Natura della ristrutturazione e differenza con gli altri tipi di interventi edilizi

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA --> NATURA E DIFFERENZE DA ALTRI INTERVENTI

Il rispetto dell’identità tra sagoma e volume distingueva la ristrutturazione dalla nuova costruzione anche prima del 2001, per cui secondo la giurisprudenza si restava nell'ambito della ristrutturazione solo quando ad un manufatto preesistente fossero apportate modifiche qualitative inidonee ad incidere sulla volumetria, sulla superficie e sulla sagoma del fabbricato ovvero quando, a seguito della demolizione di un manufatto precedente, ne venisse realizzato, a breve distanza di tempo, uno nuovo, purché tuttavia uguale per sagoma, volume e superficie. Negli altri casi si cadeva nell'ambito della nuova costruzione.

Le disposizioni della L.R.Toscana n. 1/2005 - che ammettono la demolizione di volumi secondari con ricostruzione in differente collocazione e le addizioni funzionali all’edificio o... _OMISSIS_ ...ono essere comunque coordinate con la norma nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 che, per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riconduce gli interventi di demolizione e ricostruzione alla categoria della ristrutturazione edilizia a condizione che sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.

Nell'ambito delle opere edilizie anche alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1 lett. d) - la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dett... _OMISSIS_ ... l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

L'art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riconduce la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalità di recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma, l'identità della complessiva volumetria del fabbricato e la copertura dell'area di sedime, senza alcuna variazione rispetto all'originario edificio.

L’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 6 giugno 2001,... _OMISSIS_ ...ce la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalità di recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascriversi nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma; l’identità della complessiva volumetria del fabbricato, e la copertura dell’area di sedime, senza alcuna variazione rispetto all’originario edificio. Qualora tali parametri non risultino rispettati, l’intervento deve essere qualificato come “nuova costruzione” e sottoposto alla relativa disciplina.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e), t.u. dell’edilizia, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente, intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, c... _OMISSIS_ ...ervento di nuova costruzione, e non di ristrutturazione edilizia.

L’identità della volumetria e della sagoma costituisce un limite per gli interventi di ristrutturazione che comportano la previa demolizione dell’edificio.

La ristrutturazione, se può spingersi fino all’estremo della demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, sconta però in tal caso il vincolo che il nuovo edificio deve essere del tutto fedele a quello preesistente.

Differisce dalla manutenzione straordinaria - che non può comportare alcun aumento della volumetria complessiva dell’edificio né mutamento tra le categorie funzionali della destinazione d’uso - la ristrutturazione edilizia che non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio atteso che tali interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad... _OMISSIS_ ...n tutto o in parte diverso dal precedente.

Si è in presenza di una ristrutturazione edilizia e non di un'attività di restauro conservativo quando le opere realizzate consistono in alterazioni strutturali, funzionali e volumetriche dell'immobile: in altre parole, si ha una ristrutturazione edilizia ogniqualvolta si accerti la realizzazione di una complessiva attività di trasformazione urbanistico - edilizia di un complesso immobiliare, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e di vincolo.

Costituisce ristrutturazione edilizia l'ampliamento della preesistente costruzione destinato a soddisfare esigenze abitative, con mutamento di destinazione d'uso e dell'aspetto esteriore con riguardo all'apertura di una finestra, non qualificabile quale di mero restauro e consolidamento.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10 comma 1 lettera c), come modificato dalla L. 164/2014, non si addicono ad una strut... _OMISSIS_ ...nserva la propria originaria identità (nel senso di limitarsi a manutenerla, restaurarla ovvero consolidarla staticamente, introducendo elementi di rafforzamento o eliminando elementi di fatiscenza), che invece determina un nuovo carico urbanistico.

Si distinguono i casi in cui, nell'ambito delle opere edilizie, si verifica una semplice "ristrutturazione" (modificazioni esclusivamente interne, che abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura) e quelli in cui è ravvisabile la "ricostruzione" (allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria); in presenza... _OMISSIS_ ...i, si verte, invece, nell'ulteriore ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

Un intervento edilizio che prevede la parziale modifica della destinazione d’uso assentita, in particolare con la eliminazione della destinazione artigianale-produttiva e la sua trasformazione in commerciale, non può essere consideraato “manutenzione straordinaria”, incompatibile con la realizzazione di interventi che comportino modifiche delle destinazioni d’uso (ex art. 3 comma 1 lett. b) DPR n. 380/2001), ma di “ristrutturazione edilizia”.

L’elemento che contraddistingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella trasformazione del territorio già compiuta, che può avvenire con due modalità operative, una conservativa e una sostitutiva della preesistente struttura fisica, mediante un insieme sistema... _OMISSIS_ ...he possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Una nuova costruzione presuppone una trasformazione del territorio, mentre la ristrutturazione edilizia è caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto; la seconda quindi si caratterizza per la diversità dell’organismo edilizio prodotto dall’intervento di trasformazione rispetto al precedente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, rientrano all’interno della categoria della ristrutturazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria rispetto all’edificio preesistente, senza necessità di identità di sagoma, a seguito dell’introduzione della legge n. 98/2013. Mentre in ipotesi di ricostruzione con volumetria diversa si esce dall’ambito della ristrutturazione e si rientra nell’ambito della nuova edificazione di cui alla lettera e) del suddetto arti... _OMISSIS_ ..., del DPR n. 380/01.

Gli interventi edilizi che alterino l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti o la modifica e ridistribuzione dei volumi non possono configurarsi né come manutenzione straordinaria né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia.

Non può essere ascritto al restauro o risanamento conservativo, ma alla ristrutturazione edilizia, un intervento implicante un incremento di superficie o un mutamento di sagome o di destinazione d'uso che devono essere, in ogni caso, preceduti dall'acquisizione del relativo titolo edilizio, ravvisabile nel c.d. permesso di costruire.

Per aversi una ristrutturazione edilizia occorre che sia conservata la struttura fisica della costruzione preesistente o che questa sia oggetto di una ricostruzione se non fedele, comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della struttura p... _OMISSIS_ ...LF|
Nel "corpus "dedicato alla "ristrutturazione edilizia ", - almeno fino alla novella introdotta dal D.L. n. 69 del 2013 - sono presenti due distinti tipi di ristrutturazione aventi entrambi la loro fonte nell'art. 3, comma primo, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che il successivo art.10, lett. c) si risolve solo in una norma di indicazione dei casi di ristrutturazione sottoposti a permesso di costruire: quella cosiddetta "conservativa ", che può comportare anche l'inserimento di nuovi volumi o la modifica della sagoma; quella cosiddetta "ricostruttiva ", attuata mediante demolizione, anche parziale, e ricostruzione, nel rispetto del volume e della sagoma dell'edificio preesistente, con la conseguenza che, in difetto, viene a configurarsi una nuova costruzione.

La ristrutturazione edilizia si caratterizza per la diversità dell'organismo edilizio prodotto dall'intervento di trasformazione... _OMISSIS_ ...ecedente e si distingue dalla nuova costruzione perché, mentre quest'ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è, invece, caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto la stessa trasformazione del territorio c'è già stata in precedenza.

Prima dell'entrata in vigore della nuova vigente formulazione dell'art. 3 lettera b) del D.P.R.380/2001, come integrato con le aggiunte di cui al d.l. 12 settembre 2014, convertito in L. 11 novembre 2014 n.164, gli interventi che alterino anche sotto il profilo della mera distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile, o aumentino la superficie interna, ovvero implichino, a parità di essi, una ridistribuzione dei volumi, non si potevano configurare come manutenzione straordinaria, ma rientravano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, configurandosi in questi casi il rinnovo di parti strutturali dell'edificio.

La ricostruzione su ruderi... _OMISSIS_ ...dquo;nuova costruzione”, in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata.

Gli interventi edilizi che determinano la creazione di nuova volumetria ed incidono sui prospetti del fabbricato, configurano interventi di ristrutturazione edilizia, come pure la realizzazione di muri di consistenti dimensioni non può essere ricompresa nell’ambito della manutenzione straordinaria.

L’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, m... _OMISSIS_ ...ficazione di cui si conservi la struttura fisica, sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita con ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente.

La modesta traslazione della costruzione sul lotto di pertinenza non comporta necessariamente la qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”: infatti la ristrutturazione edilizia è compatibile con lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originariamente occupato.<...


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