Ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis - conforme, sul punto, al previgente art. 43 - il procedimento di acquisizione coattiva sanante rientra nella competenza dell’autorità che utilizza il bene[1]. Torna allora in evidenza l’elemento dell’utilizzo, che spiega dunque una duplice funzione nell’economia dell’art. 42-bis, costituendone sia un presupposto che un criterio di attribuzione della competenza.
Sul punto è bene distinguere a seconda di chi utilizzi il bene, cioè del tipo di impiego al quale sia stato adibito.
Non si pone nessun problema, anzitutto, se il bene è direttamente utilizzato da una autorità, cioè da un soggetto pubblico o privato[2] dotato del potere di espropriare[3]: in tal caso, il provvedimento di acquisiz...
_OMISSIS_ ...ià osservato, però, che l’uso diretto del bene è solo uno dei suoi possibili impieghi: l’autorità che lo ha occupato, infatti, può anche adibirlo all’uso generale o all’uso riservato di un altro soggetto.
Ebbene, nell’ipotesi dell’uso generale è tutta la collettività - e non un soggetto individuale - ad utilizzare il bene. Si tratta di fattispecie estremamente frequente, perché riguarda ad esempio i beni destinati alla circolazione stradale: l’autorità li occupa e realizza l’infrastruttura, ma poi occorre un notevole sforzo interpretativo per affermare che essa continua ad utilizzarli, dal momento che chiunque - e non soltanto l’autorità - può beneficiare della strada.
Con un certo margine di approssimazio...
_OMISSIS_ ...he in ipotesi di bene adibito all’uso generale, differenziano quest’ultimo ente rispetto alla generalità dei consociati e permettono di qualificarlo in termini di «autorità che utilizza il bene».
In caso di bene adibito all’uso generale, quindi, l’autorità competente all’acquisizione coattiva sanante è quella che esercita sul bene i poteri tipici del proprietario: nel vigore dell’art. 43, ad esempio, questo potere era stato riconosciuto ad ANAS s.p.a.[5] nonché ai consorzi di sviluppo industriale[6] [7].
Ancor più delicata risultava in passato l’ipotesi in cui il bene fosse utilizzato - naturalmente per scopi di pubblico interesse[8] - da un singolo privato, secondo la terza possibile forma di utilizzo del...
_OMISSIS_ ... in ipotesi del tutto particolari[9].
In occasione della rivisitazione dell’istituto, però, il legislatore del 2011 ha ampliato il novero delle acquisizioni coattive speciali per includervi l’ipotesi del «terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati»[10]: come si dirà[11], uno dei profili di questa fattispecie che l’art. 42-bis ha cura di disciplinare in modo specifico è proprio quello della competenza, con la conseguenza che tale problema, discusso nel vigore dell’art. 43, può dirsi sostanzialmente[12] risolto nel contesto dell’art. 42-bis.