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A seguito del codice dell’ambiente il dominus gestionale del demanio idrico è l’ente regionale, mentre gli enti locali e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti non hanno funzioni proprie ma partecipano a quelle regionali.
Nel caso specifico delle pertinenze fluviali, la proprietà spetta alle regioni a statuto speciale per i fiumi regionali, allo Stato per i fiumi sovraregionali, e anche per tutti gli altri nelle regioni a statuto ordinario.
I beni del demanio naturale sono di origine naturale, per i quali l’unica demanializzazione possibile è quella naturale, ma possono essere completati da beni accessori di origine artificiale per i quali si procede alla demanializzazione di diritto
I fenomeni di mutazione dei connotati degli alvei fluviali possono derivare da alluvione propria (art. 941 c.c.), alluvione impropria (art. 942 c.c.). avulsione (art. 944 c.c.) e tramite la formazione di isole e unioni
I beni del demanio idrico sono funzionali soprattutto all’uso potabile, irriguo, industriale, alla navigazione e alla difesa idraulica del territorio, mentre i beni del demanio marittimo lo sono rispetto al traffico e alle attività turistiche.
Il canone unico patrimoniale ex L. 160/2019 non rappresenta un mero “assorbimento” di precedenti istituti giuridici di diversa natura, ma un nuovo istituto, autonomo nella disciplina e nei presupposti.
Per l’affidamento di concessioni demaniali comunali non può prescindersi dalla previa pubblicazione di un bando di gara ad evidenza pubblica, come prescritto dalla prevalente normativa UE.
Va disapplicata la normativa interna che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative per il contrasto con l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e con l'art. 49 TFUE
Il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente scaduta, a differenza delle proroghe che determinano il prolungamento della durata della concessioni in essere.
La normativa privatistica sulle locazioni degli immobili e quella sul cd. equo canone non trovano applicazione ai fini dell’individuazione del canone di occupazione sine titulo di alloggi di servizio.
La riserva di legge introdotta dall'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 esclude a carico dei fornitori di reti di comunicazione elettronica il pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal decreto stesso o da leggi statali successive.
L’applicazione dell’art.1 co. 251 legge 296/2006 sugli aumenti dei canoni demaniali ai rapporti concessori in corso, e quindi con effetto retroattivo, non lede il principio di affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici.
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