TRASFERIMENTO DEL DIRITTO

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Forma dell’atto di cessione volontaria

Per il negozio di cessione volontaria, alla pari di tutti i contratti stipulati dalla P.A, è richiesta la forma scritta ad substantiam, e ciò vista la natura costitutiva dell’atto che comporta effetti traslativi del bene. Si ritiene generalmente assolta in presenza della dichiarazione di volontà delle parti, stipulata dal legale rappresentante dell’Amministrazione e dall’espropriato. Non è dunque sufficiente che alla dichiarazione del proprietario segua il provvedimento dell’organo competente

Atto di cessione volontaria: utilità, nullità, annullabilità

L’invalidità dell’atto di cessione può articolarsi in nullità ed annullabilità. Riguardo all’invalidità dell’atto di cessione conseguente a vizi od irregolarità commessi dall’espropriante nella fase antecedente alla conclusione dell’atto, è stata affermata la riconducibilità ad ipotesi di annullabilità relativa, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa PA. È stata ritenuta altresì applicabile la disciplina della convalida del contratto, annullabile se stipulato da organo incompetente

Decreto di esproprio

L’ultimo tassello del procedimento espropriativo ha ad oggetto l’emanazione e l’esecuzione del decreto di esproprio disciplinati rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 327/2001 .

Modi di acquisto della proprietà da parte della P.A.: esproprio, occupazione appropriativa e occupazione usurpativa

Nell’ambito del diritto pubblico, l’acquisizione del bene da parte dell’ente pubblico può avvenire per fatti di diritto internazionale (confisca e requisizione bellica) o di diritto pubblico interno (successione tra enti); oppure in forza di atti pubblicistici espressione del potere ablatorio della P.A. (confisca, requisizione in proprietà, espropriazione, ecc.).

Il decreto di esproprio

La fase conclusiva del procedimento espropriativo è quella in cui viene emanato il decreto di esproprio, fase a partire dalla quale si determina il trasferimento della proprietà a titolo originario, libera da pesi o pregiudizi, in capo all’autorità espropriante o, se soggetto diverso, al beneficiario del potere espropriativo.

La cessione volontaria

La cessione volontaria è un negozio bilaterale concluso tra proprietario del bene immobile e beneficiario dell’espropriazione, avente causa tipica nella realizzazione del procedimento espropriativo mediante una forma alternativa al decreto di esproprio e la forma di uno strumento privatistico

Espropriazione e retrocessione: bene espropriato e interesse generale

L’espropriazione per pubblica utilità quale disciplinata dal t.u. espropri, tipica espressione dell’esercizio dei c.d. poteri ablatori reali, viene definita come il provvedimento che ha l’effetto di costituire un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto (espropriante) previa estinzione del diritto in capo ad altro soggetto (spropriato) al fine di consentire la realizzazione di un’opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di un indennizzo

Espropriazione quale presupposto della retrocessione

In origine i rapporti tra espropriazione e retrocessione erano interpretati come separazione strutturale e funzionale tra i due istituti, individuando nella prima un antecedente storico della seconda. In realtà tale impostazione lascia senza risposte la domanda sul perché la retrocessione debba avere luogo, potendo immaginare, in assenza di qualunque legame sistematico con la precedente espropriazione, che il beneficiario dell’esproprio possa trattenere il bene, e venderlo a condizioni migliori.

Retrocessione: il ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato

L’effetto della retrocessione consiste nel ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato da parte dell’espropriante nei confronti del proprietario a cui tale bene fu coattivamente sottratto, nell’ambito di un procedimento espropriativo. A fronte di tale ritrasferimento, il privato è tenuto a corrispondere un prezzo che prende il nome di corrispettivo della retrocessione. Se non concordato tra le parti è definito con le stesse modalità previste per l'indennità di esproprio.

Natura e prescrizione del diritto di retrocessione

Vi è concordia nell’affermare che la retrocessione è un diritto soggettivo di natura potestativa a contenuto patrimoniale. Se si considera che il diritto potestativo è definito come il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla, si comprende come di fronte a tale diritto l’ente espropriante si trovi in una situazione di soggezione nei confronti dell’iniziativa per ottenere la retrocessione

Soggetti e oggetti della retrocessione

L’individuazione dell’oggetto della retrocessione non pone particolari problemi, essendo identificabile con quei beni che sono stati sottratti coattivamente nell’ambito di un procedimento espropriativo e che successivamente non sono stati utilizzati per eseguire l’opera pubblica o di pubblica utilità alla cui realizzazione furono destinati. Anche l’individuazione del soggetto passivo della retrocessione risulta abbastanza agevole, trattandosi del beneficiario dell’espropriazione.

La tutela giurisdizionale in materia di retrocessione: giurisdizione esclusiva vs. giurisdizione di legittimità

La configurazione della situazione giuridica soggettiva da riconoscersi in capo all’espropriato quale diritto soggettivo alla retrocessione (in caso di retrocessione totale, come pure di retrocessione parziale, se interviene la dichiarazione di inservibilità), oppure quale interesse legittimo a che l’amministrazione valuti se utilizzare o meno i beni relitti in funzione dell’opera realizzata (nell’ipotesi della retrocessione parziale) comporti la tutela giurisdizionale dell’ex proprietario.

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