immagine lede, attraverso il perseguimento criminoso da parte di un soggetto legato all’amministrazione da un rapporto di servizio di fini personali e utilitaristici, ben diversi da quelli del perseguimento dell’interesse generale, la fiducia che i consociati ripongono nel buon andamento e nell’imparzialità dell’amministrazione con ricadute negative sull’organizzazione amministrativa e sulla gestione dei servizi in favore della collettività

La determinazione del danno da parte del giudice contabile

Per quanto concerne la quantificazione del danno occorre ricordare che anche nel giudizio contabile vige la regola, sancita dall’art. 112 del c.p.c., della corrispondenza tra quanto richiesto dalla parte attrice e quanto pronunciato

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