Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione in materia agraria, non rileva la contrapposizione tra "area edificabile" (per la quale non è ammesso tale diritto) e "area non edificabile" (con riguardo alla quale esso è consentito), bensì quella tra aree destinate ad usi "agricoli" e aree destinate, invece, ad "utilizzazione" diversa (ovvero edilizia, industriale o turistica), ancorché non edificabili, purché non suscettibili di utilizzazioni economiche per effetto dello sfruttamento agricolo.