Poiché l’art. 42-bis - come del resto il previgente art. 43 - non disciplina la fase di iniziativa del procedimento di acquisizione coattiva sanante, sul punto si dovranno applicare le regole generali. In particolare, devono essere distinti - e qualificati giuridicamente - il procedimento avviato spontaneamente dall’autorità competente all’adozione del provvedimento acquisitivo e quello sollecitato da un extraneus.