L’impugnazione della decisione del collegio arbitrale ex art. 54 del d.P.R. 327/2001

uo;art. 54 del d.P.R. 327/2001 fissa i presupposti per l’esercizio dell’azione di opposizione alla stima, sia quella divenuta definitiva ad opera della Commissione provinciale espropri ex art. 41 T.U.Es., sia quella determinata mediante operazione peritale della terna tecnica.

La norma richiamata è il portato di una lunga opera giurisprudenziale culminata nella sentenza della Consulta n. 67 del 1990 che ha caducato l’art. 19 della legge 865/1971, il quale non permetteva all’espropriato di potere tutelare i propri diritti se la stima non fosse divenuta definitiva attraverso il deposito della relazione della Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16 della stessa legislazione.

In definitiva, l’espropriato non poteva opporsi alla stima provvisoria pur essendo intervenuto il decreto definitivo, se la stessa non assumeva il carattere di definitività.
Con l’avv... _OMISSIS_ ...uncia menzionata la Corte Costituzionale fissa nell’emissione del decreto definitivo la trasformazione definitiva del diritto fondiario in diritto economico, rendendo possibile la tutela avverso un’indennità non riconosciuta valida, anche se la stima provvisoria non è stata determinata definitivamente attraverso la pronuncia della Commissione.
Il Testo Unico vigente introduce la possibilità, non prevista prima, che la determinazione della stima possa essere discrezionalmente scelta attraverso le modalità di cui all’art. 21 e, di conseguenza, l’art. 54 nel suo dettato di ampio respiro prevede il decorso del termine breve di 30 giorni per l’esercizio dell’azione presso la Corte D’Appello, territorialmente competente per l‘impugnazione degli “atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici” così come “la liquidazio... _OMISSIS_ ...di stima” (art. 54, comma 1 T.U.Es.)
Il rimedio possibilista appena citato non prescinde comunque dall’emissione del decreto definitivo, che può intervenire anche in corso di causa, comunque secondo diffusa giurisprudenza non oltre i termini di cui alle fasi processuali ex artt. 183, comma 6 e 184 c.p.c., significando in caso contrario l’improcedibilità dell’azione ed il pedissequo “sconfinamento” nell’occupazione illegittima, per cui è competente il Giudice amministrativo.
Il dies a quo dal quale computare il predetto termine è quello di cui all’art. 27, comma 2, che fissa la decorrenza dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione.
Occorre ora fare una doverosa precisazione sull’esatta consecutio temporum dei termini precisati, anche perché se essi decorrono inutilmente, in mancanza di un’opposizione, la stima assunta dalla t... _OMISSIS_ ...quo;cristallizza”, rimanendo così fissata irrimediabilmente. (art. 54, ultimo comma)

In effetti, la precisazione è dovuta per salvaguardare gli interessi del soggetto tenuto ad eseguire la liquidazione dell’indennità peritale se accettata dal proprietario, che l’art. 26, comma 10 del T.U.Es. identifica nel promotore dell’espropriazione.

Se l’art. 21, comma 12 prevede che l’indennità emanata dai tecnici possa essere accettata entro trenta giorni ed invece l’art. 26, comma 10 impone il pagamento al promotore entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’ordinativo di pagamento, il termine per impugnare da parte di quest’ultimo non può che decorrere dalla ricezione del decreto di liquidazione emesso dall’Autorità espropriante e non dal deposito della relazione peritale, altrimenti l’opposizione del promotore, che non riconosce quanto asseverato ... _OMISSIS_ ...rebbe vanificata dall’accettazione preventiva dell’avente diritto.

Quanto detto è espressa affermazione dell’art. 26, comma 10 il quale, nella sua parte finale, fa salvo il caso in cui il Promotore non effettui la liquidazione di quanto statuito dal collegio nei 60 giorni dalla comunicazione del decreto di autorizzazione al pagamento, se preferisca esercitare l’azione di impugnazione per la determinazione giudiziale dell’indennità a lui ritenuta più favorevole.

L’art. 29 del d.lgs 150/2011, che ha introdotto il rito sommario secondo le forme di cui all’art. 702 bis ss. c.p.c. in materia di opposizione all’indennità espropriativa, stabilisce che il termine di decorrenza per l’esercizio dell’azione non decorre dalla notifica del decreto, ma da quello di deposito della relazione peritale se successivo a questo.

Il termine suddetto è di natura p... _OMISSIS_ ...IV|

L’art. 54 individua come legittimati all’esercizio della tutela giudiziaria un ampio ventaglio di soggetti che sono “collegati” al bene secondo il proprio diritto reale.

Essi sono il proprietario ed i suoi eredi, il promotore dell’espropriazione e gli altri soggetti interessati.

La definizione di “terzo interessato” rende l’accezione degli aventi diritto “omnicomprensiva” di tutti i soggetti posti in rapporto di collegamento tramite il possesso ed il godimento che esercitavano sull’immobile in virtù di un rapporto negoziale con il proprietario.

Il principale dei legittimati attivi è il proprietario del bene, o meglio colui che dalle risultanze catastali risulti tale.
Ciò vale fino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal soggetto che possieda i titoli reali e ne fornisca appunto idone... _OMISSIS_ ...e.

In secondo luogo, vengono in rilievo gli eredi, i loro aventi causa, chi compra o riceve in donazione.

Tali figure sono state tramandate dal vecchio art. 19 della legge 865/1971 e fatte proprie dall’attuale art. 54.
Lo “status” di erede può essere facilmente dimostrato attraverso un semplice stato di famiglia, dunque senza ricorrere ad accertamenti più rigorosi.

L’obiettivo è quello di salvaguardare coloro che hanno diritto all’indennità e che, pertanto, rivestono anche il ruolo di “agenti” per la relativa difesa giudiziaria.

In caso di litisconsorzio, ossia di comproprietà del bene, non è necessario che tutti i titolari si oppongano all’indennità, alcuni di essi possono benissimo non farlo in quanto abbiano già accettato quanto loro offerto o determinato in sede di accertamento peritale.

In ques... _OMISSIS_ ...non si realizza un litisconsorzio necessario secondo quanto dispone l’art. 105 ss. c.p.c., tuttavia l’azione intrapresa da alcuni interrompe il termine decadenziale anche per gli altri, che possono sempre costituirsi ad adiuvandum.

Ulteriore postulato di quanto derivato dalla normativa previgente è la possibilità di tutela di tutti “i soggetti interessati”, e quindi anche da parte di coloro che traggono dal fondo in virtù di un rapporto negoziale un godimento diretto teso a porre in essere una produzione o il mero sostentamento proprio e della propria famiglia.
Oltre ai titolari di diritti reali, possono esercitare l’azione anche coloro che non rivestano tale qualifica, ma avanzino delle “semplici pretese” reali sull’immobile, come ad esempio i creditori ipotecari, più segnatamente gli Istituti bancari concedenti mutuo o finanziamenti creditizi
.
La con... _OMISSIS_ ... stima è infine riservata ad un altro soggetto di pari importanza dell’espropriato: il promotore dell’espropriazione.
Esso viene definito come il soggetto nel cui patrimonio deve entrare il bene espropriato e, come tale, viene indicato espressamente nell’atto definitivo di ablazione.
Di solito, rappresenta il legittimato passivo sia nella procedura di determinazione dell’indennità tramite terna peritale, per cui è ricettivo dell’ordinamento di liquidazione in caso di accettazione, sia in quella giudiziaria, per cui in generale rappresenta colui sul quale ricadono tutti gli oneri espropriativi, parimenti non può non riconoscersi il potere di opposizione giudiziale.

Si è già detto che l’art. 54 T.U.Es. è stato oggetto di riforma ad opera dell’art. 34, comma 37 del d.lgs 150/2011.
Il d.lgs n. 150/2011 ha semplificato i riti procedurali a tre: q... _OMISSIS_ ...ione ordinario, quello del lavoro, infine, quello sommario di cognizione, regolato dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater del codice di procedura civile.

In particolar modo, l’art. 34, comma 37 ha dettato la nuova disciplina dell’art. 54 del d.P.R. 327/2001 mediante la modifica del primo comma, abrogando il resto con la sola eccezione dell’ultimo, il quale stabilisce la perentorietà del termine di cui al capoverso, decorso il quale la stima, sia essa in decreto sia essa nella relazione peritale, rimane “fissata definitivamente”.

Il nuovo testo conclude rimandando all’art. 29 del decreto legislativo in commento per la regolamentazione procedurale di tali tipi di controversie.
L’azione va esercitata mediante ricorso semplificato presso la Corte d’Appello, in qualità di giudice unico, nel cui distretto rientra il bene oggetto di ablazione.
... _OMISSIS_ ... termine per l’impugnazione è fissato perentoriamente in trenta giorni decorrenti dalla notifica del decreto o della stima peritale, se successiva, oppure 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. (art. 29, comma 3 d.lgs 150/2011)
Il ricorso deve essere notificato all’Autorità espropriante, al promotore dell’espropriazione, al beneficiario dell’espropriazione se attore è il proprietario, se invece attore è il promotore esso deve essere notificato all’Autorità espropriante ed al proprietario. (art. 29, comma 4 d.lgs 150/2011).
La notificazione deve essere prodotta anche nei confronti del concessionario dell’opera, se ad esso è demandato il compito di liquidazione dell’indennità.
Come può osservarsi la facoltà di proporre gravame non è concessa all’Autorità espropriante, ma al solo promotore, la differenza non è da poco conto ed induce a rif... _OMISSIS_ ...ue figure, Autorità e Promotore, che spesso coincidono, ma che in realtà sono ben distinte sul piano normativo, essendo la prima dotata della pubblica potestà ad emettere gli atti, la seconda dell’interesse all’opera di pubblica utilità.
Un’ultima considerazione occorre formulare in merito alla divergenza del dies a quo dal quale fare decorrere il termine breve di 30 giorni per esercitare l’impugnazione.
L’art. 54, comma 1 prevede che esso parta dalla comunicazione di avvenuto deposito di cui all’art. 27, comma 2 T.U.Es., mentre invece l’art. 29 del d.lgs 150/2011 dalla notifica del decreto definitivo o dal deposito della relazione peritale se successiva.
Tale incongruente anomalia viene risolta con la prevalenza del disposto di cui all’art. 29 in quanto successivamente introdotto dall’art. 34, comma 37.
In più, la natu... _OMISSIS_ ...di cui all’art. 27, comma 2 è meramente dilatoria, non così per quello indicato dall’art. 29 di sicura matrice perentoria, visto anche l’ultimo comma dell’art. 54 che afferma in caso di suo infruttuoso decorso l’inoppugnabilità della stima.