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Casi di proroga ex lege delle occupazioni d'urgenza finalizzate all'esproprio

E’ da escludere che il termine per l’espropriazione possa essere prorogato attraverso il differimento dell’occupazione e questo anche in riferimento alle proroghe legislative intervenute (art. 1, comma 1 DL n. 390/2001 e art. 6- quater D.L. 314/2004), cui vanno riconosciuti effetti limitatamente all’occupazione d’urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge n. 219/1981.

La proroga dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza stabilita dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4

A norma della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4, le proroghe dei termini di occupazione d'urgenza disposte per legge, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

La formazione dello stato di consistenza dei luoghi preordinato all’occupazione d’urgenza

Il verbale di consistenza, al di là delle espressioni in esso utilizzate, è funzionalmente destinato a documentare l’attività materiale di presa del possesso dell’immobile, nei limiti ed in conformità di quanto stabilito nel decreto di occupazione, nonché a descrivere, in tale contesto, lo stato e la consistenza del medesimo immobile.

Il potere di autotutela dei beni pubblici ex art. 823 comma secondo c.c.

Il potere di autotutela ex art. 823 comma secondo c.c. è correlato alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene pubblico in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto e quali ne siano le cause, collegandosi l’autotutela demaniale al regime dominicale del bene pubblico, in coerenza con le funzioni amministrative di disciplina, ordinata gestione e uso del bene medesimo.

Presupposti che legittimano il potere di autotutela sui beni del demanio pubblico

Per esercitare la c.d. autotutela esecutiva non è necessario il previo accertamento della titolarità del diritto nell’esecuzione per via amministrativa, ma l'immediato ripristino della condizione del bene e dell’accesso alle utilità allo stesso connesse, repressa la fruizione abusiva di chi vi sia frapposto; diversamente, qualora l’amministrazione intenda che sia accertata l’appartenenza alla mano pubblica ricorrerà all’ordinaria azione a disposizione del proprietario.

L’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi

La circostanza che il provvedimento di ritiro del permesso di costruire rechi la stessa motivazione del provvedimento espresso di diniego tardivamente emanato non è indice di eccesso di potere per sviamento: invero, è normale che questo venga motivato in relazione alle stesse ragioni di contrasto con la normativa urbanistica declinate nell’atto tardivo di diniego espresso, costituendo esse i vizi di legittimità su cui il provvedimento di ritiro viene a fondarsi.

L'affidamento dei privati rispetto all'annullamento in autotutela di un titolo edilizio

L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole.

L'annullamento regionale del titolo edilizio

La competenza ad adottare il provvedimento di annullamento regionale del permesso di costruire (art. 39 D.P.R. 380/2001) è del Dirigente e non del Presidente della Giunta Regionale o della Giunta medesima.

I presupposti dell'annullamento d’ufficio dei titoli edilizi

I presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall’originaria illegittimità del provvedimento e dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate nel tempo in capo ai destinatari.

Poteri di autotutela della p.a. sul proprio patrimonio disponibile e indisponibile

La c.d. autotutela patrimoniale delle pubbliche amministrazioni è esercitabile esclusivamente nei confronti di beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile dell’Ente e tale tipo di tutela non è, pertanto, assicurata con riguardo alla gestione dei beni appartenenti alla categoria del patrimonio disponibile.

Ordine di sgombero sul demanio marittimo

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. h) della legge 28.1.1994, n. 84, l’ordine di sgombero del concessionario deve essere assunto dopo aver udito il parere del comitato portuale, ma ciò vale solo per l’ordinario potere che la legge menzionata attribuisce al presidente dell’ente costiero, per cui non trova applicazione in sede di mera esecuzione della prescrizione derivante da una sentenza amministrativa.

Lo sgombero dell’immobile confiscato

La mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero dei beni confiscati alla criminalità organizzata è irrilevante, anche ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, poiché il provvedimento di sgombero è atto dovuto, per la sua natura vincolata ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 823, comma secondo, c.c., e non necessariamente deve essere preceduto dalla destinazione finale del bene.

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