La disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, non è diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, né ad integrarne i criteri di determinazione, ma introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo o maggiorativo di tale indennità, qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'ICI risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato.