Anche dopo la modifica apportata dall’art. 25, comma 1, lett. b-ter), d.l. n. 133 del 2014 all'art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990, che ha accresciuto la tutela del privato da un indebito esercizio del potere di autotutela decisoria preordinato alla rimozione di un atto ad efficacia durevole, il potere di revoca di una concessione demaniale resta discrezionale. pur esigendo una valutazione di opportunità.