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L'incostituzionalità dei VAM

Con la sentenza 181 in commento la Corte Costituzionale, proseguendo nell’opera di adeguamento del diritto interno alle prescrizioni della CEDU, già intrapresa con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, dichiara incostituzionale il criterio di indennizzo dei suoli agricoli o non edificabili basato sulla determinazione del relativo valore agricolo medio.

Tertium genus e vocazione edificatoria

Fino ad oggi la rigidità del VAM, che attribuiva rilevanza solo alla tipologia di colture praticate sul terreno o nella zona, aveva fatto sì che la predetta categoria di aree, non potendo considerarsi edificabile, fosse indennizzabile solo mediante i criteri tabellari con conseguente soffocamento ai fini indennitari di ogni plusvalore derivante dalle potenzialità di sfruttamento diverse da quelle agricole.

Applicabilità della sentenza 181 ai rapporti in corso

Come affermato dalla Cassazione in occasione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5-bis della L. 359 del 1992, pronunciata dalla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale, la sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale si traduce in un ordine rivolto, tra l’altro, ai giudici di non applicare più la norma illegittima

Le maggiorazioni e indennità aggiuntive

Ai sensi dell’articolo 40 comma 4 «Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata».

Conseguenze operative della sentenza CCost 181/2011

Indubbiamente il venir meno dei VAM avrà ora ripercussioni profonde sulle procedure, rispetto a come si erano abituate le amministrazioni, costringendo fin dalla fase progettuale a reperire senza scorciatoie, ditta per ditta, il più probabile valore agricolo dei singoli terreni espropriati, mediante appropriate analisi e procedure estimative

Evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indennità di espropriazione

Nella prima giurisprudenza della Corte il valore venale del bene veniva quindi preso in considerazione solo come elemento negativo al fine di stabilire che l’indennizzo ben poteva essere ad esso inferiore ma non in positivo, in quanto i criteri che il legislatore aveva la facoltà di prevedere ben potevano attestarsi su valori del tutto diversi

Tertium genus e vocazione edificatoria dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011

La ragione di tale discrasia fra il valore agricolo medio e quello effettivo dipende in primo luogo dal cattivo funzionamento delle Commissioni provinciali che, spesso, non procedono ad un effettivo aggiornamento dei valori medi di mercato in relazione alle colture praticate nella zona in cui esse operano.

prospettive del “tertium genus” e della vocazione edificatoria

Anche in occasione di questa storica pronuncia che ha finalmente restituito dignità ai terreni inedificabili, la sola preoccupazione dei nostalgici della ipotizzata equazione valore del fondo=suscettività edificatoria, delusi dalla precedente sentenza 348/2007,che non ha fornito spunti utili al riguardo, è stata quella di chiedersi se tra le righe della decisione sia possibile leggervi un ritorno anche per via indiretta alla nozione dell’edificabilità di fatto

L'indennità di esproprio delle aree inedificabili dopo la sentenza 181

L’applicazione del nuovo parametro vale a chiudere e concludere definitivamente l’era dell’ingiusto meccanismo di calcolo-VAM, e, nel contempo, a colmare con il criterio di carattere generale peculiare dell’art. 39 della legge fondamentale, il vuoto normativo creato dalla sua eliminazione: non certo a penalizzare il proprietario di un’azienda agricola, come dimostra proprio il salvataggio, specificamente rimarcato dalla Consulta del ricordato 1° comma dell’art. 40 del T.U.

Il differenziale tra VAM e valore di mercato

l’Unità di ricerca con sede nella Facoltà di Ingegneria di Salerno sta conducendo la verifica quantitativa del differenziale esistente tra VAM e valore di mercato dei terreni agricoli. Ad oggi lo studio si riferisce ad un campione costituito da 29 atti di compravendita per terreni ricadenti in zona E, stipulati tra il 2006 e il 2009.

La determinazione dei valori agricoli medi

Il valore agricolo è il più probabile prezzo di mercato dell’area in una libera contrattazione di compravendita, al netto delle plusvalenze non riconducibili all’utilizzazione agricola. Il valore agricolo medio è la media ponderata, nell’ambito della regione agraria considerata, dei valori agricoli relativi ai terreni aventi una determinata destinazione colturale

La sentenza n. 181 del 2011

Il problema della sorte del tertium genus | L’indennizzo per le aree dotate di vocazione edificatoria

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