TRASFERIMENTO DEL DIRITTO

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Modi di acquisto della proprietà da parte della P.A.: esproprio, occupazione appropriativa e occupazione usurpativa

Nell’ambito del diritto pubblico, l’acquisizione del bene da parte dell’ente pubblico può avvenire per fatti di diritto internazionale (confisca e requisizione bellica) o di diritto pubblico interno (successione tra enti); oppure in forza di atti pubblicistici espressione del potere ablatorio della P.A. (confisca, requisizione in proprietà, espropriazione, ecc.).

Il decreto di esproprio

La fase conclusiva del procedimento espropriativo è quella in cui viene emanato il decreto di esproprio, fase a partire dalla quale si determina il trasferimento della proprietà a titolo originario, libera da pesi o pregiudizi, in capo all’autorità espropriante o, se soggetto diverso, al beneficiario del potere espropriativo.

La cessione volontaria

La cessione volontaria è un negozio bilaterale concluso tra proprietario del bene immobile e beneficiario dell’espropriazione, avente causa tipica nella realizzazione del procedimento espropriativo mediante una forma alternativa al decreto di esproprio e la forma di uno strumento privatistico

Espropriazione e retrocessione: bene espropriato e interesse generale

L’espropriazione per pubblica utilità quale disciplinata dal t.u. espropri, tipica espressione dell’esercizio dei c.d. poteri ablatori reali, viene definita come il provvedimento che ha l’effetto di costituire un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto (espropriante) previa estinzione del diritto in capo ad altro soggetto (spropriato) al fine di consentire la realizzazione di un’opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di un indennizzo

Espropriazione quale presupposto della retrocessione

In origine i rapporti tra espropriazione e retrocessione erano interpretati come separazione strutturale e funzionale tra i due istituti, individuando nella prima un antecedente storico della seconda. In realtà tale impostazione lascia senza risposte la domanda sul perché la retrocessione debba avere luogo, potendo immaginare, in assenza di qualunque legame sistematico con la precedente espropriazione, che il beneficiario dell’esproprio possa trattenere il bene, e venderlo a condizioni migliori.

Retrocessione: il ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato

L’effetto della retrocessione consiste nel ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato da parte dell’espropriante nei confronti del proprietario a cui tale bene fu coattivamente sottratto, nell’ambito di un procedimento espropriativo. A fronte di tale ritrasferimento, il privato è tenuto a corrispondere un prezzo che prende il nome di corrispettivo della retrocessione. Se non concordato tra le parti è definito con le stesse modalità previste per l'indennità di esproprio.

Natura e prescrizione del diritto di retrocessione

Vi è concordia nell’affermare che la retrocessione è un diritto soggettivo di natura potestativa a contenuto patrimoniale. Se si considera che il diritto potestativo è definito come il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla, si comprende come di fronte a tale diritto l’ente espropriante si trovi in una situazione di soggezione nei confronti dell’iniziativa per ottenere la retrocessione

Soggetti e oggetti della retrocessione

L’individuazione dell’oggetto della retrocessione non pone particolari problemi, essendo identificabile con quei beni che sono stati sottratti coattivamente nell’ambito di un procedimento espropriativo e che successivamente non sono stati utilizzati per eseguire l’opera pubblica o di pubblica utilità alla cui realizzazione furono destinati. Anche l’individuazione del soggetto passivo della retrocessione risulta abbastanza agevole, trattandosi del beneficiario dell’espropriazione.

La tutela giurisdizionale in materia di retrocessione: giurisdizione esclusiva vs. giurisdizione di legittimità

La configurazione della situazione giuridica soggettiva da riconoscersi in capo all’espropriato quale diritto soggettivo alla retrocessione (in caso di retrocessione totale, come pure di retrocessione parziale, se interviene la dichiarazione di inservibilità), oppure quale interesse legittimo a che l’amministrazione valuti se utilizzare o meno i beni relitti in funzione dell’opera realizzata (nell’ipotesi della retrocessione parziale) comporti la tutela giurisdizionale dell’ex proprietario.

Il danno da mancata retrocessione

Nei casi in cui sia impossibile il ritrasferimento del bene espropriato, la giurisprudenza ritiene che l’ex proprietario avrà diritto al risarcimento del danno extracontrattuale da mancata retrocessione. Il risarcimento viene quantificato come differenza tra il valore del bene al momento della sentenza di accertamento del diritto alla retrocessione e il prezzo che l’espropriato avrebbe dovuto corrispondere se la restituzione fosse stata concretamente possibile.

Causa fondante la retrocessione totale

Il principale elemento di differenziazione tra retrocessione totale e parziale è dato dalla causa a fondamento. La qualifica non va dunque riferita agli immobili espropriati, bensì al grado del loro utilizzo: la retrocessione parziale può riguardare un intero suolo espropriato, quella totale interessare solo parte dei suoli dichiarati di pubblica utilità. Si conferma, in tal modo, che quello che conta è non tanto l’oggetto quanto i diversi presupposti dell'una e dell'altra forma di retrocessione

La retrocessione: esecuzione dell'opera

Il legislatore del t.u. ha aderito a quegli orientamenti giurisprudenziali minoritari che parificavano l’inizio dei lavori alla completa realizzazione dell’opera, senza considerare che tale concessione di favore alla pubblica amministrazione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla verifica del permanere dell’utilità pubblica. La giurisprudenza prevalente, invece, non riteneva sufficiente il mero inizio dei lavori, richiedendo che ne fossero realizzate almeno le strutture essenziali.

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