TRASFERIMENTO DEL DIRITTO

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Natura e prescrizione del diritto di retrocessione

Vi è concordia nell’affermare che la retrocessione è un diritto soggettivo di natura potestativa a contenuto patrimoniale. Se si considera che il diritto potestativo è definito come il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla, si comprende come di fronte a tale diritto l’ente espropriante si trovi in una situazione di soggezione nei confronti dell’iniziativa per ottenere la retrocessione

Soggetti e oggetti della retrocessione

L’individuazione dell’oggetto della retrocessione non pone particolari problemi, essendo identificabile con quei beni che sono stati sottratti coattivamente nell’ambito di un procedimento espropriativo e che successivamente non sono stati utilizzati per eseguire l’opera pubblica o di pubblica utilità alla cui realizzazione furono destinati. Anche l’individuazione del soggetto passivo della retrocessione risulta abbastanza agevole, trattandosi del beneficiario dell’espropriazione.

La tutela giurisdizionale in materia di retrocessione: giurisdizione esclusiva vs. giurisdizione di legittimità

La configurazione della situazione giuridica soggettiva da riconoscersi in capo all’espropriato quale diritto soggettivo alla retrocessione (in caso di retrocessione totale, come pure di retrocessione parziale, se interviene la dichiarazione di inservibilità), oppure quale interesse legittimo a che l’amministrazione valuti se utilizzare o meno i beni relitti in funzione dell’opera realizzata (nell’ipotesi della retrocessione parziale) comporti la tutela giurisdizionale dell’ex proprietario.

Il danno da mancata retrocessione

Nei casi in cui sia impossibile il ritrasferimento del bene espropriato, la giurisprudenza ritiene che l’ex proprietario avrà diritto al risarcimento del danno extracontrattuale da mancata retrocessione. Il risarcimento viene quantificato come differenza tra il valore del bene al momento della sentenza di accertamento del diritto alla retrocessione e il prezzo che l’espropriato avrebbe dovuto corrispondere se la restituzione fosse stata concretamente possibile.

Causa fondante la retrocessione totale

Il principale elemento di differenziazione tra retrocessione totale e parziale è dato dalla causa a fondamento. La qualifica non va dunque riferita agli immobili espropriati, bensì al grado del loro utilizzo: la retrocessione parziale può riguardare un intero suolo espropriato, quella totale interessare solo parte dei suoli dichiarati di pubblica utilità. Si conferma, in tal modo, che quello che conta è non tanto l’oggetto quanto i diversi presupposti dell'una e dell'altra forma di retrocessione

La retrocessione: esecuzione dell'opera

Il legislatore del t.u. ha aderito a quegli orientamenti giurisprudenziali minoritari che parificavano l’inizio dei lavori alla completa realizzazione dell’opera, senza considerare che tale concessione di favore alla pubblica amministrazione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla verifica del permanere dell’utilità pubblica. La giurisprudenza prevalente, invece, non riteneva sufficiente il mero inizio dei lavori, richiedendo che ne fossero realizzate almeno le strutture essenziali.

Retrocessione totale: la tutela giurisdizionale

Si tratta di un diritto che sorge automaticamente una volta che, passati dieci anni, decade la dichiarazione di pubblica utilità, di fronte al quale l’amministrazione espropriante si trova in una situazione di mera soggezione all’iniziativa del titolare del diritto medesimo. Identica situazione giuridica soggettiva è riconosciuta, in ipotesi di retrocessione parziale, in capo all’espropriato il quale abbia richiesto e ottenuto dal beneficiario dell’espropriazione l’indicazione dei beni relitti.

La retrocessione parziale

A differenza dell’ipotesi della retrocessione totale, la retrocessione parziale si ha quando l’opera è stata realizzata, ma non sono stati utilizzati tutti i beni espropriati, nel senso che alcuni di essi non hanno ricevuto la destinazione prevista. In questo caso, si è dunque di fronte non a una mancata tempestiva realizzazione, come nel caso della retrocessione totale, ma di un’opera realizzata in termini quantitativamente ridotti rispetto a quelli in origine previsti.

Gli adempimenti procedurali nella retrocessione parziale

Con la legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità, ai fini dell’esercizio del diritto di retrocessione parziale, non era previsto che l’espropriato si attivasse presso l’ente espropriante. Spettava infatti a quest'ultimo pubblicare l’elenco dei beni che, non servendo più all’eseguimento dell’opera pubblica, erano in condizione di essere rivenduti. Oggi, il procedimento di retrocessione ha inizio ad istanza della parte interessata, individuata espressamente nell'espropriato.

La dichiarazione di inservibilità nella retrocessione parziale

La dichiarazione di inservibilità subordina il diritto alla restituzione del bene espropriato. Si tratta di valutare non se il bene espropriato sia utilizzabile per soddisfare qualsivoglia interesse pubblico, ma se possa essere ancora utilizzato per realizzare quella determinata e specifica opera pubblica che era stata prevista quando fu avviato il processo di espropriazione. La dichiarazione di inservibilità è sottoposta ad una limitazione temporale: la previsione di termine della realizzazione

Tutela giurisdizionale in materia di retrocessione parziale

Oggi, nella vigenza del t.u. espropri, a distanza di quasi centocinquant’anni, la natura della situazione giuridica soggettiva dell’espropriato nell’ipotesi della retrocessione parziale è rimasta immutata. Ci si trova, infatti, in presenza di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, riconosciuta in capo all’ex proprietario, a che il soggetto beneficiario dell’espropriazione o, in mancanza, l’ente espropriante, si pronuci circa l’inservibilità dei beni ablati.

Il corrispettivo della retrocessione

Nella valutazione del corrispettivo bisogna applicare lo stesso criterio di quantificazione utilizzato in sede di liquidazione dell’indennità di esproprio: se il bene fu considerato edificabile ai fini espropriativi, con l’applicazione del relativo criterio indennitario, similmente occorrerà fare in sede di quantificazione della retrocessione. Nulla impedisce dunque che il prezzo della retrocessione, pur nell’identità dei criteri di determinazione, sia più alto dell’indennità a suo tempo fissata

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