INDENNIT

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L’indennità di asservimento conseguente ad esproprio per p.u. nella legge n. 2359 del 1865

La prima condizione, forse quella più forte, per il riconoscimento dell’indennità di asservimento ex art. 46 L. 2359/1865, ossia quando dall’esecuzione dell’opera ne deriva la costituzione di una servitù prediale, è quella dell’avveramento di un’espropriazione per causa di pubblica utilità.

Presupposti.dell'indennità di asservimento per opera pubblica o di pubblica utilità nell'attuale art. 44 del t.u. espropri

Se dall’esecuzione dell’opera per cui si è delineata una procedura espropriativa ne deriva con apposito provvedimento un diritto di servitù gravante su un fondo, il quale risulta così asservito, deve essere corrisposta al titolare del diritto dominicale, così compromesso, una somma qualificata come indennitaria.

Criteri di calcolo dell'indennità di asservimento di cui all'art. 44 dell’odierno T.U.Espropri

L’indennità di asservimento ex art. 44 T.U.Es. dovrà tener conto del valore pieno del terreno secondo quanto già indicavano gli artt. 39 e 40 della legge 2359/1865 e dovrà essere ridotta in percentuale a seconda del “peso” che la servitù impone sull’esercizio del diritto soggettivo assoluto, nonché sulla porzione di terreno interessato, che potrà essere parziale o finanche totale.

Il danno permanente per riduzione di valore del fondo causata da esproprio per opera pubblica su terreno limitrofo

Il “danno permanente” di cui all’art. 44, comma 1 del d.P.R. 327/2001 richiede un’attività ablativa, ma non rientra in essa, ossia il fondo che patisce la riduzione di valore non subisce l’esproprio, ma è condizionato dall’esecuzione dell’opera pubblica realizzata grazie all’attività di spoliazione coattiva su un terreno limitrofo.

La sentenza n. 348/2007 della Corte cost. sul valore agricolo come misura di calcolo dell’indennità di esproprio

La Consulta con la sentenza n. 348/2007 non ritiene giustificabile che una valutazione del bene espropriato per p.u. possa essere fatta secondo criteri astratti e non direttamente riconducibili alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene.

La sentenza Corte cost. 181/2011 sull'adozione del valore di mercato per quantificare l'indennità di esproprio per p.u.

Se la pronuncia n. 348/2007 della Consulta riguarda soltanto il bene che ha natura edificabile, ancorando i criteri ed i metodi di calcolo della giusta stima con le caratteristiche strutturali effettive ed attuali del terreno, la pedissequa “riparametrazione” del valore dei terreni agricoli avverrà soltanto con la decisione n. 181/2011, mediante la quale la Corte abbandona definitivamente il V.A.M. come applicativo della quantificazione economica in favore di quello di mercato.

Le indennità aggiuntive spettanti al coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale per esproprio di aree non edificabili

L’esigibilità dell’indennità aggiuntiva procede in un unicum con quella dovuta per l’ablazione del terreno: la fonte per entrambe è sempre rappresentata dalla perdita del terreno, solo che per quella definitiva significa la conversione del diritto fondiario (traslato in seguito all’ablazione) in obbligazione economica, per quella accessoria invece la perdita di chance lavorativa.

L'indennità aggiuntiva per esproprio dovuta ai soggetti terzi che sono in rapporto diretto con il terreno oggetto dell’ablazione mediante un contratto agrario

L’art. 42 del T.U.Es. disciplina e tutela nella sua previsione i soggetti terzi che sono in rapporto diretto con il terreno oggetto dell’ablazione mediante un contratto agrario, e traggono il loro sostentamento dalla lavorazione agricola della terra. La finalità principale è quella di agire in compensazione con il danno subito per la privazione del fondo a cui era legata l’attività agricola posta in essere.

Stima e liquidazione dell'indennità aggiuntiva dovuta al fittavolo ex art. 42 T.U. espropri

L’art. 42 del T.U.Es. tramite il richiamo dell’art. 40, comma 4, prevede l’applicazione del valore agricolo medio per la determinazione dell’indennità dovuta al terzo possessore del bene, così come riconosciuto al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

Il valore di arbitrato rituale di cui all'art. 21 t.u. espropri

L’art. 21 del D.P.R. 327/2001, nel definire il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, illustra uno speciale procedimento deflattivo di un possibile contenzioso tramite il rito giudiziario di opposizione dell’indennità articolata in decreto, così come definita dalla Commissione provinciale espropri.

Finalità e condizioni dell'art. 21 T.U. espropri

Le finalità dell’istituto della nomina dei tre tecnici per la determinazione dell'indennità di esproprio sono contraddistinte dalla possibilità di ricorrere ad un’autorevole fonte tecnica per la qualificazione della stima indennitaria, permettendo non solo un incontro della volontà del richiedente, ma anche l’ausilio di un metodo democratico di maggioranza per il riconoscimento della somma dovuta in seguito alla spoliazione della proprietà privata.

L'istanza di nomina del collegio peritale per la determinazione dell'indennità di esproprio

Il momento di impulso per la nomina del collegio dei tecnici di cui all'art. 21 T.U. espropri è dato dall’istanza del soggetto avente interesse (proprietario), la quale, una volta pervenuta positivamente in relazione all’invito di cui al comma 2 dell’art. 21, produce l’obbligo per l’autorità espropriante di provvedere (art. 21 comma 3).

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