TRASFERIMENTO DEL DIRITTO

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L’atto di cessione volontaria e l’art.11 legge 241/1990

La riflessione sulla natura giuridica dell’atto di cessione ha coinvolto anche il rapporto con gli accordi procedimentali introdotti nel nostro ordinamento dall’art. 11 l.241/1990. Il collegamento era inevitabile, anche in considerazione della funzione attribuita dal legislatore e dall’elaborazione giurisprudenziale all’atto di cessione, da sempre individuata nell’intento deflativo del contenzioso, nonché nel perseguimento delle esigenze di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa

Termini entro i quali può essere stipulato l’atto di cessione volontaria

Ai sensi dell’art. 45.1il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene fin da quando è dichiarata la P.U. dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio. Dal richiamato disposto normativo è possibile così individuare un termine iniziale ed uno finale. Il termine iniziale dilatatorio è costituito dalla dichiarazione della pubblica utilità, quello finale dalla data di esecuzione del decreto di esproprio

Mancata stipula dell'atto di cessione entro i termini

Per accordo di cessione si intende l’atto contenente la dichiarazione del proprietario di convenire la cessione volontaria del bene. Ha natura obbligatoria e non traslativa: la ditta si obbliga alla stipula dell’atto di cessione volontaria, pena la caducazione degli effetti giuridici dell’accordo. L’atto di cessione si caratterizza invece proprio per l’effetto traslativo del bene: le parti non si limitano a concordare l'indennità ma stipulano un contratto che attua il trasferimento di proprietà

Forma dell’atto di cessione volontaria

Per il negozio di cessione volontaria, alla pari di tutti i contratti stipulati dalla P.A, è richiesta la forma scritta ad substantiam, e ciò vista la natura costitutiva dell’atto che comporta effetti traslativi del bene. Si ritiene generalmente assolta in presenza della dichiarazione di volontà delle parti, stipulata dal legale rappresentante dell’Amministrazione e dall’espropriato. Non è dunque sufficiente che alla dichiarazione del proprietario segua il provvedimento dell’organo competente

Atto di cessione volontaria: utilità, nullità, annullabilità

L’invalidità dell’atto di cessione può articolarsi in nullità ed annullabilità. Riguardo all’invalidità dell’atto di cessione conseguente a vizi od irregolarità commessi dall’espropriante nella fase antecedente alla conclusione dell’atto, è stata affermata la riconducibilità ad ipotesi di annullabilità relativa, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa PA. È stata ritenuta altresì applicabile la disciplina della convalida del contratto, annullabile se stipulato da organo incompetente

Decreto di esproprio

L’ultimo tassello del procedimento espropriativo ha ad oggetto l’emanazione e l’esecuzione del decreto di esproprio disciplinati rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 327/2001 .

Modi di acquisto della proprietà da parte della P.A.: esproprio, occupazione appropriativa e occupazione usurpativa

Nell’ambito del diritto pubblico, l’acquisizione del bene da parte dell’ente pubblico può avvenire per fatti di diritto internazionale (confisca e requisizione bellica) o di diritto pubblico interno (successione tra enti); oppure in forza di atti pubblicistici espressione del potere ablatorio della P.A. (confisca, requisizione in proprietà, espropriazione, ecc.).

Il decreto di esproprio

La fase conclusiva del procedimento espropriativo è quella in cui viene emanato il decreto di esproprio, fase a partire dalla quale si determina il trasferimento della proprietà a titolo originario, libera da pesi o pregiudizi, in capo all’autorità espropriante o, se soggetto diverso, al beneficiario del potere espropriativo.

La cessione volontaria

La cessione volontaria è un negozio bilaterale concluso tra proprietario del bene immobile e beneficiario dell’espropriazione, avente causa tipica nella realizzazione del procedimento espropriativo mediante una forma alternativa al decreto di esproprio e la forma di uno strumento privatistico

Espropriazione e retrocessione: bene espropriato e interesse generale

L’espropriazione per pubblica utilità quale disciplinata dal t.u. espropri, tipica espressione dell’esercizio dei c.d. poteri ablatori reali, viene definita come il provvedimento che ha l’effetto di costituire un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto (espropriante) previa estinzione del diritto in capo ad altro soggetto (spropriato) al fine di consentire la realizzazione di un’opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di un indennizzo

Espropriazione quale presupposto della retrocessione

In origine i rapporti tra espropriazione e retrocessione erano interpretati come separazione strutturale e funzionale tra i due istituti, individuando nella prima un antecedente storico della seconda. In realtà tale impostazione lascia senza risposte la domanda sul perché la retrocessione debba avere luogo, potendo immaginare, in assenza di qualunque legame sistematico con la precedente espropriazione, che il beneficiario dell’esproprio possa trattenere il bene, e venderlo a condizioni migliori.

Retrocessione: il ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato

L’effetto della retrocessione consiste nel ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato da parte dell’espropriante nei confronti del proprietario a cui tale bene fu coattivamente sottratto, nell’ambito di un procedimento espropriativo. A fronte di tale ritrasferimento, il privato è tenuto a corrispondere un prezzo che prende il nome di corrispettivo della retrocessione. Se non concordato tra le parti è definito con le stesse modalità previste per l'indennità di esproprio.

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