Uno dei tratti qualificanti della riforma del 2005 è stato infatti l'inserimento nella legge 241/1990 del Capo IV-bis, rubricato «Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso», all'interno del quale il legislatore, per la prima, volta ha codificato la categoria della nullità del provvedimento amministrativo, disciplinando anche in chiave sostanziale le tradizionali 3 categorie di illegittimità dello stesso, ovvero: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere