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Profili di responsabilità oggettiva della p.a.: l'art. 2058 c.c.

Per responsabilità oggettiva si intende quel tipo di responsabilità extracontrattuale in cui si prescinde dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo: elemento caratterizzante questo tipo di responsabilità è, quindi, la presenza del solo nesso di causalità.

Il demanio stradale e la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Elemento sintomatico per affermare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. in capo alla P.A è la sussistenza della c.d. relazione custodiale tra la medesima amministrazione e la strada, nel senso che la possibilità concreta di esercitare il potere di fatto sulla cosa va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano.

Il regime legale del patrimonio pubblico

“I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi”, così l’art. 823 c.c. introduce in maniera abbastanza esplicita quella che è la condizione giuridica di trattamento e conservazione della tipologia di beni ascritta nel suddetto gruppo.

L’autotutela amministrativa

Il bene demaniale e quello annoverato nello stesso regime in quanto parte del patrimonio indisponibile sono assoggettati all’egida dell’autotutela amministrativa in funzione dell’interesse pubblico cui risponde l’uso del bene.

Ambito di applicazione e di esclusione dell'autotutela di cui all'art. 823 del codice civile

Il potere di autotutela di cui all’art. 823, comma 2 c.c. si adatta al contesto immobiliare sia demaniale che patrimoniale indisponibile; i due profili coinvolti, soggettivo e oggettivo, devono necessariamente caratterizzare l’esercizio pubblico della “cosa”, significando in caso in cui ciò non avvenga l’interdizione dall’uso dello strumento coattivo di conservazione.

L’autotutela nelle singole categorie di beni demaniali

Secondo l'interpretazione prevalente dell’art. 823, comma 1 c.c., in alternativa alla pronuncia giudiziaria l’intervento amministrativo dell’autotutela per la rimozione della situazione usurpativa del bene pubblico da parte dei privati si afferma essere non solo possibile, ma addirittura auspicabile.

L’autotutela come potere di vigilanza in materia di demanio stradale

In riferimento al patrimonio stradale ogni eventuale abuso perpetrato illegittimamente dal privato a sostegno delle proprie ragioni contrasta con lo spirito ordinamentale per cui si pone a garanzia l’autotutela possessoria. Con quest'ultima si afferma la supremazia dell’interesse collettivo, animato non solo dalla salvaguardia del tipo di bene, ma anche e soprattutto dall’esigenza di assicurarne l’effettiva fruizione mediante la quotidiana circolazione in sicurezza.

Le fattispecie di reato concernenti gli abusi demaniali contenute nel codice della navigazione

I profili di illegittimità penale descritti in tema di abusiva occupazione di bene demaniale marittimo, accezione generica che viene opportunamente precisata dalle circostanze afferenti alle distanze dichiarate dal codice nell’ambito della fascia di rispetto le quali, se violate, conducono alla medesima fattispecie di reato, sono esauriti in un gruppo di norme che si possono agevolmente identificare in quelle contenute negli artt. 54-55-1161-1164-1231 del codice della navigazione.

Le ipotesi delittuose che possono compiersi in termini di abuso del bene pubblico contenute nel codice penale

Diverse ipotesi delittuose che possono compiersi in termini di abuso del bene pubblico, interdicendone non solo l’esercizio delle funzioni vincolate, bensì anche arrecando danni irreparabili o, comunque, abbastanza gravi da modificarne lo stato dei luoghi irrimediabilmente, sono contenute nel compendio del codice penale: artt. 419, 423 e 423 bis, 632, 633, 634, 635.

Il decorso dell'usucapione pubblica dall'occupazione legittima

L’art. 1164 c.c. stabilisce che “il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”. Il provvedimento di occupazione in forza del quale l'Amministrazione si è immessa nel possesso del bene presupponendo il riconoscimento della proprietà altrui, configura una mera detenzione, inidonea a far decorrere il termine per l’usucapione.

Termini dell'occupazione in rapporto con i termini della pubblica utilità

La durata della dichiarazione di pubblica utilità è prevista dalla norma in cinque anni, salvo proroga di ulteriori due anni, laddove sussistano giustificati motivi che abbiano impedito il rispetto del termine di legge. Ciò esclude a priori che la proroga possa essere disposta congiuntamente con l’occupazione d’urgenza e quindi prima ancora dell’inizio dei lavori e a breve distanza dalla dichiarazione di pubblica utilità.

La notifica del decreto di occupazione

Dalla lettura dell’art 3, comma 4 della L. n. 1/1978, si desume che l’avviso di immissione in possesso, prodromico all’instaurazione del contraddittorio tra le parti del procedimento espropriativo, può essere legittimamente notificato all’intestatario catastale del bene, salvo prova della esatta conoscenza, da parte dell’autorità espropriante, della situazione giuridica dello stesso.

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