La riforma, dove definisce la misura dell’indennità e la maggiorazione del 10% dovuta in caso di cessione bonaria, o se la cessione è stipulata per fatto non imputabile all’espropriato, si applica a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, o accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. Il riferimento ai procedimenti espropriativi è riconducibile alle vicende amministrative di determinazione dell'indennità