L'art. 23, primo comma, lett. f), DPR 327/2001 intende affermare che l’Amministrazione, una volta disposto l’esproprio, non può procedere sic et simpliciter all’apprensione del bene, dovendo dare preventivo avviso all’originario proprietario del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’occupazione materiale dell’immobile; erroneo pertanto assumere che tale adempimento debba essere contestuale al provvedimento di esproprio.