L'istanza di nomina del collegio peritale per la determinazione dell'indennità di esproprio

Il momento di impulso per la nomina del collegio dei tecnici è dato dall’istanza del soggetto avente interesse (proprietario), la quale, una volta pervenuta positivamente in relazione all’invito di cui al comma 2 dell’art. 21, produce l’obbligo per l’autorità espropriante di provvedere. (art. 21 comma 3).

L’invito di cui al comma 2 può essere considerato valido non soltanto se comunicato in maniera autonoma, ma anche se specificato nell’atto di determinazione dell’indennità mediante la partecipazione della mera notizia del termine di 20 giorni al destinatario dell’offerta per aderire alla procedura de qua.
Il carattere obbligatorio dell’attivazione della P.A. è richiamato anche dall’art. 22 del d.P.R. 327/2001, in merito al procedimento speciale di urgenza della determinazione dell’indennità provvisoria, il quale concede la facoltà di chiedere quanto cont... _OMISSIS_ ...sto di cui all’art. 21 se non si condivide la valutazione indennitaria ricevuta entro il termine previsto dal comma 1. (art. 22 comma 4)
Occorre specificare che l’obbligatorietà è assistita dalla coercizione di cui all’art. 117 del cod. proc. amm. sul silenzio-rifiuto, per cui in caso di perdurante inadempienza, anche senza diffida, comunque opportuna, si può ricorrere al Giudice amministrativo per l’adempimento forzoso.
Se poi la P.A. dovesse protrarre il proprio stato di inerzia a provvedere entro il termine indicato dal Giudice, la stessa sentenza di condanna potrà anche prevedere la nomina di un Commissario ad acta con poteri di sostituzione ed addebito delle spese occorrenti sulle casse dell’Ente preposto. (art. 117 cod. proc amm. comma 3)
Per giurisprudenza consolidata, la fase che si apre in seguito alla comunicazione di volontà del proprietario è tutt’al... _OMISSIS_ ...te discrezionale per l’Autorità espropriante, ma necessaria e, dunque, non suscettibile né di silenzio né tantomeno di ingiustificabile rifiuto, se occorrenti le condizioni di procedibilità già analizzate.
Il carattere coattivo della procedura di determinazione definitiva della stima, che viene profilato dall’art. 21, è originato dal rapporto che tale norma ha con l’art. 41 del T.U.Es.
L’ultimatum infatti deriva dal bivio in cui si trova l’Autorità espropriante: nominare i periti sull’accettazione del proprietario in merito all’azione del collegio arbitrale oppure inviare la documentazione alla Commissione provinciale espropri.

L’ovvio corollario che ne deriva è l’adempimento obbligatorio della nomina dei periti di competenza nel caso sia il privato a sollecitare l’avvio della valutazione dei tecnici. (TAR PA 683/2009 in www.esproprionline.it)
... _OMISSIS_ ...LF| Più segnatamente, l’Autorità avrà il compito di nominare due dei tre periti, ossia quello indicato dal proprietario e quello di parte.

Il proprio perito potrà essere nominato liberamente, anche nella figura di un dipendente interno dotato di apposite conoscenze oppure esternamente ricorrendo all’affidamento di servizi mediante una procedura partecipata o, ricorrendone i presupposti, mediante l’affidamento diretto sotto soglia secondo le regole di cui al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il terzo perito verrà nominato dal Presidente del Tribunale del circondario nel quale si trova il bene.
Deve essere fissato altresì il termine entro cui effettuare il deposito della stima da parte del collegio così nominato. (art. 21 comma 3)
L’azionabilità della fattispecie del silenzio inadempimento tramite lo strumento giud... _OMISSIS_ ...orso al Giudice amministrativo ricorre perché la P.A. in questo particolare caso agisce iure auctoritatis, cioè nell’esercizio di un potere pubblico ricondotto nell’alveo di previsione di una norma giuridica, affinché venga esplicato un procedimento amministrativo che disponga effetti nella sfera del privato.
Appropriata la definizione della giurisprudenza in tema, che nega per quanto sopra la figura del diritto soggettivo di scelta della procedura di determinazione definitiva della stima così come delineata nell’art. 21, ciò vuol dire che al privato viene riconosciuto l’interesse legittimo all’emissione di un provvedimento che concluda in un dato modo il procedimento amministrativo di definizione dell’indennità di esproprio.
La possibilità di adire il Giudice amministrativo in caso di silenzio rifiuto su una legittima richiesta di nomina peritale è però subordinata alla condizio... _OMISSIS_ ...le della permanenza in uno stato di inerzia dell’Autorità espropriante.
Di significato diverso è invece la fattispecie in cui la P.A. riscontri negativamente siffatta richiesta, motivando il rigetto della stessa.

In questo caso, qualora tali giustificazioni non dovessero essere accettate dall’avente diritto, questi ha la possibilità di adire il G.A. per impugnare autonomamente un’attività procedimentale conclusasi con un parere espresso, ma tale tutela giudiziaria nulla ha a che fare con quella esperibile nel contesto del silenzio inadempimento.

All’uopo, si riporta la casistica in cui le parti abbiano già preso accordi in merito all’indennità da cui ne derivino specifici impegni vicendevoli per la definizione del quantum debeatur, troverebbe ragionevole rigetto l’inattesa richiesta del proprietario di risoluzione della vicenda tramite procedura partecipata della ... _OMISSIS_ ... (TAR PA 606/2008 in www. esproprionline.it)

Riassumendo, ai sensi dell’art. 20 del T.U.Es. viene offerta l’indennità provvisoria al proprietario espropriando.
Questi avrà facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto, l’ipotesi di silenzio produce automaticamente quella di rifiuto.
Nella prima ipotesi si conclude l’accordo e si definisce la cessione del bene con possibilità di ricevere i dovuti benefici previsti in procedura, nella seconda si pone la scelta se addivenire alla definizione della stima a mezzo collegio dei tecnici di cui all’art. 21 su invito della P.A., oppure vincolarsi alla decisione della CPE (Commissione Provinciale Espropri).

La scelta spetta soltanto al soggetto che contesta la somma stimata e su questa l’Autorità non potrà che disporsi obbligatoriamente se trova riscontro positivo.

Al contrario, se ... _OMISSIS_ ...ncia a tale opzione non rispondendo positivamente all’invito, si spoglierà di qualsiasi altra occasione procedurale per potere avvantaggiarsi di un’indennità maggiormente favorevole nei suoi confronti, ciò fintanto che la Commissione provinciale espropri non venga attivata dalla P.A. procedente.
È questo un particolare da evidenziare, in quanto se trascurato al proprietario non rimarrà altro che impugnare l’indennità resa definitiva dalla CPE a decreto definitivo emesso ed innanzi all’Autorità giudiziaria di cui all’art. 54 del T.U.Es., ovvero la Corte di Appello competente ratione materiae.
Il postulato che segue è deduttivo del carattere illegittimo dell’opposto diniego di nominare i propri periti su richiesta dell’avente diritto.
La mancanza di discrezionalità, che comporta un vero e proprio obbligo comportamentale su propulsione del disposto di cui all’ar... _OMISSIS_ ...squo;impugnabilità del provvedimento negatorio con cui l’Ente pubblico si rifiuta di provvedere alla predetta nomina.
Al riguardo, non costituisce motivo giuridicamente valido l’asserita mancanza di formazione dell’elenco di proprietari che non hanno accettato l’indennità offerta.
Rebus sic stantibus, il provvedimento di diniego diventa difficilmente motivabile con ovvie conseguenze innanzi al Giudice amministrativo secondo il contenuto di cui all’art. 3 della legge 241/1990. (TAR NA 2603/2011)

Di notevole interesse è infine la fattispecie in cui ad avanzare l’istanza di cui alla citata norma sia uno solo dei comproprietari, trattandosi di fondo indiviso.
In tale contesto, vige un pacifico orientamento giurisprudenziale che considera in tema di communio pro indiviso, ossia di appartenenza a più proprietari di un bene senza divisione ... _OMISSIS_ ...ote, il principio dell’infrazionabilità dell’indennità.
Più segnatamente, il singolo comproprietario è titolare di un autonomo diritto di azionare la tutela sia procedimentale sia giudiziaria al fine di garantire il soddisfacimento di una migliore indennità per l’esproprio subito.

Ciò vuol significare che non vi è tra essi una solidarietà attiva per l’ottenimento dell’adempimento creditizio, come invero si può desumere dal lato passivo, ma ognuno è svincolato dai rimanenti anche al fine dell’accettazione mediante un singolo atto consensuale.
Nella fattispecie esposta è comunque apprezzabile l’opportunità che il singolo chieda la procedura di determinazione dell’indennità mediante la nomina del collegio arbitrale.
A contrario, bisogna tuttavia evidenziare che non sempre l’istanza del privato debba trovare necessariamente ... _OMISSIS_ ...contro.
È il caso in cui ragioni di economicità amministrativa possono fornire fondamento all’apertura di un dibattito sull’istanza di nomina del collegio da parte dell’Autorità pubblica interessata.
Un esempio che appartiene al passato poteva verificarsi nel caso di terreni edificabili per i quali veniva considerato come parametro valutativo il valore ICI.
Una fattispecie questa che accadeva prima della pronuncia n. 338/2011 della Corte Costituzionale in merito all’art. 37, comma 7 T.U.Es., poi caducato, che “indicizzava” al valore ICI, dichiarato o denunciato, l’indennità di stima in merito a terreni edificabili.
La ragione di non procedere alla nomina della Terna poteva risiedere nella mancanza di interesse che il proprietario aveva nel ricevere l’offerta di un’indennità provvisoria che comunque già superava il valore dichiar... _OMISSIS_ ...uo;imposta comunale.

Tutto ciò si traduceva in un’ingiusta locupletazione a favore del proprietario ed un gravoso addebito della spesa dei tecnici a carico dell’Autorità espropriante perché se, nominato il collegio, si configurava una maggiore alea di pervenire nella relazione peritale ad un’indennità superiore a quella provvisoria, pur se questa era già di entità maggiore rispetto ai valori comunali.
Si discute, poi, se i compensi della terna vadano soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari.

La disciplina in materia è dettata dalla L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, il cui art. 3, comma 1 così prevede: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e si subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubbli... _OMISSIS_ ...i a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, […]dedicati”.
Da ciò ne deriva un obbligo di tracciabilità per la seguente contrattualistica: 1) contratti di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Titolo II, Parte I dello stesso Codice dei contratti; concessione di lavori pubblici; contratti di partenariato pubblico-privato; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.
La determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha specificato che i pagamenti a soggetti che non fanno parte della filiera delle imprese appaltatrici non sono soggetti alla disciplina sui flussi finanziari.
Pertanto, i due tecnici nominati dall’espropriato e dal Presidente del Tribunale sfuggono per i rispettivi pagamenti al... _OMISSIS_ ... specificato, non così per quello nominato dall’Autorità espropriante in quanto dotato dei requisiti di legge per la tracciabilità finanziaria.