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Le indennità aggiuntive spettanti al coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale per esproprio di aree non edificabili

L’esigibilità dell’indennità aggiuntiva procede in un unicum con quella dovuta per l’ablazione del terreno: la fonte per entrambe è sempre rappresentata dalla perdita del terreno, solo che per quella definitiva significa la conversione del diritto fondiario (traslato in seguito all’ablazione) in obbligazione economica, per quella accessoria invece la perdita di chance lavorativa.

L'indennità aggiuntiva per esproprio dovuta ai soggetti terzi che sono in rapporto diretto con il terreno oggetto dell’ablazione mediante un contratto agrario

L’art. 42 del T.U.Es. disciplina e tutela nella sua previsione i soggetti terzi che sono in rapporto diretto con il terreno oggetto dell’ablazione mediante un contratto agrario, e traggono il loro sostentamento dalla lavorazione agricola della terra. La finalità principale è quella di agire in compensazione con il danno subito per la privazione del fondo a cui era legata l’attività agricola posta in essere.

Stima e liquidazione dell'indennità aggiuntiva dovuta al fittavolo ex art. 42 T.U. espropri

L’art. 42 del T.U.Es. tramite il richiamo dell’art. 40, comma 4, prevede l’applicazione del valore agricolo medio per la determinazione dell’indennità dovuta al terzo possessore del bene, così come riconosciuto al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

Il valore di arbitrato rituale di cui all'art. 21 t.u. espropri

L’art. 21 del D.P.R. 327/2001, nel definire il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, illustra uno speciale procedimento deflattivo di un possibile contenzioso tramite il rito giudiziario di opposizione dell’indennità articolata in decreto, così come definita dalla Commissione provinciale espropri.

Finalità e condizioni dell'art. 21 T.U. espropri

Le finalità dell’istituto della nomina dei tre tecnici per la determinazione dell'indennità di esproprio sono contraddistinte dalla possibilità di ricorrere ad un’autorevole fonte tecnica per la qualificazione della stima indennitaria, permettendo non solo un incontro della volontà del richiedente, ma anche l’ausilio di un metodo democratico di maggioranza per il riconoscimento della somma dovuta in seguito alla spoliazione della proprietà privata.

L'istanza di nomina del collegio peritale per la determinazione dell'indennità di esproprio

Il momento di impulso per la nomina del collegio dei tecnici di cui all'art. 21 T.U. espropri è dato dall’istanza del soggetto avente interesse (proprietario), la quale, una volta pervenuta positivamente in relazione all’invito di cui al comma 2 dell’art. 21, produce l’obbligo per l’autorità espropriante di provvedere (art. 21 comma 3).

La nomina del terzo tecnico nel collegio per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio

Se il tecnico indicato dal proprietario trova la sua legittimazione nella nomina dell’Autorità espropriante che, a sua volta “ufficializza” il proprio, probabilmente con atto amministrativo dedicato, quello dichiarato “terzo” è invece nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario rientra il bene oggetto di ablazione e di cui si deve rendere definitiva la stima indennitaria rispetto alle parti coinvolte. (art. 21, comma 4, T.U.Es.).

Facoltà partecipative degli espropriandi al procedimento peritale di determinazione dell'indennità di esproprio

L’art. 21, commi 7 e 8, T.U.Es. disciplina la fase di apertura alle espressioni di volontà del privato che subisce la procedura ablatoria all'avvio delle operazioni del collegio peritale tramite il “sopralluogo” sull’area oggetto di esproprio.

L’impugnazione della decisione del collegio arbitrale ex art. 54 del d.P.R. 327/2001

L’art. 54 del d.P.R. 327/2001 fissa i presupposti per l’esercizio dell’azione di opposizione alla stima, sia quella divenuta definitiva ad opera della Commissione provinciale espropri ex art. 41 T.U.Es., sia quella determinata mediante operazione peritale della terna tecnica.

I soggetti delegati all'espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica

In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, beneficiario dell'espropriazione è il Comune, in favore del quale l'espropriazione è pronunciata, sicché è il Comune stesso ad essere obbligato al pagamento dell'indennità di espropriazione e di occupazione, anche quando gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione delle aree sia attuata dagli istituti e dalle cooperative.

La delega all'esproprio ex art. 60 L. 865/1971 a cooperative per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare

In ipotesi di “delega all'esproprio” ex art. 60 L. n. 865/71 a cooperativa edilizia, sussiste corresponsabilità nella causazione del danno consistente nella perdita della proprietà per effetto dell'intervenuta occupazione appropriativa, con conseguente condanna in solido al risarcimento del danno del delegante, che abbia omesso l’esercizio dei poteri di controllo e di intervento e del delegato, che abbia omesso la conclusione della procedura mediante emanazione del decreto di esproprio.

La delega all'I.A.C.P. della procedura espropriativa per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di un I.A.C.P. su delega del comune, quest'ultimo, quale ente delegante, è tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima.

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