EDILIZIA URBANISTICA CASA

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Casi in cui è necessario il permesso di costruire anche per gli interventi pertinenziali

È necessario il permesso di costruire anche per gli interventi pertinenziali che gli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell’edificio principale (art. 3, comma 1, lettera e.6 DPR n. 380/2001).

Quando è necessario il titolo edilizio per la realizzazione di opere di copertura

Nel caso si realizzi un cambio di destinazione d’uso trasformando un solaio di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, mediante specifici interventi edilizi, è necessario il permesso di costruire, non essendo realizzabile detta trasformazione tramite s. c. i. a. né con comunicazione di inizio lavori ex art. 6, DPR 380/2001.

Titolo edilizio necessario per la realizzazione di cancelli, sbarre e recinzioni

In linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d. i. a. (ora s. c. i. a.) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico – edilizia, occorrendo — invece — il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.

Titolo edilizio necessario per interventi di restauro, risanamento conservativo, ricostruzione e ristrutturazione

Non può essere ascritto al restauro o risanamento conservativo un intervento edilizio implicante un incremento di superficie o un mutamento di sagome o di destinazione d'uso che devono essere, in ogni caso, preceduti dall'acquisizione del relativo titolo edilizio, ravvisabile nel c.d. permesso di costruire: si tratta infatti di una ristrutturazione edilizia.

Occorre il rilascio del permesso di costruire per le tettoie aventi un'autonoma rilevanza

Occorre il rilascio del permesso di costruire per le tettoie aventi una loro autonoma rilevanza e che, comunque, incidano su volumi e sagome, il cui regime normativo è quello della onerosità.

L’appartenenza del bene è presupposto indispensabile per effettuare un intervento edilizio

L’appartenenza del bene al soggetto che vuole effettuare l’intervento edilizio o comunque l’esistenza di un titolo che lo legittimi a effettuarlo, costituisce un antecedente logico di ogni considerazione in ordine alle regole da seguire per effettuare quell’intervento.

Lo strumento urbanistico attuativo quale presupposto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio

Lo strumento attuativo, quale presupposto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia; e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata.

Casi eccezionali in cui è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio in assenza di strumento urbanistico

In linea di principio, sono eccezionali e di stretta interpretazione i casi in cui il p.r.g. (o lo strumento urbanistico equivalente) consenta il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo.

Il titolo abilitativo edilizio non può essere sostituito da altre autorizzazioni equivalenti

Dagli atti funzionali alla tutela di interessi pubblici diversi da quello urbanistico-edilizio non può inferirsi in via diretta l’assentimento di opere sotto il profilo edilizio, essendo tale valutazione del tutto estranea ad essi.

Distinzione tra rinnovo e proroga del titolo edilizio (art. 15 del d.P.R. n. 380/2001)

In base alla ratio sottesa all’imposizione dei termini che scandiscono diversi aspetti del permesso di costruire, si ricava la preoccupazione del legislatore a che l’attività edilizia sia soggetta ad un controllo anche sul piano temporale, affinché l’amministrazione possa sempre conoscere, con un considerevole grado di certezza, quelle che sono le attività di trasformazione urbanistica in atto sul suo territorio.

Condizioni per la formazione del titolo edilizio per silenzio della p.a.

Ai fini della formazione del titolo edilizio per silentium è necessario che risulti provata anche la conformità dell'intervento richiesto alla disciplina edilizia e urbanistica in vigore. In caso contrario, il richiedente, sulla base dell'inerzia della p.a., verrebbe ad ottenere un ampliamento della propria sfera giuridica, in termini di assenso all'esercizio dello ius aedificandi, che non avrebbe potuto conseguire mediante l'ordinario procedimento espresso.

La nozione di variante in corso d'opera in senso proprio e differenza con le varianti essenziali

Le modifiche, sia qualitative che quantitative apportate al progetto originario, possono considerarsi “varianti in senso proprio” soltanto quando il progetto già approvato non venga comunque radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo: al riguardo, necessita fare riferimento a diversi indici, quali la superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonché le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato.

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