La concessione delle sorgenti di acqua minerale si configura come concessione di beni, e non come concessione di servizi, ogni qual volta venga in rilievo la tutela e la valorizzazione del bene e non la prestazione di un servizio all’utenza; in tal caso, infatti, la concessione ha quale elemento centrale lo sfruttamento del bene (sorgente di acque termali) e quindi la sua utilizzazione per fini economici, e non per fini sociali.