Per più di un secolo lo statuto delle espropriazioni per p.u. si è incentrato sulla legge 2359 del 1865, conosciuta come Pisanelli, e quanto alla disciplina dell’indennità, sulla regola enunciata dall’art. 39, per la quale “Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita”.