ERARIALE O CONTABILE

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Danno erariale e rilevanza dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione

nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità

Danno erariale: il potere di riduzione dell’addebito

L’art. 83 del R.D. n. 2440/1923 prevede il c.d. potere riduttivo dell’addebito. Si tratta del potere riconosciuto in capo al giudice contabile di, una volta valutate le singole responsabilità, «porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto».

La condotta antigiuridica

Con il termine condotta antigiuridica, oggettivamente inteso, si intende, ai fini che qui interessano, il comportamento antigiuridico tenuto dai dipendenti o dagli amministratori pubblici in violazione degli obblighi loro riferibili in relazione alle funzioni da essi svolte nell’ambito della pubblica amministrazione (obblighi di servizio) .

La partecipazione di più soggetti alla causazione del danno

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale l’art. 2055 c.c. fissa il principio della responsabilità solidale di tutti i soggetti compartecipi nel caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone .

Il nesso di causalità

La condotta dell’agente, ai fini dell’affermazione della responsabilità erariale del medesimo, deve essere legata al danno sofferto dall’Amministrazione da un nesso di causalità.

L’elemento soggettivo nella responsabilità erariale

Ai fini del configurarsi della responsabilità erariale è necessaria la presenza, oltre agli altri elementi costitutivi della stessa, anche dell’elemento soggettivo, psichicamente inteso, rappresentato dal dolo o dalla colpa.

Responsabilità erariale o contabile

è possibile definire la responsabilità erariale come la responsabilità, prevista dall’ordinamento giuridico a carico degli amministratori e dei dipendenti pubblici, e di tutti coloro che sono legati all’amministrazione da un rapporto di servizio, nei confronti dell’erario inteso quale amministrazione patrimoniale-finanziaria dello Stato.

Le questioni attinenti alla natura della responsabilità erariale

Il dibattito esistente in materia vede contrapposti da un lato coloro che riconoscono in capo alla responsabilità amministrativa una natura di tipo civilistico con funzione risarcitoria, e dall’altro coloro che, invece, le riconoscono una natura di tipo sanzionatorio.

Responsabilità erariale e giurisdizione della Corte dei Conti

Mentre le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti sono contemplate, a livello costituzionale, dall’art. 100 della Costituzione, le funzioni giurisdizionali sono previste dall’art. 103, il quale, al comma secondo, prevede che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

Aspetti processuali del giudizio di responsabilità

Nel processo di responsabilità amministrativa si assiste ad una «scissione tra la titolarità del diritto alla riparazione del danno (ovvero, la situazione sostanziale che fa capo alla Pubblica amministrazione danneggiata) e la titolarità del potere di far valere tale diritto in giudizio (vale a dire, la legittimazione processuale attribuita al Pubblico Ministero)»

L’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti

Qualora la sentenza emessa dal giudice contabile nei confronti del convenuto sia nel senso della condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno erariale, si pone il problema relativo alle modalità con cui tale sentenza vada eseguita.

Rapporti tra giudizio sulla responsabilità erariale e altri giudizi

L’autonomia, nonché la diversità di piani su cui si muovono, caratterizzano i rapporti esistenti tra il giudizio contabile da un lato, e i giudizi civile, amministrativo e penale dall’altro, nell’ipotesi in cui tali tipologie di giudizi riguardino lo stesso oggetto e lo stesso fatto.

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