Facoltà partecipative degli espropriandi al procedimento peritale di determinazione dell'indennità di esproprio

rsquo;impulso per la costituzione della terna peritale di cui all'art. 21. T.U. espropri avviene attraverso il canale della richiesta formale del privato, l’ulteriore fase di apertura alle espressioni di volontà del soggetto ricorrente è proprio quello di avvio delle operazioni peritali tramite il “sopralluogo” sull’area oggetto di esproprio.

L’art. 21, nei suoi commi 7 e 8, testualmente disciplina tale fase, esaltando nel dettaglio le facoltà partecipative degli interessati, sia di presenzialismo sia di contribuzione mediante dati documentali.

Le carenze ravvisate nei precedenti commi, oggetto forzato di interpretazione esegetica per la dovuta integrazione, sono ampiamente compensate da questo particolare momento.

Dopo l’avvenuta instaurazione del collegio, attraverso la regolare nomina di tutti e tre gli “esperti”, principiano gli avvisi in relazion... _OMISSIS_ ...a data ed all’inizio delle operazione di rilevamento delle caratteristiche del terreno interessato.

Tali comunicazioni è imposto avvengano mediante formale lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, come specificato nel dettato letterale, mediante strumento telematico, già identificato con la posta elettronica certificata (P.E.C.), almeno sette giorni prima della data stabilita. (art. 21, comma 7)

Le indicazioni suddette, non particolarmente gravose, tendono a “snellire” quelle che sono le incombenze di “informazione e reclutamento” delle parti coinvolte, e riscontrano la ratio delle norme di rito in relazione alle operazioni di indagine previste per la consulenza d’ufficio nel processo civile.

La stretta conformità alla fattispecie codicistica porta a ritenere che le regole che attengono al momento partecipativo, se violate, comportano l’invalidi... _OMISSIS_ ...one finale.

L’assunzione delle indagini preliminari in riferimento alle peculiarità tecniche e formali del bene inaudita altera parte non consentono la regolare formazione della volontà deliberativa dell’organo collegiale, che poi trova appunto espressa confutazione nel contenuto della redazione del documento conclusivo.

I soggetti qualificati “interessati” dal lessico normativo sono individuati tanto in quelli aventi diritto all’indennità, quanto in quelli che devono liquidarla, come il “beneficiario all’espropriazione”.

La comunicazione dell’avviso che, come ricordato non prevede le forme di notifica del codice di procedura civile, sono ad personam, pertanto ogni persona o Autorità interessata secondo la qualificazione prima precisata ha diritto a riceverla.

Il contraddittorio è così realizzato affinché nel corso d... _OMISSIS_ ... peritali possa non solo presenziarsi, personalmente o tramite persone di fiducia, ma anche produrre documentazione ed osservazioni utili alle valutazioni, di cui i tecnici dovranno necessariamente tenerne conto. (art. 21 comma 8)

Affinché non si possa incorrere in una relazione priva di fondamento o immotivata, dunque pedissequamente impugnata, i tecnici sono obbligati a rispondere alle osservazioni pervenute, rigettando con motivazione o accogliendo quanto fornito dagli aventi diritto.

Anche in questo caso è forte il richiamo analogico alle risultanze istruttorie del CTU nell’ambito di un procedimento giudiziario, per cui qualsiasi elemento fornito dalla parte e non preso in considerazione dal consulente porta a destituire la stessa relazione in rifermento alla decisione finale.

Il fatto poi che il comma 8 permette che la partecipazione degli interessati al sopralluogo possa avvenire sia di p... _OMISSIS_ ...ite tecnico di fiducia, oppure di entrambi insieme, sembra dare luogo ad un inutile eccesso di garanzia del contradditorio, generando la logica incomprensione su quale senso possa avere la contestualità della presenza in loco quando già si può nominare all’uopo un tecnico di fiducia, ma così non è.

In realtà, il legislatore con questa locuzione ha inteso superare sia il caso che la parte non abbia nominato alcun professionista per la propria rappresentanza, non è infatti tenuto a farlo, sia quello di impedimento dell’esperto nominato, affinché la mancanza di questo non rallenti o impedisca, giustificando il rinvio, il corso delle operazioni peritali.

Vieppiù che la celerità delle stesse non può essere messa in discussione neanche tramite opposizione alla nomina dei tecnici oppure alla regolare esecuzione delle operazioni peritali, è infatti specificato al comma 9 che la produzione di idonei motivi di cont... _OMISSIS_ ... essere elevata mediante specifica azione nella giusta sede giurisdizionale entro il termine di legge dall’avvenuto deposito della perizia ex art. 54, comma 1 T.U.Es., così come disciplinato dall’art. 29 del d.lgs n. 150/2011.